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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 marzo 2016

Cassazione n. 21037/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 9904/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] diGalvanin [OSCURATO:SOCIETA]. ; -intimato - avverso il decreto n. 1355/2016 del Tribunale di Vicenza depositato il 14/3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., rigettando, tuttavia, la richiesta di riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bisn. 5 cod. civ..

2. Il Tribunale di Vicenza, a seguito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., rilevava che la creditrice non aveva depositato, con il ricorso in opposizione, lo stato passivo e la comunicazione del curatore a partire dalla quale decorrevano i termini per proporre impugnazione, impedendo così al collegio di valutare la tempestività dell’opposizione.

Osservava che un simile vizio non poteva ritenersi sanato dal contegno processuale della procedura concorsuale opposta, sia perché lo stesso non assumeva rilievo, trattandosi di termine di decadenza, sia perché la curatela si era costituita solo tardivamente nel corso del giudizio.

Dichiarava, di conseguenza, l’inammissibilità dell’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l..

3. Per la cassazione di questo decreto, depositato in data 14 marzo 2016, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. prospettando tredici motivi di doglianza.

L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. ha provveduto alla spedizione per la notifica delricorso per cassazione in data 13 aprile 2016, ma non si è curata, in seguito, di fornire la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta tramite la produzione dell'avviso di ricevimento.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez.

U., 11429/2010).

Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..

5. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 9904/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] diGalvanin [OSCURATO:SOCIETA]. ; -intimato - avverso il decreto n. 1355/2016 del Tribunale di Vicenza depositato il 14/3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., rigettando, tuttavia, la richiesta di riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bisn. 5 cod. civ.. 2. Il Tribunale di Vicenza, a seguito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., rilevava che la creditrice non aveva depositato, con il ricorso in opposizione, lo stato passivo e la comunicazione del curatore a partire dalla quale decorrevano i termini per proporre impugnazione, impedendo così al collegio di valutare la tempestività dell’opposizione. Osservava che un simile vizio non poteva ritenersi sanato dal contegno processuale della procedura concorsuale opposta, sia perché lo stesso non assumeva rilievo, trattandosi di termine di decadenza, sia perché la curatela si era costituita solo tardivamente nel corso del giudizio. Dichiarava, di conseguenza, l’inammissibilità dell’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l.. 3. Per la cassazione di questo decreto, depositato in data 14 marzo 2016, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. prospettando tredici motivi di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. ha provveduto alla spedizione per la notifica delricorso per cassazione in data 13 aprile 2016, ma non si è curata, in seguito, di fornire la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta tramite la produzione dell'avviso di ricevimento.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 11429/2010). Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. 5. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a nor
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