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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21236/2026

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Carboneunitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2103/2024depositata il 12/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di vettore, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna al pagamento dei corrispettivirelativi a servizi di trasporto eseguiti in suo favore, quale destinataria dellemerci.Il giudizio è stato introdotto dinanzi al Tribunale di Perugia, che hadeclinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale diParma, avanti al quale la causa è stata riassunta.Costituitasi, [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito il difetto di legittimazionepassiva, adducendo che i trasporti erano regolati dal contratto intercorsotra [OSCURATO:SOCIETA]. e Number 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale committente,e che, in base a tale regolamento negoziale, il pagamento dei corrispettivigravava esclusivamente su quest’ultima.Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 202/2020, ha rigettato la domanda,ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dellaconvenuta sul presupposto che le clausole contrattuali attribuivano aNumber 1 [OSCURATO:PERSONA] la qualità di unico soggetto obbligato alpagamento.2.

Ha proposto appello [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che, a seguito dellariconsegna delle merci, [OSCURATO:SOCIETA], quale destinataria, era subentrata nelrapporto contrattuale ed era pertanto tenuta al pagamento delcorrispettivo del trasporto ai sensi dell’art. 1689 c.c., nonché, in viasubordinata, ai sensi dell’art. 7-ter d.lgs. n. 286/2005.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2103/2024, ha rigettatol’appello.3.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] in base a tre motivi, illustrati anche damemoria. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1689, comma 2, e 1692Numero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/2026c.c., assumendo che la Corte territoriale, pur avendo accertato che, aseguito della consegna delle merci, [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata nellaposizione contrattuale della committente Number 1 [OSCURATO:PERSONA], nonavrebbe applicato la normativa conseguente a tale subentro, e inparticolare l’art. 1689, comma 2, c.c.

Si sostiene, inoltre, che l’art. 1692c.c. comporta quale effetto del subentro la liberazione del committente ela conseguente concentrazione dell’obbligazione di pagamento in capo alsolo destinatario, con conseguente illegittimità della sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso tale effetto, ponendosi in contrasto con iprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19225/2013;Cass. n. 11744/2018; Cass. n. 19185/2020).5.

Il motivo è fondato.La questione veicolata attiene alla disciplina del subentro del destinatarionei diritti e negli obblighi nascenti dal contratto di trasporto di cose, conparticolare riferimento all’obbligazione di pagamento del corrispettivo e alconseguente effetto liberatorio del mittente.Il contratto di trasporto di cose, se il destinatario non è il mittente, siconfigura come un contratto a favore di terzo, e precisamente a favore delterzo destinatario, il quale assume diritti e obblighi verso il vettore con laconsegna o la richiesta di consegna, che integra “la dichiarazione divolerne profittare” ai sensi dell’art. 1411 c.c. e identifica il momento in cuiil destinatario fa propri gli effetti del contratto, momento dal quale ilvettore può rivolgersi solo a lui per il soddisfacimento di rimborso ecorrispettivo (cfr. Cass., Sez. 3, 20 agosto 2013 n. 19225; Cass., Sez. 3,15 maggio 2018 n. 11744; Cass., Sez. 3, ord. 16 settembre 2025 n.25270).

In tale figura negoziale, quindi, i diritti nascenti dal contratto nongenerano automaticamente in capo al destinatario per effetto dellastipulazione, ma sorgono nel momento in cui egli manifesti la volontà diprofittarne, attraverso appunto la richiesta di riconsegna della merce alvettore o il compimento di atti equivalenti (Cass., Sez. 3, ord. 20 febbraioNumero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/20262024 n. 4519; Cass., Sez. 3, 2 ottobre 2008 n. 24522).

Da tale momentoil destinatario subentra nella posizione contrattuale del mittente neiconfronti del vettore, assumendo – come già si rilevava - non soltanto idiritti, ma anche gli obblighi correlati, tra i quali quello di pagamento deicrediti derivanti dal trasporto, ai sensi dell’art. 1689, comma 2, c.c.(Cass., Sez. 3, 31 marzo 2017 n. 8347; Cass., Sez. 3, ord. 15 settembre2020 n. 19185).Dalla successione del destinatario anche nell’obbligazione di pagamentodiscende l’effetto liberatorio del mittente, ai sensi dell’art. 1692 c.c.(Cass., Sez. 3, 20 agosto 2013 n. 19225; Cass., Sez. 3, 15 maggio 2018n. 11744; Cass., Sez. 3, ord. 15 settembre 2020 n. 19185).

Ne consegueche, una volta che il destinatario abbia richiesto o ricevuto la riconsegnadella merce, il vettore può agire per il pagamento del corrispettivoesclusivamente nei suoi confronti, essendo preclusa l’azione verso ilmittente originario (cfr. già Cass., Sez. 3, 16 maggio 2003 n. 7634).Tale meccanismo, tuttavia, non ha carattere inderogabile.

La disciplinadettata dagli artt. 1689 e 1692 c.c. ha natura dispositiva, con laconseguenza che le parti possono validamente prevedere, nell’eserciziodell’autonomia contrattuale, un diverso assetto dell’obbligazione dipagamento, mantenendola in capo al mittente anche dopo la riconsegnadella merce al destinatario (Cass., Sez. 3, 19 maggio 2016 n. 10370;Cass., Sez. 3, ord. 18 marzo 2026 n. 6355).La deroga può risultare da pattuizioni espresse – quali, ad esempio, laclausola di “porto franco” o altre equivalenti – ovvero da uncomportamento concludente delle parti evidentemente idoneo amanifestare in modo univoco la volontà di mantenere al mittente l’oneredel pagamento (Cass., Sez. 3, ord. 5 maggio 2020 n. 8473).

E sussistealtresì la possibilità che, in presenza di pattuizioni incompatibili conl’effetto liberatorio di cui all’art. 1692 c.c., l’obbligazione di pagamentopermanga anche in capo al mittente, senza che ciò comporti il venir menoNumero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/2026del subentro del destinatario nei diritti e negli obblighi derivanti dalcontratto, potendo tale assetto operare quale rafforzamento dellaposizione creditoria del vettore.Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si conforma ai principisopra richiamati.

La Corte territoriale, infatti, pur dando atto del subentrodel destinatario nella posizione contrattuale del mittente a seguito dellarichiesta e accettazione della consegna, ha escluso che da tale subentroderivasse l’assunzione dell’obbligazione di pagamento sulla base di pretesepattuizioni/prassi intercorse esclusivamente tra vettore e committente.Il subentro del destinatario, infatti, comporta, salvo valida deroga, lasuccessione nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto,ivi incluso quello di pagamento del corrispettivo, con correlativaliberazione del mittente ex art. 1692 c.c.; conseguentemente, il vettore,una volta avvenuta la consegna, può rivolgersi nei confronti deldestinatario.

La deroga a tale paradigma, avente natura dispositiva,richiede tuttavia una pattuizione espressa (o comunque risultante da factaunivoci) coinvolgente la volontà del destinatario, non potendo desumersiesclusivamente dalla regolazione del rapporto tra vettore e mittente, néda modalità di fatturazione o prassi esecutive tra gli stessi, in assenzaappunto di univoci elementi negoziali incompatibili con l’effetto legale delsubentro.Nel caso concreto, la Corte di merito ha considerato esclusivamente ilsistema di fatturazione e i rapporti interni tra vettore e committente,senza accertare l’esistenza di una deroga negoziale espressa o inequivocaidonea a escludere l’operatività degli artt. 1689 e 1692 c.c., cosìincorrendo nella denunciata violazione di legge.Ne consegue che l’esclusione dell’obbligo di pagamento in capo aldestinatario risulta fondata su un presupposto giuridicamente erroneo.6.

Ciò assorbe pure il rilievo presente nella motivazione della sentenza,denunciato nel terzo motivo del ricorso, perché riguarda ancora unNumero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/2026eventuale accordo che non ha coinvolto la destinataria, ovvero lasussistenza di un accordo tra mittente e vettore con cui quest’ultimoavrebbe rinunciato ad agire verso di essa.

Se mai fosse avvenuto, questoaccordo avrebbe solo rinforzato nel caso specifico, mediante una sorta digaranzia, il credito del vettore, generando la permanenza del debito anchein capo al mittente; non avrebbe invece investito la posizione delladestinataria, estranea all’accordo stesso.7.

Va dunque accolto il ricorso per quanto di ragione, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

P.Q.MAccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Carboneunitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2103/2024depositata il 12/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di vettore, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna al pagamento dei corrispettivirelativi a servizi di trasporto eseguiti in suo favore, quale destinataria dellemerci.Il giudizio è stato introdotto dinanzi al Tribunale di Perugia, che hadeclinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale diParma, avanti al quale la causa è stata riassunta.Costituitasi, [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito il difetto di legittimazionepassiva, adducendo che i trasporti erano regolati dal contratto intercorsotra [OSCURATO:SOCIETA]. e Number 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale committente,e che, in base a tale regolamento negoziale, il pagamento dei corrispettivigravava esclusivamente su quest’ultima.Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 202/2020, ha rigettato la domanda,ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dellaconvenuta sul presupposto che le clausole contrattuali attribuivano aNumber 1 [OSCURATO:PERSONA] la qualità di unico soggetto obbligato alpagamento.2. Ha proposto appello [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che, a seguito dellariconsegna delle merci, [OSCURATO:SOCIETA], quale destinataria, era subentrata nelrapporto contrattuale ed era pertanto tenuta al pagamento delcorrispettivo del trasporto ai sensi dell’art. 1689 c.c., nonché, in viasubordinata, ai sensi dell’art. 7-ter d.lgs. n. 286/2005.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2103/2024, ha rigettatol’appello.3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] in base a tre motivi, illustrati anche damemoria. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1689, comma 2, e 1692Numero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/2026c.c., assumendo che la Corte territoriale, pur avendo accertato che, aseguito della consegna delle merci, [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata nellaposizione contrattuale della committente Number 1 [OSCURATO:PERSONA], nonavrebbe applicato la normativa conseguente a tale subentro, e inparticolare l’art. 1689, comma 2, c.c. Si sostiene, inoltre, che l’art. 1692c.c. comporta quale effetto del subentro la liberazione del committente ela conseguente concentrazione dell’obbligazione di pagamento in capo alsolo destinatario, con conseguente illegittimità della sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso tale effetto, ponendosi in contrasto con iprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19225/2013;Cass. n. 11744/2018; Cass. n. 19185/2020).5. Il motivo è fondato.La questione veicolata attiene alla disciplina del subentro del destinatarionei diritti e negli obblighi nascenti dal contratto di trasporto di cose, conparticolare riferimento all’obbligazione di pagamento del corrispettivo e alconseguente effetto liberatorio del mittente.Il contratto di trasporto di cose, se il destinatario non è il mittente, siconfigura come un contratto a favore di terzo, e precisamente a favore delterzo destinatario, il quale assume diritti e obblighi verso il vettore con laconsegna o la richiesta di consegna, che integra “la dichiarazione divolerne profittare” ai sensi dell’art. 1411 c.c. e identifica il momento in cuiil destinatario fa propri gli effetti del contratto, momento dal quale ilvettore può rivolgersi solo a lui per il soddisfacimento di rimborso ecorrispettivo (cfr. Cass., Sez. 3, 20 agosto 2013 n. 19225; Cass., Sez. 3,15 maggio 2018 n. 11744; Cass., Sez. 3, ord. 16 settembre 2025 n.25270). In tale figura negoziale, quindi, i diritti nascenti dal contratto nongenerano automaticamente in capo al destinatario per effetto dellastipulazione, ma sorgono nel momento in cui egli manifesti la volontà diprofittarne, attraverso appunto la richiesta di riconsegna della merce alvettore o il compimento di atti equivalenti (Cass., Sez. 3, ord. 20 febbraioNumero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/20262024 n. 4519; Cass., Sez. 3, 2 ottobre 2008 n. 24522). Da tale momentoil destinatario subentra nella posizione contrattuale del mittente neiconfronti del vettore, assumendo – come già si rilevava - non soltanto idiritti, ma anche gli obblighi correlati, tra i quali quello di pagamento deicrediti derivanti dal trasporto, ai sensi dell’art. 1689, comma 2, c.c.(Cass., Sez. 3, 31 marzo 2017 n. 8347; Cass., Sez. 3, ord. 15 settembre2020 n. 19185).Dalla successione del destinatario anche nell’obbligazione di pagamentodiscende l’effetto liberatorio del mittente, ai sensi dell’art. 1692 c.c.(Cass., Sez. 3, 20 agosto 2013 n. 19225; Cass., Sez. 3, 15 maggio 2018n. 11744; Cass., Sez. 3, ord. 15 settembre 2020 n. 19185). Ne consegueche, una volta che il destinatario abbia richiesto o ricevuto la riconsegnadella merce, il vettore può agire per il pagamento del corrispettivoesclusivamente nei suoi confronti, essendo preclusa l’azione verso ilmittente originario (cfr. già Cass., Sez. 3, 16 maggio 2003 n. 7634).Tale meccanismo, tuttavia, non ha carattere inderogabile. La disciplinadettata dagli artt. 1689 e 1692 c.c. ha natura dispositiva, con laconseguenza che le parti possono validamente prevedere, nell’eserciziodell’autonomia contrattuale, un diverso assetto dell’obbligazione dipagamento, mantenendola in capo al mittente anche dopo la riconsegnadella merce al destinatario (Cass., Sez. 3, 19 maggio 2016 n. 10370;Cass., Sez. 3, ord. 18 marzo 2026 n. 6355).La deroga può risultare da pattuizioni espresse – quali, ad esempio, laclausola di “porto franco” o altre equivalenti – ovvero da uncomportamento concludente delle parti evidentemente idoneo amanifestare in modo univoco la volontà di mantenere al mittente l’oneredel pagamento (Cass., Sez. 3, ord. 5 maggio 2020 n. 8473). E sussistealtresì la possibilità che, in presenza di pattuizioni incompatibili conl’effetto liberatorio di cui all’art. 1692 c.c., l’obbligazione di pagamentopermanga anche in capo al mittente, senza che ciò comporti il venir menoNumero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/2026del subentro del destinatario nei diritti e negli obblighi derivanti dalcontratto, potendo tale assetto operare quale rafforzamento dellaposizione creditoria del vettore.Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si conforma ai principisopra richiamati. La Corte territoriale, infatti, pur dando atto del subentrodel destinatario nella posizione contrattuale del mittente a seguito dellarichiesta e accettazione della consegna, ha escluso che da tale subentroderivasse l’assunzione dell’obbligazione di pagamento sulla base di pretesepattuizioni/prassi intercorse esclusivamente tra vettore e committente.Il subentro del destinatario, infatti, comporta, salvo valida deroga, lasuccessione nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto,ivi incluso quello di pagamento del corrispettivo, con correlativaliberazione del mittente ex art. 1692 c.c.; conseguentemente, il vettore,una volta avvenuta la consegna, può rivolgersi nei confronti deldestinatario. La deroga a tale paradigma, avente natura dispositiva,richiede tuttavia una pattuizione espressa (o comunque risultante da factaunivoci) coinvolgente la volontà del destinatario, non potendo desumersiesclusivamente dalla regolazione del rapporto tra vettore e mittente, néda modalità di fatturazione o prassi esecutive tra gli stessi, in assenzaappunto di univoci elementi negoziali incompatibili con l’effetto legale delsubentro.Nel caso concreto, la Corte di merito ha considerato esclusivamente ilsistema di fatturazione e i rapporti interni tra vettore e committente,senza accertare l’esistenza di una deroga negoziale espressa o inequivocaidonea a escludere l’operatività degli artt. 1689 e 1692 c.c., cosìincorrendo nella denunciata violazione di legge.Ne consegue che l’esclusione dell’obbligo di pagamento in capo aldestinatario risulta fondata su un presupposto giuridicamente erroneo.6. Ciò assorbe pure il rilievo presente nella motivazione della sentenza,denunciato nel terzo motivo del ricorso, perché riguarda ancora unNumero registro generale 27406/2024Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 21236/2026Data pubblicazione 22/06/2026eventuale accordo che non ha coinvolto la destinataria, ovvero lasussistenza di un accordo tra mittente e vettore con cui quest’ultimoavrebbe rinunciato ad agire verso di essa. Se mai fosse avvenuto, questoaccordo avrebbe solo rinforzato nel caso specifico, mediante una sorta digaranzia, il credito del vettore, generando la permanenza del debito anchein capo al mittente; non avrebbe invece investito la posizione delladestinataria, estranea all’accordo stesso.7. Va dunque accolto il ricorso per quanto di ragione, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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