CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 28053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22768-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CESARINI 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 147/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 147/2021, depositata il 26 gennaio 2021, che ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla ricorrente e quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. È pregiudiziale ed assorbente la verifica della tempestività della proposizione del ricorso. La sentenza impugnata è stata depositata il 26 gennaio 2021. Il termine per proporre il ricorso per cassazione, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 1 c.p.c., è quindi scaduto il 26 luglio 2021. La notificazione del ricorso per cassazione risulta essere stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 27 luglio 2021, alle ore 02:50 (v. le ricevute di avvenuta accettazione e consegna allegate al ricorso). Come ha precisato la Corte costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che disponeva che "quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo", la notificazione eseguita con modalità telematiche si considera perfezionata entro la fine del giorno di scadenza quando la ricevuta di accettazione della notificazione sia generata entro le ore 24 del medesimo giorno (Corte cost. n. 75/2019). Ric. 2021 n. 22768 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- 2. Il ricorso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese non avendo gli intimati presentato difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezi