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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01197/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17168/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52B01 F839N), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -resistente - avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia cron. n. 8/2021, pubblicato il 7 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17168/21 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Equa riparazione – Conteggio fase di cognizione e di esecuzione 1.–Con ricorso depositato il 22 dicembre 2014, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del giudizio presupposto, a sua volta di equa riparazione, con l’annessa successiva procedura di ottemperanza, incardinato davanti alla Corte d’appello di Roma – per la durata irragionevole di un giudizio svolto davanti al Tribunale di Benevento – con ricorso depositato il29 aprile 2008 e definito con decreto pubblicato il 16 marzo 2012 di riconoscimento dell’indennizzo richiesto, cui era seguito giudizio di ottemperanza – diretto a conseguire l’utilità illegittimamente negata dall’Amministrazione soccombente – instaurato davanti al [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 19 luglio 2013 e concluso con sentenza di accoglimento e nomina del commissario ad acta depositata il 13 maggio 2014. 2.– Con decreto del Giudice monocratico cron. n. 28/2015, depositato il 23 gennaio 2015, l’istanza era respinta, sul presupposto che il giudizio di merito e il giudizio di ottemperanza avrebbero dovuto essere considerati separatamente, sicché la pretesa sarebbe stata inammissibile con riferimento al giudizio di merito – in quanto la richiesta sa rebbe stata tardiva – mentre sarebbe stata infondata con riferimento al giudizio di ottemperanza – in quanto non sarebbe stato ravvisabile alcun ritardo –.

Avverso il predetto decreto monocratico era spiegata opposizione, con ricorso depositato il 19 febbraio 2015.

Decidendo sull’opposizione, la Corte territoriale adita, con decreto cron. n. 48/2016, depositato il 20 gennaio 2016, respingeva l’opposizione e confermava il rigetto del ricorso, ritenendo che solo il procedimento di esecuzione forzata potesse essere valutato unitariamente rispetto al giudizio di cognizione e non già il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. 3.–Avverso il decreto della Corte d’appello l’ Eritreo proponeva ricorso in cassazione.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 19885/2019, depositata il 23 luglio 2019, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, statuiva: che la fase di cognizione del processo che avesse accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato- debitore doveva essere considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva, eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venisse iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva; che, nel computo della durata della cognizione e d ell’ esecu zione , non doveva essere considerato come tempo del processo quello intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva; che il giudizio di ottemperanza, promosso all’esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo, doveva ritenersi, sul piano funzionale e strutturale, pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi perciò considerare unitariamente rispetto al giudizio che avesse riconosciuto il diritto all’indennizzo.

Pertanto, rinviava per la pronuncia nel merito ad altra Sezione della Corte d’appello di Perugia. 4.– Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2019, Erit reo Paolo riassumeva il giudizio e chiedeva il riconoscimento di un indennizzo, per la durata irragionevole del processo presupposto di 4 anni e 6 mesi, di euro 7.500,00 ovvero per una somma non inferiore ad euro 5.000,00. 5.– La Corte di merito, decidendo sul ricorso in riassunzione, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente la domanda di liquidazione dell’indennizzo per durata irragionevole del processo presupposto e, per l’effetto, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 875,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Compensava per metà le spese del procedimento introduttivo, quelle del successivo giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Al riguardo, la Corte di rinvio rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il giudizio di equa riparazione era stato promosso il 29 aprile 2008 avanti alla Corte d’appello di Roma e definito con decreto del 16 marzo 2012, cui aveva fatto seguito il giudizio di ottemperanza proposto con ricorso notificato il 19 luglio 2013 e definito con pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] del 13 maggio 2014; b) che, valutata unitariamente la fase di cognizione e quella esecutiva, il giudizio presupposto aveva, dunque, avuto una durata di sei anni; c) che in detto computo non doveva essere considerato il tempo del processo intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva; d) che doveva essere altresì dedotto il termine dilatorio di 6 mesi e 5 giorni, entro il quale la pubblica amministrazione era tenuta ad adempiere; e) che doveva essere altresì scomputata la durata ragionevole del processo, pari – per i giudizi di equa riparazione – ad un anno per ciascun grado di giudizio; f) che, pertanto, detratto il periodo complessivo di 1 anno, sei mesi e 5 giorni nonché il segmento temporale non ascrivibile a inerzia dell’Amministrazione, tra il 16 marzo 2012 – data di pubblicazione del decreto di accoglimento – e il 22 dicembre 2014 – data del ricorso per ottemperanza davanti al [OSCURATO:PERSONA] – , si sarebbe pervenuti, al netto delle detrazioni, ad una protrazione ingiustificata di 1 anno e 9 mesi; g) che, nel caso di specie, per le caratteristiche del giudizio e in particolare per l’assenza di complessità della materia, il criterio di euro 500,00 per anno costituiva un adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo; h) che, per l’effetto, doveva essere riconosciuto un indennizzo pari a euro 875,00; i) che il mutamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19885/2019 giustificava, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione per un mezzo delle spese relative al giudizio principale, al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio. 6.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituito senza notificare controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente si rileva che la questione della legittimazione del Ministero delle Finanze non è stata devoluta all’esame della Corte. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e contestualmente,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2-bis, e 2-bis della legge n. 89/2001 nonché dell’art. 6 della CEDU, per avere la Corte di rinvio ritenuto che la protrazione ingiustificata del giudizio presupposto fosse di 1 anno e 9 mesi, conseguentemente liquidando, in favore del ricorrente, a titolo di equo indennizzo, l’importo di euro 875,00.

Sostiene l’istante che, all’esito della detrazione del tempo del processo intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, il giudizio presupposto unitariamente considerato avrebbe avuto una durata complessiva, al netto dei periodi di inerzia non addebitabili alla pubblica amministrazione, pari a 4 anni e 9 mesi, dal 29 aprile 2008 al 16 marzo 2012 e dal 19 luglio 2013 al 13 maggio 2014, cosicché – considerato l’arco temporale rientrante nella durata ragionevole, fissato in un anno per ciascun grado del giudizio di merito e in sei mesi per la fase esecutiva – la durata eccedente il termine ragionevole del processo presupposto sarebbe stata pari a 3 anni e 3 mesi. 2.1.–Il motivo è fondato.

Infatti, in base agli stessi dati considerati dal decreto impugnato, è incongrua la conclusione cui esso perviene in ordine al computo della protrazione ingiustificata di 1 anno e 9 mesi del giudizio presupposto, comprensivo della fase di cognizione e della fase esecutiva, attivata con il giudizio di ottemperanza davanti al Tar.In specie, la Corte di merito muove dalla premessa che il giudizio presupposto nella fase di cognizione ha avuto inizio il 29 aprile 2008 e si è concluso il 16 marzo 2012 mentre nella fase attuativa ha avuto avvio il 19 luglio 2013 e si è concluso il 13 maggio 2014.

Per l’effetto, conclude nel senso che la durata complessiva del giudizio di merito, comprensivo della fase cognitiva e di quella esecutiva, si è protratta per sei anni.

All’esito di tali rilievi sul “tempo del processo” la Corte d’appello giunge alla corretta osservazione secondo cui dal richiamato periodo vanno detratti il tempo estraneo al processo, intercorso tra la definizione della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, nonché i tempi di durata ragionevole del processo, di 1 anno per la fase di cognizione e di 6 mesi e 5 giorni per la fase esecutiva.

Senonché, a fronte di queste pertinenti osservazioni in fatto e in diritto, al termine del ragionamento esposto, incomprensibilmente e indebitamente il decreto impugnato, anziché computare il tempo di inerzia non imputabile all’Amministrazione nel segmento temporale che va dal 16 marzo 2012 sino al 19 luglio 2013, fa riferimento alla data del ricorso per ottemperanza davanti al [OSCURATO:PERSONA] del 22 dicembre 2014, attestazione temporale, quest’ultima, del tutto incongrua, in quanto non confacente alle risultanze processuali in atti e richiamate nella stessa premessa del decreto.

In conseguenza, alla stregua di questo errore valutativo nelle detrazioni, si perviene alla citata ingiustificata riduzione del tempo del processo meritevole di tutela indennitaria nella misura di 1 anno e 9 mesi, anziché di 3 anni e 3 mesi. 3.– Con il secondo motivo il ricorren te lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e contestualmente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, anche in combinato disposto con l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte distrettuale ritenuto equa la determinazione nella misura di euro 500,00 dell’importo dovuto per ciascun anno eccedente la durata ragionevole del processo presupposto.

Ad avviso dell’istante, avuto riguardo alla misura dell’indennizzo secondo il testo vigente ratione temporis – ossia ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, come riformato dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012 – , il Giudice avrebbe potuto liquidare l’indennizzo in una somma non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 1.500,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine di ragionevole durata del processo, tenendo conto dell’esito del processo nel quale si era verificata la violazione, del comportamento del giudice e della parte, della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Senonché, obietta il ricorrente che la valutazione in concreto non sarebbe avvenuta secondo il prudente apprezzamento del Giudice, in base ai parametri di valutazione elencati ai fini di orientare il quantum della liquidazione equita tiva dell’indennizzo, non avendo dato conto di quali fossero stati i parametri maggiormente significativi applicati, nel caso specifico, tra quelli indicati dalla norma. 3.1.–La doglianza è infondata.

E tanto perché, nel determinare il quantum del danno n on patrimoniale conseguito alla durata irragionevole del processo, per ciascun anno, nella misura corrispondente al minimo di euro 500,00, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a fissare il parametro dell’indennizzo quantificabile nella misura minima prevista, avendo appunto tenuto conto delle circostanze e, in particolare, facendo riferimento alla assenza di complessità della materia.

Siffatto riferimento soddisfa i canoni che devono orientare la liquidazione equitativa.

Infatti, in tema di equa riparazione, l’art. 2-bis della legge n. 89/2001 (anche nella formulazione, applicabile ratione temporis, derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il quantum della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel secondo comma dell’art. 2-bis citato, c he appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3157 del 01/02/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 14974 del 16/07/2015; Sez. 6-1, Sentenza n. 3934 del 18/02/2013).

Ora, rispetto a tale valutazione – ancorata ad un preciso indice di riferimento –, il ricorrente non ha offerto elementi idonei a scalfire il relativo rilievo, né ha addotto elementi fattuali – in tesi omessi dalla Corte distrettuale – di tale portata da inficiare la quantificazione effettuata. 4.–Con il terzo mo tivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato per metà le spese dei tre gradi di giudizio, richiamando il mutamento giurisprudenziale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19885/2019.

Deduce il ricorrente che l’affermazione della natura unitaria del giudizio di cognizione, relativo alla liquidazione dell’indennizzo per durata non ragionevole del processo, e della successiva fase esecutiva, volta all’effettiva corresponsione dell’importo dovuto allo scopo di soddisfare il diritto già accertato, sarebbe stata rinvenibile in numerosi precedenti, tanto della Corte Edu, quanto del giudice nazionale. 4.1.– La censura è a ssorbita dall’accoglimento del primo motivo, in quanto essa ̀ diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, ̀ destinata ad essere travolta dalla cassazione del decreto impugnato, che avverrà con decisione nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto. 5.– In definitiva, il primo motivo deve essere accolto, il secondo deve essere disatteso e il terzo va dichiarato assorbito.

Lapronuncia impugnata deve dunque essere cassata e, come già detto, la causa va decisa nel merito.

IlMinistero della Giustizia deve essere perciò condannato, per la durata irragionevole del giudizio presupposto, ivi compresa la fase relativa al giudizio di ottemperanza, pari a 3 anni e 3 mesi, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 1.500,00 (in ragione della quantificazione, nella misura di euro 500,00 per anno o per periodi ultra-semestrali, dell’indennizzo dovuto), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. 5.1.– Quanto alla statuizione sulle spese si dispon e la compensazione, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., in ordine al giudizio principale e al primo giudizio di legittimità.

Infatti, ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, all’esito dell’intervento dirimente delle Sezioni Unite con la sentenza n. 19885/2019 (ossia la condizione del mutamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alle questioni dirimenti).

Ciò trova conferma nello stesso tenore dell’ordinanza interlocutoria n. 808/2019, che invitava il Presidente della Corte a rimettere alle Sezioni Unite le seguenti questioni di massima di particolare importanza: “Dicano le Sezioni Unite, alla luce, da un lato, della menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 9142/2016 e, dall’altro, della richiamata giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale, se, nel caso in cui l’indennizzo sia stato riconosciuto per la prima volta con la pronuncia emessa in sede di legittimità (ex art. 384, secondo comma, c.p.c.): a) si debba superare la concezione autonoma delle due “fasi”, prescindendo, ai fini della continuità tra le stesse, da una instaurazione tempestiva della procedura esecutiva (ferma restando, poi, la necessità che la procedura ex lege Pinto venga attivata a pena di decadenza, dalla parte privata, entro sei mesi dalla definizione di quella espropriativa); b) il giudizio di ottemperanza sia assimilabile, ai fini della valutazione unitaria della fase cognitoria e di quella esecutiva, al procedimento diesecuzione forzata”.

Pertanto, contrariamente all’assunto del ricorrente, prima dell’arresto delle Sezioni Unite, sussisteva un dibattitto sulla possibilità di valutare unitariamente la fase di cognizione e la fase esecutiva, anche ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di avvio del procedimento di equa riparazione, e soprattutto non era stato chiarito se la valutazione unitaria con la fase esecutiva si riferisse anche al giudizio di ottemperanza intrapreso davanti al Tar.5.2.– Per converso, le spese del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo– quanto al valore della causa e, conseguentemente, allo scaglione da applicare - al disputatum, ossia al valore differenziale tra quanto spettante a titolo di indennizzo per durata irragionevole del giudizio presupposto (€. 1.500,00 ) e quanto riconosciuto nel giudizio di rinvio (875,00) .

Con distrazione a beneficio del difensore anticipatario,che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 1.500,00, a titolo di indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale sinoal soddisfo.

Compensa le spese del giudizio di equa riparazione e quelle delprimario giudizio di legittimità.

Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17168/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52B01 F839N), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -resistente - avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia cron. n. 8/2021, pubblicato il 7 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17168/21 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Equa riparazione – Conteggio fase di cognizione e di esecuzione 1.–Con ricorso depositato il 22 dicembre 2014, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del giudizio presupposto, a sua volta di equa riparazione, con l’annessa successiva procedura di ottemperanza, incardinato davanti alla Corte d’appello di Roma – per la durata irragionevole di un giudizio svolto davanti al Tribunale di Benevento – con ricorso depositato il29 aprile 2008 e definito con decreto pubblicato il 16 marzo 2012 di riconoscimento dell’indennizzo richiesto, cui era seguito giudizio di ottemperanza – diretto a conseguire l’utilità illegittimamente negata dall’Amministrazione soccombente – instaurato davanti al [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 19 luglio 2013 e concluso con sentenza di accoglimento e nomina del commissario ad acta depositata il 13 maggio 2014. 2.– Con decreto del Giudice monocratico cron. n. 28/2015, depositato il 23 gennaio 2015, l’istanza era respinta, sul presupposto che il giudizio di merito e il giudizio di ottemperanza avrebbero dovuto essere considerati separatamente, sicché la pretesa sarebbe stata inammissibile con riferimento al giudizio di merito – in quanto la richiesta sa rebbe stata tardiva – mentre sarebbe stata infondata con riferimento al giudizio di ottemperanza – in quanto non sarebbe stato ravvisabile alcun ritardo –. Avverso il predetto decreto monocratico era spiegata opposizione, con ricorso depositato il 19 febbraio 2015. Decidendo sull’opposizione, la Corte territoriale adita, con decreto cron. n. 48/2016, depositato il 20 gennaio 2016, respingeva l’opposizione e confermava il rigetto del ricorso, ritenendo che solo il procedimento di esecuzione forzata potesse essere valutato unitariamente rispetto al giudizio di cognizione e non già il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. 3.–Avverso il decreto della Corte d’appello l’ Eritreo proponeva ricorso in cassazione. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 19885/2019, depositata il 23 luglio 2019, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, statuiva: che la fase di cognizione del processo che avesse accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato- debitore doveva essere considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva, eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venisse iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva; che, nel computo della durata della cognizione e d ell’ esecu zione , non doveva essere considerato come tempo del processo quello intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva; che il giudizio di ottemperanza, promosso all’esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo, doveva ritenersi, sul piano funzionale e strutturale, pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi perciò considerare unitariamente rispetto al giudizio che avesse riconosciuto il diritto all’indennizzo. Pertanto, rinviava per la pronuncia nel merito ad altra Sezione della Corte d’appello di Perugia. 4.– Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2019, Erit reo Paolo riassumeva il giudizio e chiedeva il riconoscimento di un indennizzo, per la durata irragionevole del processo presupposto di 4 anni e 6 mesi, di euro 7.500,00 ovvero per una somma non inferiore ad euro 5.000,00. 5.– La Corte di merito, decidendo sul ricorso in riassunzione, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente la domanda di liquidazione dell’indennizzo per durata irragionevole del processo presupposto e, per l’effetto, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 875,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Compensava per metà le spese del procedimento introduttivo, quelle del successivo giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Al riguardo, la Corte di rinvio rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il giudizio di equa riparazione era stato promosso il 29 aprile 2008 avanti alla Corte d’appello di Roma e definito con decreto del 16 marzo 2012, cui aveva fatto seguito il giudizio di ottemperanza proposto con ricorso notificato il 19 luglio 2013 e definito con pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] del 13 maggio 2014; b) che, valutata unitariamente la fase di cognizione e quella esecutiva, il giudizio presupposto aveva, dunque, avuto una durata di sei anni; c) che in detto computo non doveva essere considerato il tempo del processo intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva; d) che doveva essere altresì dedotto il termine dilatorio di 6 mesi e 5 giorni, entro il quale la pubblica amministrazione era tenuta ad adempiere; e) che doveva essere altresì scomputata la durata ragionevole del processo, pari – per i giudizi di equa riparazione – ad un anno per ciascun grado di giudizio; f) che, pertanto, detratto il periodo complessivo di 1 anno, sei mesi e 5 giorni nonché il segmento temporale non ascrivibile a inerzia dell’Amministrazione, tra il 16 marzo 2012 – data di pubblicazione del decreto di accoglimento – e il 22 dicembre 2014 – data del ricorso per ottemperanza davanti al [OSCURATO:PERSONA] – , si sarebbe pervenuti, al netto delle detrazioni, ad una protrazione ingiustificata di 1 anno e 9 mesi; g) che, nel caso di specie, per le caratteristiche del giudizio e in particolare per l’assenza di complessità della materia, il criterio di euro 500,00 per anno costituiva un adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo; h) che, per l’effetto, doveva essere riconosciuto un indennizzo pari a euro 875,00; i) che il mutamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19885/2019 giustificava, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione per un mezzo delle spese relative al giudizio principale, al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio. 6.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituito senza notificare controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente si rileva che la questione della legittimazione del Ministero delle Finanze non è stata devoluta all’esame della Corte. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e contestualmente,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2-bis, e 2-bis della legge n. 89/2001 nonché dell’art. 6 della CEDU, per avere la Corte di rinvio ritenuto che la protrazione ingiustificata del giudizio presupposto fosse di 1 anno e 9 mesi, conseguentemente liquidando, in favore del ricorrente, a titolo di equo indennizzo, l’importo di euro 875,00. Sostiene l’istante che, all’esito della detrazione del tempo del processo intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, il giudizio presupposto unitariamente considerato avrebbe avuto una durata complessiva, al netto dei periodi di inerzia non addebitabili alla pubblica amministrazione, pari a 4 anni e 9 mesi, dal 29 aprile 2008 al 16 marzo 2012 e dal 19 luglio 2013 al 13 maggio 2014, cosicché – considerato l’arco temporale rientrante nella durata ragionevole, fissato in un anno per ciascun grado del giudizio di merito e in sei mesi per la fase esecutiva – la durata eccedente il termine ragionevole del processo presupposto sarebbe stata pari a 3 anni e 3 mesi. 2.1.–Il motivo è fondato. Infatti, in base agli stessi dati considerati dal decreto impugnato, è incongrua la conclusione cui esso perviene in ordine al computo della protrazione ingiustificata di 1 anno e 9 mesi del giudizio presupposto, comprensivo della fase di cognizione e della fase esecutiva, attivata con il giudizio di ottemperanza davanti al Tar.In specie, la Corte di merito muove dalla premessa che il giudizio presupposto nella fase di cognizione ha avuto inizio il 29 aprile 2008 e si è concluso il 16 marzo 2012 mentre nella fase attuativa ha avuto avvio il 19 luglio 2013 e si è concluso il 13 maggio 2014. Per l’effetto, conclude nel senso che la durata complessiva del giudizio di merito, comprensivo della fase cognitiva e di quella esecutiva, si è protratta per sei anni. All’esito di tali rilievi sul “tempo del processo” la Corte d’appello giunge alla corretta osservazione secondo cui dal richiamato periodo vanno detratti il tempo estraneo al processo, intercorso tra la definizione della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, nonché i tempi di durata ragionevole del processo, di 1 anno per la fase di cognizione e di 6 mesi e 5 giorni per la fase esecutiva. Senonché, a fronte di queste pertinenti osservazioni in fatto e in diritto, al termine del ragionamento esposto, incomprensibilmente e indebitamente il decreto impugnato, anziché computare il tempo di inerzia non imputabile all’Amministrazione nel segmento temporale che va dal 16 marzo 2012 sino al 19 luglio 2013, fa riferimento alla data del ricorso per ottemperanza davanti al [OSCURATO:PERSONA] del 22 dicembre 2014, attestazione temporale, quest’ultima, del tutto incongrua, in quanto non confacente alle risultanze processuali in atti e richiamate nella stessa premessa del decreto. In conseguenza, alla stregua di questo errore valutativo nelle detrazioni, si perviene alla citata ingiustificata riduzione del tempo del processo meritevole di tutela indennitaria nella misura di 1 anno e 9 mesi, anziché di 3 anni e 3 mesi. 3.– Con il secondo motivo il ricorren te lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e contestualmente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, anche in combinato disposto con l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte distrettuale ritenuto equa la determinazione nella misura di euro 500,00 dell’importo dovuto per ciascun anno eccedente la durata ragionevole del processo presupposto. Ad avviso dell’istante, avuto riguardo alla misura dell’indennizzo secondo il testo vigente ratione temporis – ossia ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, come riformato dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012 – , il Giudice avrebbe potuto liquidare l’indennizzo in una somma non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 1.500,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine di ragionevole durata del processo, tenendo conto dell’esito del processo nel quale si era verificata la violazione, del comportamento del giudice e della parte, della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte. Senonché, obietta il ricorrente che la valutazione in concreto non sarebbe avvenuta secondo il prudente apprezzamento del Giudice, in base ai parametri di valutazione elencati ai fini di orientare il quantum della liquidazione equita tiva dell’indennizzo, non avendo dato conto di quali fossero stati i parametri maggiormente significativi applicati, nel caso specifico, tra quelli indicati dalla norma. 3.1.–La doglianza è infondata. E tanto perché, nel determinare il quantum del danno n on patrimoniale conseguito alla durata irragionevole del processo, per ciascun anno, nella misura corrispondente al minimo di euro 500,00, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a fissare il parametro dell’indennizzo quantificabile nella misura minima prevista, avendo appunto tenuto conto delle circostanze e, in particolare, facendo riferimento alla assenza di complessità della materia. Siffatto riferimento soddisfa i canoni che devono orientare la liquidazione equitativa. Infatti, in tema di equa riparazione, l’art. 2-bis della legge n. 89/2001 (anche nella formulazione, applicabile ratione temporis, derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il quantum della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel secondo comma dell’art. 2-bis citato, c he appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3157 del 01/02/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 14974 del 16/07/2015; Sez. 6-1, Sentenza n. 3934 del 18/02/2013). Ora, rispetto a tale valutazione – ancorata ad un preciso indice di riferimento –, il ricorrente non ha offerto elementi idonei a scalfire il relativo rilievo, né ha addotto elementi fattuali – in tesi omessi dalla Corte distrettuale – di tale portata da inficiare la quantificazione effettuata. 4.–Con il terzo mo tivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato per metà le spese dei tre gradi di giudizio, richiamando il mutamento giurisprudenziale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19885/2019. Deduce il ricorrente che l’affermazione della natura unitaria del giudizio di cognizione, relativo alla liquidazione dell’indennizzo per durata non ragionevole del processo, e della successiva fase esecutiva, volta all’effettiva corresponsione dell’importo dovuto allo scopo di soddisfare il diritto già accertato, sarebbe stata rinvenibile in numerosi precedenti, tanto della Corte Edu, quanto del giudice nazionale. 4.1.– La censura è a ssorbita dall’accoglimento del primo motivo, in quanto essa ̀ diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, ̀ destinata ad essere travolta dalla cassazione del decreto impugnato, che avverrà con decisione nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto. 5.– In definitiva, il primo motivo deve essere accolto, il secondo deve essere disatteso e il terzo va dichiarato assorbito. Lapronuncia impugnata deve dunque essere cassata e, come già detto, la causa va decisa nel merito. IlMinistero della Giustizia deve essere perciò condannato, per la durata irragionevole del giudizio presupposto, ivi compresa la fase relativa al giudizio di ottemperanza, pari a 3 anni e 3 mesi, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 1.500,00 (in ragione della quantificazione, nella misura di euro 500,00 per anno o per periodi ultra-semestrali, dell’indennizzo dovuto), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. 5.1.– Quanto alla statuizione sulle spese si dispon e la compensazione, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., in ordine al giudizio principale e al primo giudizio di legittimità. Infatti, ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, all’esito dell’intervento dirimente delle Sezioni Unite con la sentenza n. 19885/2019 (ossia la condizione del mutamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alle questioni dirimenti). Ciò trova conferma nello stesso tenore dell’ordinanza interlocutoria n. 808/2019, che invitava il Presidente della Corte a rimettere alle Sezioni Unite le seguenti questioni di massima di particolare importanza: “Dicano le Sezioni Unite, alla luce, da un lato, della menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 9142/2016 e, dall’altro, della richiamata giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale, se, nel caso in cui l’indennizzo sia stato riconosciuto per la prima volta con la pronuncia emessa in sede di legittimità (ex art. 384, secondo comma, c.p.c.): a) si debba superare la concezione autonoma delle due “fasi”, prescindendo, ai fini della continuità tra le stesse, da una instaurazione tempestiva della procedura esecutiva (ferma restando, poi, la necessità che la procedura ex lege Pinto venga attivata a pena di decadenza, dalla parte privata, entro sei mesi dalla definizione di quella espropriativa); b) il giudizio di ottemperanza sia assimilabile, ai fini della valutazione unitaria della fase cognitoria e di quella esecutiva, al procedimento diesecuzione forzata”. Pertanto, contrariamente all’assunto del ricorrente, prima dell’arresto delle Sezioni Unite, sussisteva un dibattitto sulla possibilità di valutare unitariamente la fase di cognizione e la fase esecutiva, anche ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di avvio del procedimento di equa riparazione, e soprattutto non era stato chiarito se la valutazione unitaria con la fase esecutiva si riferisse anche al giudizio di ottemperanza intrapreso davanti al Tar.5.2.– Per converso, le spese del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo– quanto al valore della causa e, conseguentemente, allo scaglione da applicare - al disputatum, ossia al valore differenziale tra quanto spettante a titolo di indennizzo per durata irragionevole del giudizio presupposto (€. 1.500,00 ) e quanto riconosciuto nel giudizio di rinvio (875,00) . Con distrazione a beneficio del difensore anticipatario,che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 1.500,00, a titolo di indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale sinoal soddisfo. Compensa le spese del giudizio di equa riparazione e quelle delprimario giudizio di legittimità. Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di rin
Decreto Cassazione n. 01197/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris