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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21269/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione al regime di semilibertà proposte nell'interesse di Ciriello, fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sulla sua importante biografia criminale (punteggiata dalla commissione di gravi reati), sulla assenza di un reale percorso di revisione critica dei suoi trascorsi delittuosi (attestata da un atteggiamento "parzialmente giustificatorio"), nonché sulla inadeguatezza del contesto ambientale in cui egli verrebbe reinserito nel corso della misura alternativa; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con cinque distinti motivi, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., sia aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che le relative censure si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità, non potendosi nemmeno ritenere decisiva la censura, pur formalmente corretta, relativa all'avvenuta acquisizione di un documento (relativo alla ritenuta inidoneità del domicilio) dopo la conclusione dell'udienza, posto che il rilievo difensivo si palesa comunque inidoneo a disarticolare le ulteriori argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato a sostegno della decisione negativa; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione al regime di semilibertà proposte nell'interesse di Ciriello, fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sulla sua importante biografia criminale (punteggiata dalla commissione di gravi reati), sulla assenza di un reale percorso di revisione critica dei suoi trascorsi delittuosi (attestata da un atteggiamento "parzialmente giustificatorio"), nonché sulla inadeguatezza del contesto ambientale in cui egli verrebbe reinserito nel corso della misura alternativa; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con cinque distinti motivi, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., sia aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che le relative censure si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità, non potendosi nemmeno ritenere decisiva la censura, pur formalmente corretta, relativa all'avvenuta acquisizione di un documento (relativo alla ritenuta inidoneità del domicilio) dopo la conclusione dell'udienza, posto che il rilievo difensivo si palesa comunque inidoneo a disarticolare le ulteriori argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato a sostegno della decisione negativa; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 21269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris