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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21492/2022

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\ LA L(9/, ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21446/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modica (RG), via [OSCURATO:PERSONA] n. 90, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA - sezione staccata di CATANIA n. 1065/18/2014, depositata il 27 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. - Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ed i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa avverso avvisi di accertamento emessi in relazione agli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, a carico della società, maggiore IRAP per gli anni suddetti e, a carico dei soci, maggior reddito da partecipazione ai fini IRPEF.

2. La C.T.P. adìta, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 624/2/2010 accoglieva i ricorsi proposti ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, per violazione dell'art. 12, comma 7,

I. 27 luglio 2000, n. 212.

3. Proposto gravame dall'Agenzia dellle Entrate, con sentenza n. 1065/18/2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.

4. Per la cassazione di tale ultima sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Con ordinanza interlocutoria depositata il 25 maggio 2021 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza per l'adempimento da parte della ricorrente.

5. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380- bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. - Considerato che:

6. Non risulta effettuata l'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza interlocutoria n. 14255 del 25 maggio 2021, comunicata in R.G.

N. 214/6/2(114 2 Cons. est. alentino Lenoci • pari data.

L'atto di integrazione del contraddittorio, ini'atti, non risulta depositato nella cancelleria di questa Corte, entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, come previsto dall'art. 371-bis cod. proc. civ.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi del citato art. 371-bis.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
\ LA L(9/, ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21446/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modica (RG), via [OSCURATO:PERSONA] n. 90, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA - sezione staccata di CATANIA n. 1065/18/2014, depositata il 27 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. - Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ed i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa avverso avvisi di accertamento emessi in relazione agli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, a carico della società, maggiore IRAP per gli anni suddetti e, a carico dei soci, maggior reddito da partecipazione ai fini IRPEF. 2. La C.T.P. adìta, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 624/2/2010 accoglieva i ricorsi proposti ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, per violazione dell'art. 12, comma 7, I. 27 luglio 2000, n. 212. 3. Proposto gravame dall'Agenzia dellle Entrate, con sentenza n. 1065/18/2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado. 4. Per la cassazione di tale ultima sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Con ordinanza interlocutoria depositata il 25 maggio 2021 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza per l'adempimento da parte della ricorrente. 5. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380- bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. - Considerato che: 6. Non risulta effettuata l'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza interlocutoria n. 14255 del 25 maggio 2021, comunicata in R.G. N. 214/6/2(114 2 Cons. est. alentino Lenoci • pari data. L'atto di integrazione del contraddittorio, ini'atti, non risulta depositato nella cancelleria di questa Corte, entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, come previsto dall'art. 371-bis cod. proc. civ. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi del citato art. 371-bis. 7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I
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