CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30750/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i opponenti al pagamento della somma di € 16.415,84, oltre accessori. 4. La Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello principale proposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Università degli Studi di Pavia , nonché l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso tale sentenza. 5.Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Pavia hannoproposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unicomotivo, illustrato da memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., per avere escluso che fosse oggetto di discussione in giudizio l’accertamento del diritto della Repetto alla rideterminazione triennale della borsa di studio a seguito degli incrementi contrattuali per il personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dalla sentenza n. 618/2018 della Corte di Appello di Milano. Addebita alla Corte territoriale di non avere disposto la sospensione necessaria del giudizio, avente ad oggetto la quantificazione del credito, a fronte del nesso di pregiudizialità tecnica esistente con il giudizio sull’an. Evidenzia che l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 616/2018 della Corte di Appello di Milano travolgerebbe anche la pretesa relativa al quantum. 2. Il ricorsoè inammissibile. Nelle more del giudizio, la sentenza n. 34403/2022 di questa Corte ha cassato la sentenza n. 616/2018 della Corte di Appello di Milano ed ha rigettato nel merito l’originaria domanda di rideterminazione triennale della borsa di studio a seguito degli incrementi contrattuali per il personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] proposta da [OSCURATO:PERSONA]; stante il disposto dell’art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., tale pronuncia ha determinatola sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quantoautomaticamente caducato la sentenza sul “quantum”. Questa Corte ha infatti affermato che lacassazione della sentenza non definitiva sull'"an", intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato sul "quantum", determina, ai sensi dell'art 336 cod. proc. civ., l'automatica caducazione del provvedimento definitivo al quale consegue non la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso percassazione proposto contro la decisione sul "quantum" (Cass. n. 6130/1998). 3.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio (che ha portato a disconoscere la pretesa della originaria ricorrente di riconoscimento del diritto all’adeguamento della borsa di studio). 5.La natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interessee compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro de