CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che il denunciato ripiegamento motivazionale della sentenza impugnata sulla decisione di primo grado è manifestamente insussistente, alla luce del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181-01), per cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e recependo sostanzialmente i passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino - come nella specie - nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso