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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 28670/2023

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pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8891/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] meone; -ricorrenti- contro Ministero della Giustizia; -intimato- contro il decreto della Corte di appello diNapoli n. 6 5 /202 0 depositat o il12/ 01/2020.

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023.

Fatti di causa Presupposto è un processo civile dinanzi al Giudice di Pace di Aversa durato dal 2002 al 2018.

Instaurato il processo di equa riparazione nel 2019 dagli eredi della parte [OSCURATO:PERSONA], in fase ing iuntiva il ricorso veniva rigettato sui presupposti che : (a) la parte fosse deceduta nel 2di 3 – 8891 /202 1 – S2 – 21/09/2023 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2002 e non nel 2012 (come risultava invece dal certificato di morte); (b) costei non avesse patito alcuna sofferenza da durata non ragione- vole; (c)nessun conseguente diritto si fosse trasmesso agli eredi.

In sede di opposizione, l’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata sostituita dal deposito di note scritte entro il 7/1/2021, in applicazione della normativa sull’emergenza sanitariaCOVID 2019.

Il difensore de- gli opponenti depositava l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza allegare la prova della no- tifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al Ministero della Giustizia.

La Corte di appello ha dichiarato improcedibile il ricorso.

Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi.

È rimasto inti- mato il Ministero.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo censura che si sia dichiarato improcedibile il ricorso per il ritardo di un giorno nel deposito delle note scritte.

Si de- duce violazione dell’art. 221 co. 4 l. 77/2020, in relazione agli artt. 152 e 182 c.p.c.

Il secondo motivo censura, ex artt. 164 e 291 c.p.c. , che si sia di- chiarato improcedibile il ricorso per il mancato deposito della prova della notifica al Ministero della Giustizia del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza senza concedere un nuovo termine, di carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

Censurata è la seguente argomentazione: il difensore degli oppo- nenti ha depositato note scrittesolo in data 8/1/2021; inoltre, pur de- ducendo di aver notificato al Ministero della Giustizia il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione della comparizione delle parti, egli non ha depositato la prova di aver effettivamente instaurato il contraddit- torio in questo senso, tant’è che il Ministero non si è costituito.

Per- tanto, è da dichiarare l’improcedibilitàdel ricorso.

2. –Fondato e quindi da accogliere è il secondo motivo. 3di 3 – 8891 /202 1 – S2 – 21/09/2023 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Nel processo di equa riparazione, il termine per la notifica alla con- troparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'u- dienza non è previsto dalla legge come perentorio.

Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o si riveli giuridicamente ine- sistentee il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricor- rente– ad instar dell’art. 291 c.p.c. - un nuovo termine, avente carat- tere perentorio, entro il quale il ricorrente è tenuto a rinnovare la noti- fica.

Si dà così continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sul quale cfr. Cass. 15763/2023, Cass. n. 18113 /2015 ; Cass. n. 8421/2014.

3. –La Corte di merito non si è attenuta a tale principio e pertanto èaccolto il secondo motivo con logico assorbimento del primo motivo .

È cassato il provvedimento impugnato ed è rinviata la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8891/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] meone; -ricorrenti- contro Ministero della Giustizia; -intimato- contro il decreto della Corte di appello diNapoli n. 6 5 /202 0 depositat o il12/ 01/2020. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Presupposto è un processo civile dinanzi al Giudice di Pace di Aversa durato dal 2002 al 2018. Instaurato il processo di equa riparazione nel 2019 dagli eredi della parte [OSCURATO:PERSONA], in fase ing iuntiva il ricorso veniva rigettato sui presupposti che : (a) la parte fosse deceduta nel 2di 3 – 8891 /202 1 – S2 – 21/09/2023 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2002 e non nel 2012 (come risultava invece dal certificato di morte); (b) costei non avesse patito alcuna sofferenza da durata non ragione- vole; (c)nessun conseguente diritto si fosse trasmesso agli eredi. In sede di opposizione, l’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata sostituita dal deposito di note scritte entro il 7/1/2021, in applicazione della normativa sull’emergenza sanitariaCOVID 2019. Il difensore de- gli opponenti depositava l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza allegare la prova della no- tifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al Ministero della Giustizia. La Corte di appello ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. È rimasto inti- mato il Ministero. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo censura che si sia dichiarato improcedibile il ricorso per il ritardo di un giorno nel deposito delle note scritte. Si de- duce violazione dell’art. 221 co. 4 l. 77/2020, in relazione agli artt. 152 e 182 c.p.c. Il secondo motivo censura, ex artt. 164 e 291 c.p.c. , che si sia di- chiarato improcedibile il ricorso per il mancato deposito della prova della notifica al Ministero della Giustizia del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza senza concedere un nuovo termine, di carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. Censurata è la seguente argomentazione: il difensore degli oppo- nenti ha depositato note scrittesolo in data 8/1/2021; inoltre, pur de- ducendo di aver notificato al Ministero della Giustizia il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione della comparizione delle parti, egli non ha depositato la prova di aver effettivamente instaurato il contraddit- torio in questo senso, tant’è che il Ministero non si è costituito. Per- tanto, è da dichiarare l’improcedibilitàdel ricorso. 2. –Fondato e quindi da accogliere è il secondo motivo. 3di 3 – 8891 /202 1 – S2 – 21/09/2023 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Nel processo di equa riparazione, il termine per la notifica alla con- troparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'u- dienza non è previsto dalla legge come perentorio. Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o si riveli giuridicamente ine- sistentee il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricor- rente– ad instar dell’art. 291 c.p.c. - un nuovo termine, avente carat- tere perentorio, entro il quale il ricorrente è tenuto a rinnovare la noti- fica. Si dà così continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sul quale cfr. Cass. 15763/2023, Cass. n. 18113 /2015 ; Cass. n. 8421/2014. 3. –La Corte di merito non si è attenuta a tale principio e pertanto èaccolto il secondo motivo con logico assorbimento del primo motivo . È cassato il provvedimento impugnato ed è rinviata la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda
Decreto Cassazione n. 28670/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris