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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 03366/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato egib [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata l'ordinanza del Tribunale di Bari, quale giudice cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., datata 4.4.2022, con cui, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], è stata annullata, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia il 24.1.2022 ed è stata revocata la misura interdittiva temporanea (della durata di un anno) della sospensione dall'esercizio delle funzioni per l'indagato, accusato, nella sua qualità di pubblico ufficiale, responsabile del III settore del Comune di Peschici, di aver formato atti pubblici ideologicamente falsi, attestanti l'insussistenza di cause di conflitto di interesse tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (coindagato) e il comune pugliese — capo 6 -, nonché tra lo stesso comune e altro avvocato del medesimo studio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (capo 7).

2. Avverso l'ordinanza predetta ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, formulando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione del suddetto provvedimento.

In particolare, si evidenzia che il Tribunale ha omesso di valutare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (una funzionaria comunale); alcune conversazioni intercettate nel corso di indagini in altro procedimento; la determina emessa dall'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto un contenzioso tra il comune di Peschici e la società [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dallo studio legale [OSCURATO:PERSONA]Sciscio (allegata all'informativa di reato).

I predetti elementi, richiamati nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare avanzata nell'interesse dell'indagato all'esito dell'interrogatorio di garanzia, sono stati pretermessi, nonostante forniscano rilevante consistenza alla gravità indiziaria, anche con riguardo all'elemento soggettivo dei reati.

In ogni caso, non è stata neppure presa in considerazione una diversa qualificazione giuridica del reato, eventualmente ai sensi dell'art. 483 cod. pen., fattispecie tipica solo evocata a pag. 7 dell'ordinanza.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

3.1. Il difensore dell'indagato ha depositato conclusioni scritte con le quali evidenzia l'inammissibilità del ricorso, generico poiché non indica il contenuto non valutato degli atti dai quali si dovevano desumere i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza del coefficiente soggettivo del reato, né, quindi, quali siano gli elementi specifici non valutati; il ricorso è anche non autosufficiente, in quanto le parti di atti non valutate non sono state neppure allegate o trascritte in esso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La Procura della Repubblica di Foggia contesta all'indagato [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi degli artt. 476, commi 1 e 2, e 479 cod. pen. - la formazione di plurime determine, con le quali si conferivano all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all'avv. [OSCURATO:PERSONA] incarichi professionali per la difesa del comune di Peschici in procedimenti contenziosi civili e amministrativi, tutte richiamanti le attestazioni dei professionisti, contenute nei patti stipulati con l'ente ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., di non essere in conflitto di interessi (vale a dire di non avere in corso incarichi per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziali e stragiudiziali, contro il comune di Peschici), circostanza ritenuta falsa e di cui Forte era a conoscenza.

Le determine sono datate dalla fine dell'anno 2017 all'inizio dell'anno 2021.

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario, avuto riguardo all'elemento soggettivo, necessariamente doloso, del reato contestato ed alla consapevolezza, dunque, da parte dell'indagato, della falsità di quanto riportato nei patti ex art. 2233 cod. civ. - ancorata dall'ordinanza genetiche alla mera qualifica rivestita dall'indagato all'interno del comune di Peschici (responsabile dell'ufficio contenzioso del comune) - spingendosi sino a constatare l'irrilevanza penale dei fatti contestati all'indagato.

2. Le ragioni di censura del provvedimento impugnato dedotte dal ricorrente sono costruite secondo una formulazione generica, poiché non indicano affatto il contenuto, che sarebbe stato oggetto di omessa valutazione, degli atti dai quali si sarebbero dovuti desumere i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza del coefficiente soggettivo del reato.

Il ricorso si limita a indicare gli atti della procedura dai quali si sarebbe potuto trarre una diversa conclusione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, semplicemente enunciandoli (si tratta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], funzionaria comunale; di alcune conversazioni intercettate nel corso di indagini in altro procedimento; della determina emessa dall'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto un contenzioso tra il comune di Peschici e la società [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dallo studio legale [OSCURATO:PERSONA]Sciscio).

Il difetto di specificità è autoevidente: non sono stati neppure indicati quali siano gli elementi contenutistici necessari, non verificati dal giudice del riesame cautelare, forse ritenendo che ne bastasse il richiamo all'atto procedimentale "contenitore".

Ed invece, la giurisprudenza di legittimità, sia che il ricorso provenga dall'indagato, sia che promani dal pubblico ministero, impone una formulazione delle eccezioni costruita secondo schemi di necessaria puntualità indicativa, al fine di poter verificare l'esattezza del diverso edificio logico-indiziario che si propone, più plausibile e rispondente ai dati di fatto presenti del procedimento.

Un ricorso, in altre parole, è generico quando privo di confronto con i motivi della decisione impugnata, che abbia analiticamente indicato le ragioni dell'opzione decisoria, ritenuta invece dal ricorrente non corretta, ma anche quando, pur evocando gli elementi essenziali del provvedimento impugnato alla valutazione dei quali ci si contrapponga e gli atti procedimentali la mancata valutazione dei quali si contesti, non evidenzi specificamente i contenuti di questi ultimi.

Anche nella materia cautelare, infatti, è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/2/2020, Bocciero, Rv. 278717; Sez. 3, n. 13744 del 24/2/2016, Schiorlin, Rv. 266782) e tra tali requisiti di specificità rientrano senza dubbio i contenuti dell'omessa valutazione, senza i quali l'atto di ricorso si rivela anche non autosufficiente, perché non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., sebbene non in tema cautelare, Sez. 2, n. 9020 del 5/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

Nel caso sottoposto al Collegio, peraltro, il ricorso del pubblico ministero difetta di autosufficienza anche perché le parti di atti non valutate non sono state neppure allegate o trascritte in esso.

In conclusione, deve affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione de/pubblico ministero, avverso il provvedimento del tribunale del riesame di annullamento della misura cautelare, i cui motivi si limitino a richiamare genericamente gli atti di indagine dei quali si contesti la mancata valutazione, senza indicarne specificamente i contenuti, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.

2.1. Non è inutile aggiungere, sotto altro profilo, che sarebbe comunque inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso in cui non sia indicata l'incidenza della prova (nella materia cautelare, degli indizi) ritenuta omessa sul convincimento del giudice; e tale convincimento deriva dai principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in relazione al rapporto tra specificità argomentativa dell'impugnazione e decisività della prova di cui si ritiene l'inutilizzabilità (cfr., in tema di giudizio di merito, Sez. 4, n. 18232 del 12/4/2016, Madafferi, Rv. 266644; Sez.

U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez.

U, n. 16 del 21/6/2000, Tammaro, Rv. 216249).Ed è evidente che, in mancanza di una precisa indicazione, nelle ragioni di ricorso, dei contenuti degli elementi indiziari evocati non vi è stata neppure la specificazione della loro incidenza sulla decisione impugnata, incidenza che, d'altra parte, non era possibile che il Collegio desumesse in via del tutto ipotetica, derivandola dalla mera, denunciata omissione valutativa.

2.2. Anche l'eccezione del ricorrente relativa al non avere il Tribunale coltivato la strada di una diversa qualificazione giuridica della condotta contestata, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., rimane confinata in un ambito di evidente genericità: ed infatti, da un lato, è stato solo enunciato il difetto di approfondimento motivazionale al riguardo del provvedimento impugnato; dall'altro, la lettura dell'ordinanza del riesame induce a ritenere che il riferimento sia stato operato, piuttosto, in un'ottica di chiarezza ermeneutica, per poi individuare i deficit dell'ordinanza del GIP da un punto di vista logico-giuridico, con riferimento alla fattispecie concreta.

P. Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato egib [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza del Tribunale di Bari, quale giudice cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., datata 4.4.2022, con cui, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], è stata annullata, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia il 24.1.2022 ed è stata revocata la misura interdittiva temporanea (della durata di un anno) della sospensione dall'esercizio delle funzioni per l'indagato, accusato, nella sua qualità di pubblico ufficiale, responsabile del III settore del Comune di Peschici, di aver formato atti pubblici ideologicamente falsi, attestanti l'insussistenza di cause di conflitto di interesse tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (coindagato) e il comune pugliese — capo 6 -, nonché tra lo stesso comune e altro avvocato del medesimo studio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (capo 7). 2. Avverso l'ordinanza predetta ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, formulando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione del suddetto provvedimento. In particolare, si evidenzia che il Tribunale ha omesso di valutare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (una funzionaria comunale); alcune conversazioni intercettate nel corso di indagini in altro procedimento; la determina emessa dall'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto un contenzioso tra il comune di Peschici e la società [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dallo studio legale [OSCURATO:PERSONA]Sciscio (allegata all'informativa di reato). I predetti elementi, richiamati nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare avanzata nell'interesse dell'indagato all'esito dell'interrogatorio di garanzia, sono stati pretermessi, nonostante forniscano rilevante consistenza alla gravità indiziaria, anche con riguardo all'elemento soggettivo dei reati. In ogni caso, non è stata neppure presa in considerazione una diversa qualificazione giuridica del reato, eventualmente ai sensi dell'art. 483 cod. pen., fattispecie tipica solo evocata a pag. 7 dell'ordinanza. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 3.1. Il difensore dell'indagato ha depositato conclusioni scritte con le quali evidenzia l'inammissibilità del ricorso, generico poiché non indica il contenuto non valutato degli atti dai quali si dovevano desumere i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza del coefficiente soggettivo del reato, né, quindi, quali siano gli elementi specifici non valutati; il ricorso è anche non autosufficiente, in quanto le parti di atti non valutate non sono state neppure allegate o trascritte in esso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Procura della Repubblica di Foggia contesta all'indagato [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi degli artt. 476, commi 1 e 2, e 479 cod. pen. - la formazione di plurime determine, con le quali si conferivano all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all'avv. [OSCURATO:PERSONA] incarichi professionali per la difesa del comune di Peschici in procedimenti contenziosi civili e amministrativi, tutte richiamanti le attestazioni dei professionisti, contenute nei patti stipulati con l'ente ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., di non essere in conflitto di interessi (vale a dire di non avere in corso incarichi per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziali e stragiudiziali, contro il comune di Peschici), circostanza ritenuta falsa e di cui Forte era a conoscenza. Le determine sono datate dalla fine dell'anno 2017 all'inizio dell'anno 2021. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario, avuto riguardo all'elemento soggettivo, necessariamente doloso, del reato contestato ed alla consapevolezza, dunque, da parte dell'indagato, della falsità di quanto riportato nei patti ex art. 2233 cod. civ. - ancorata dall'ordinanza genetiche alla mera qualifica rivestita dall'indagato all'interno del comune di Peschici (responsabile dell'ufficio contenzioso del comune) - spingendosi sino a constatare l'irrilevanza penale dei fatti contestati all'indagato. 2. Le ragioni di censura del provvedimento impugnato dedotte dal ricorrente sono costruite secondo una formulazione generica, poiché non indicano affatto il contenuto, che sarebbe stato oggetto di omessa valutazione, degli atti dai quali si sarebbero dovuti desumere i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza del coefficiente soggettivo del reato. Il ricorso si limita a indicare gli atti della procedura dai quali si sarebbe potuto trarre una diversa conclusione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, semplicemente enunciandoli (si tratta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], funzionaria comunale; di alcune conversazioni intercettate nel corso di indagini in altro procedimento; della determina emessa dall'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto un contenzioso tra il comune di Peschici e la società [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dallo studio legale [OSCURATO:PERSONA]Sciscio). Il difetto di specificità è autoevidente: non sono stati neppure indicati quali siano gli elementi contenutistici necessari, non verificati dal giudice del riesame cautelare, forse ritenendo che ne bastasse il richiamo all'atto procedimentale "contenitore". Ed invece, la giurisprudenza di legittimità, sia che il ricorso provenga dall'indagato, sia che promani dal pubblico ministero, impone una formulazione delle eccezioni costruita secondo schemi di necessaria puntualità indicativa, al fine di poter verificare l'esattezza del diverso edificio logico-indiziario che si propone, più plausibile e rispondente ai dati di fatto presenti del procedimento. Un ricorso, in altre parole, è generico quando privo di confronto con i motivi della decisione impugnata, che abbia analiticamente indicato le ragioni dell'opzione decisoria, ritenuta invece dal ricorrente non corretta, ma anche quando, pur evocando gli elementi essenziali del provvedimento impugnato alla valutazione dei quali ci si contrapponga e gli atti procedimentali la mancata valutazione dei quali si contesti, non evidenzi specificamente i contenuti di questi ultimi. Anche nella materia cautelare, infatti, è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/2/2020, Bocciero, Rv. 278717; Sez. 3, n. 13744 del 24/2/2016, Schiorlin, Rv. 266782) e tra tali requisiti di specificità rientrano senza dubbio i contenuti dell'omessa valutazione, senza i quali l'atto di ricorso si rivela anche non autosufficiente, perché non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., sebbene non in tema cautelare, Sez. 2, n. 9020 del 5/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). Nel caso sottoposto al Collegio, peraltro, il ricorso del pubblico ministero difetta di autosufficienza anche perché le parti di atti non valutate non sono state neppure allegate o trascritte in esso. In conclusione, deve affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione de/pubblico ministero, avverso il provvedimento del tribunale del riesame di annullamento della misura cautelare, i cui motivi si limitino a richiamare genericamente gli atti di indagine dei quali si contesti la mancata valutazione, senza indicarne specificamente i contenuti, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. 2.1. Non è inutile aggiungere, sotto altro profilo, che sarebbe comunque inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso in cui non sia indicata l'incidenza della prova (nella materia cautelare, degli indizi) ritenuta omessa sul convincimento del giudice; e tale convincimento deriva dai principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in relazione al rapporto tra specificità argomentativa dell'impugnazione e decisività della prova di cui si ritiene l'inutilizzabilità (cfr., in tema di giudizio di merito, Sez. 4, n. 18232 del 12/4/2016, Madafferi, Rv. 266644; Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. U, n. 16 del 21/6/2000, Tammaro, Rv. 216249).Ed è evidente che, in mancanza di una precisa indicazione, nelle ragioni di ricorso, dei contenuti degli elementi indiziari evocati non vi è stata neppure la specificazione della loro incidenza sulla decisione impugnata, incidenza che, d'altra parte, non era possibile che il Collegio desumesse in via del tutto ipotetica, derivandola dalla mera, denunciata omissione valutativa. 2.2. Anche l'eccezione del ricorrente relativa al non avere il Tribunale coltivato la strada di una diversa qualificazione giuridica della condotta contestata, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., rimane confinata in un ambito di evidente genericità: ed infatti, da un lato, è stato solo enunciato il difetto di approfondimento motivazionale al riguardo del provvedimento impugnato; dall'altro, la lettura dell'ordinanza del riesame induce a ritenere che il riferimento sia stato operato, piuttosto, in un'ottica di chiarezza ermeneutica, per poi individuare i deficit dell'ordinanza del GIP da un punto di vista logico-giuridico, con riferimento alla fattispecie concreta. P. Q
Sentenza Cassazione n. 03366/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris