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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1967

Cassazione n. 40454/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1967 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SteMT Palla i ATA ' O' 2021 n ESPEgTO Vie ti&I [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art.216 LF rideterminando le pene accessorie.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità e mancanza della motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto ed anche con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei risultati di prova, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema della gestione di fatto da parte dell'imputato mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Resta, quindi , esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito - come proposto nell'impugnazione in esame - attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Quanto al secondo motivo va ribadito che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stata correttamente giustificata tramite le considerazioni di cui alla pagine cinque della sentenza, avendo fatto riferimento alla notvole gravità dei fatti ed al rilevante valore delle distrazioni/dissipazioni, con motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1967 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SteMT Palla i ATA ' O' 2021 n ESPEgTO Vie ti&I [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art.216 LF rideterminando le pene accessorie. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità e mancanza della motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto ed anche con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei risultati di prova, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema della gestione di fatto da parte dell'imputato mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Resta, quindi , esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito - come proposto nell'impugnazione in esame - attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Quanto al secondo motivo va ribadito che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stata correttamente giustificata tramite le considerazioni di cui alla pagine cinque della sentenza, avendo fatto riferimento alla notvole gravità dei fatti ed al rilevante valore delle distrazioni/dissipazioni, con motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamen
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