CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 19525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza, con la quale la Corte di Appello di Genova ha rigettato l'istanza di rimessione in termini presentata ex art. 175 cod. proc. pen. per la proposizione dell'atto di appello. I ricorrenti formulano quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione agli artt. 175 e 175 bis cod. proc. pen. e degli artt. 3 e 24 Cost. Con il terzo motivo, si invoca, nel caso di specie, la disapplicazione degli artt. 4 e 5 della legge 2248 del 1865, allegato E e del D.M. n. 206 del 2024, e l'applicazione dell'art. 87 bis del d.lgs. 150 del 2022. Con il quarto motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 87 bis, comma 7 del d.lgs.150 del 2022 e dell'articolo 1 del D.M. 206 del 2024. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili "de plano", in quanto proposti senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge. Invero, i ricorsi sono stati depositati dal difensore in data 8 novembre 2025, avverso l'ordinanza pronunciata il 2 ottobre 2025, e notificata agli istanti ed al difensore in data 10 ottobre 2025; il termine di quindici giorni a disposizione degli imputati per proporre ricorso per cassazione di cui all'art. 585 comma 1 lettera a), decorrente dalla data della notifica, è scaduto il 25 ottobre 2025. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M