CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 44574/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trieste in data 7/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; .udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trieste condannò [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4.000,00 euro di ammenda, riconoscendolo colpevole dei reati di cui agli artt. 186, commi 1 e 2, 186-bis, comma 2, 186-sexies, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992, commessi in data 28/7/2012. 1.1. A seguito di richiesta di conversione della predetta pena pecuniaria, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste sul presupposto del «mancato recupero» della stessa attestato dall'Ufficio recupero • crediti del Tribunale di Trieste e, dunque, dell'impossibilità della sua esazione, il Magistrato di sorveglianza di Trieste, con decreto del 25/6/2020, rigettò l'istanza, rilevando che non risultava avvenuta, stante la irreperibilità del condannato, la notifica dell'ordine di pagamento del debito previsto dall'art. 212, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tale atto, secondo il primo Giudice, costituiva, infatti, il presupposto per l'operatività dell'art. 238-bis del medesimo d.P.R.; disposizione ritenuta ancora vigente dopo che l'art. 1, comma 372, legge n. 244 del 2008, che aveva abrogato l'invito al pagamento, era stato, a sua volta, abrogato dall'art. 68, lett. c), legge 18 giugno 2009, n. 69, con conseguente reviviscenza dell'art. 212. 1.2. Con successiva ordinanza in data 7/10/2020, il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha rigettato l'opposizione avverso il predetto decreto, proposta, ai sensi degli artt. 678 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il quale aveva fatto rilevare che l'art. 212, d.P.R. n. 115 del 2002, in vigore prima della stipula della convenzione tra il Ministero e [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla riscossione delle pene pecuniarie, era stato abrogato dall'art. 1, comma 372, legge 24 dicembre 2007, n. 244, con conseguente trasferimento all'agente per la riscossione delle competenze relative alla formazione della cartella esattoriale e alla conseguente notifica, con abrogazione dell'invito al pagamento. Secondo quanto ritenuto dal Magistrato di sorveglianza in sede di opposizione, l'art. 67, comma 3, lett. h), n. 1 e 2, legge 18 giugno 2009, n. 69, avrebbe modificato i primi due commi dell'art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002 e avrebbe abrogato, con l'art. 68, la disposizione che, a sua volta, aveva abrogato l'art. 212. Inoltre, sarebbe irragionevole che l'ufficio recupero crediti non debba avvisare il debitore, chiedendogli il pagamento, prima di iscrivere il debito a ruolo e, in caso di irreperibilità, inviare gli atti per la riscossione coattiva ex art. 214, d.P.R. n. 115 del 2002. Infine, si osserva che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 6/11/2019 sull'art. 238-bis, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, avrebbe affermato che l'operatività di tale disposizione sia condizionata alla previa notifica dell'invito al pagamento quantomeno nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., finalizzata ad avvisare il debitore della possibilità di un'esecuzione forzata ovvero, in difetto di risultato utile, della possibile conversione della pena nelle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981. Con ciò, la Consulta avrebbe dato per presupposto che la disposizione menzionata sia attualmente efficace. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In particolare, il ricorso lamenta, ai dù-À sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Magistrato di sorveglianza abbia errato nel ritenere che la legge n. 69 del 2009 abbia abrogato l'art. 1, comma 372, legge n. 244 del 2008, avendo essa sancito alcune modifiche della disciplina, tra cui l'introduzione degli artt. 227-bis e 227-ter, T.U. delle spese di giustizia, relative alla riscossione delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute all'Erario, demandando in toto la procedura a [OSCURATO:SOCIETA], sicché l'ufficio giudiziario trasmetterebbe il ruolo all'Agente per la riscossione senza effettuare preliminarmente alcun invito ad adempiere, mentre l'Agente per la riscossione provvederebbe alla notifica di una comunicazione a pagare nel termine di un mese e della contestuale cartella di pagamento, che sostituirebbe il precetto di pagamento della procedura di esecuzione forzata. 3. In data 17/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. L'art. 212, d.P.R. n. 115 del 2002 prevedeva che, una volta divenuto definitivo il provvedimento avente ad oggetto la condanna al versamento della pena pecuniaria, l'ufficio notificasse al debitore l'invito a pagare l'importo in danaro dovuto all'erario entro un mese dalla notificazione del medesimo e a depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento, con l'avvertenza che, in mancanza di tali adempimenti, si sarebbe proceduto alla iscrizione a ruolo, secondo quanto previsto dal successivo art. 213 dello stesso decreto. Con l'art. 1, comma 372, della legge n. 244 del 2007 era stata disposta l'abrogazione differita dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002. Tuttavia, l'art. 68, comma 1, lett. c), legge 18 giugno 2009, n. 69 ha abrogato tale disposizione, sicché può ritenersi che la disciplina dettata dal citato art. 212 non sia stata formalmente abrogata. Nondimeno, essa si pone in insuperabile contrasto con l'art. 227-ter, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal dl. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Detta disposizione, in origine, stabiliva che «entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Se il ruolo è ripartito in.più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate». Tuttavia, dopo le modifiche apportate dall'art. 67, comma 3, lett. i), legge 18 giugno 2009, n. 69, oggi l'art. 227-ter stabilisce che «entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo (...), l'ufficio (...), procede all'iscrizione a ruolo»; iscrizione operata da [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stato avviato il procedimento di riscossione mediante ruolo successivamente alla convenzione - prevista dalla stessa norma a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69 del 2009 e stipulata, inizialmente, il 23/9/2010 - con cui la quantificazione del credito e la formazione del ruolo sono state affidate a detta società per azioni. E secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, espressamente indicato come applicabile ai sensi del citato art. 277-ter, comma 2, «la cartella di pagamento (...) contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata». 3. L'insuperabile contrasto tra la disciplina dettata dall'art. 212 e quella di cui all'art. 227-ter configura una ipotesi abrogazione tacita della prima disposizione (così Sez. 3 civ., n. 2553 del 30/1/2019, S. contro M., in motivazione). Pertanto, deve ritenersi che, nella vigenza dell'attuale disciplina, il procedimento di recupero delle somme dovute a pene pecuniarie derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi, si caratterizzi, dopo l'iscrizione delle stesse sul registro, per la formazione e la trasmissione dei ruoli ad opera della società concessionaria senza che tale adempimento sia preceduto da alcuna richiesta bonaria di pagamento al debitore, essendo l'intimazione a pagare comunicata unitamente alla cartella di iscrizione a ruolo. E in definitiva, l'invito di pagamento, che secondo la disciplina previgente costituiva il presupposto della eventuale iscrizione a ruolo, deve ritenersi sia divenuto, nella forma della cd. intimazione a pagare, un segmento della procedura che consegue alla iscrizione a ruolo (in questi termini, Sez. 1, n. 51497 del 13/9/2019, Maroli, non massimata; Sez. 1, n. 22312 del 8/7/2020, Vitobello, in motivazione; nella giurisprudenza di legittimità civile, v. Sez. 6 civ., n. 21178 del 2/3/2017, M. contro P., Rv. 645484-01; Sez. 3 civ., n. 14528 del 10/6/2013, Min. Giustizia contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 626687-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Magistrato di sorveglianza di Trieste.Come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, il superamento della disciplina dettata dall'abrogato art. 212 non comporta necessariamente l'integrazione del presupposto della «accertata impossibilità di esazione della pena pecuniaria» indicato dall'art. 660, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la procedura richiede comunque, a tal fine, la verifica dell'avvenuta notificazione al debitore della intimazione/cartella di pagamento, sicché, in sede rescissoria, dovrà accertarsi, a cura del Giudice del rinvio, se la notifica in parola risulti essere stata eseguita o meno. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Mag