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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 28257/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile, in quanto intempestivo, l'appello proposto dalle imputate avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che ha condannato le stesse per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, n. 5, e 61, n. 5, cod. pen.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso comune, che denunzia violazione di legge relativamente alla mancata pronuncia della Corte territoriale in merito all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alle imputate lamentata dalla difesa, è manifestamente infondato in quanto la tardività dell'appello fa sì che lo stesso debba considerarsi inammissibile e prevale, dunque, sull'eccezione di omessa notifica sollevata dalla difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il ,ì er " ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile, in quanto intempestivo, l'appello proposto dalle imputate avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che ha condannato le stesse per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, n. 5, e 61, n. 5, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso comune, che denunzia violazione di legge relativamente alla mancata pronuncia della Corte territoriale in merito all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alle imputate lamentata dalla difesa, è manifestamente infondato in quanto la tardività dell'appello fa sì che lo stesso debba considerarsi inammissibile e prevale, dunque, sull'eccezione di omessa notifica sollevata dalla difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il ,ì er " ere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 28257/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris