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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08539/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2023 pronunciata in data 5/12/2022 dalla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio e depositata il19/01/2023;Numero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

In data 18/4/2019 l’Agenzia Entrate Riscossione notificava allacontribuente la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.096/2018/14/6000003303, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 602/1973,relativa alle cartelle di pagamento n. 096/2015/0003841176/000,n.096/2015/0008900477/000 e n. 096/2016/0009357473/000.2. [OSCURATO:PERSONA] di Rieti rigettava il ricorsodella contribuente, con condanna al pagamento delle spese di lite, noncondividendo la dedotta nullità dell’iscrizione ipotecaria per inesistenzaed inesigibilità dei titoli fondata sul fatto che le cartelle esattoriali -impugnate unitamente al preavviso di iscrizione ipotecaria conseparato giudizio- erano state annullate con sentenza n. 261 del6/12/2018.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Laziorigettava l’appello proposto dalla contribuente, compensando le spesedi lite.

In particolare, rigettava l’eccezione di illegittimità della sentenzaimpugnata, per essersi l’Agente della riscossione costituitotelematicamente nonostante il processo fosse stato introdotto conmodalità cartacea; rigettava l’eccezione di illegittimità della sentenzain quanto l’Agente della riscossione si sarebbe costituito mediante unsoggetto non legittimato; riteneva inammissibile l’eccezione relativaall’iscrizione ipotecaria compiuta in violazione dell’art. 50 e degli artt.76 e 77 del d.P.R. 602/1973 e, comunque, ne rilevava l’infondatezza.4.

Il contribuente propone ricorso per cassazione articolando tremotivi di censura.

L’Agenzia Entrate Riscossione resiste concontroricorso.Numero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/20265.

In data 15/4/2025 il consigliere delegato redigeva proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritenendolomanifestamente infondato.

In data 21/5/2025 il ricorrente formulavaistanza di decisione opponendosi alla proposta ed in data 19/01/2026depositava memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la violazione dell’art.115 c.p.c., laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado haaffermato che i giudici di primo grado avevano stabilito l’avvenuta eregolare notifica delle cartelle sottese all’atto impugnato e che nonrisultava pertinente il richiamo alla sentenza prodotta in quanto relativaad un diverso provvedimento e non alle cartelle oggetto di causa.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. unite.30/09/2020, n.20867; Cass. sez.5. 9/06/2021, n. 16016) in tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.1.3.

Nel caso di specie il ricorrente si duole della errata valutazioneda parte dei giudici di appello della decisione resa tra le stesse parti inaltro giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti con sentenza n.Numero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026261/2018 che, secondo la prospettazione difensiva svolta dallacontribuente, non soltanto ha annullato la comunicazione preventivaper l’iscrizione dell’ipoteca ma anche le relative cartelle di pagamentodella cui notifica l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che in quel giudizionon si era costituita, non aveva dato prova.L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio sarebbe stato quello di non considerare che viè assoluta corrispondenza tra la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria annullata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieticon la sentenza n. 261/2008 e quella cui è seguita l’iscrizione ipotecariae che entrambe si riferiscono alle medesime cartelle.La doglianza, non rientrando nell’ambito della violazione di leggecensurabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c., attiene piuttosto altravisamento del fatto da parte del giudice di merito, censurabile aisensi dell’art. 360, primo comma n. 4 o n. 5, c.p.c., laddove l’errore siriferisca al fatto probatorio in sé a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciarsi.Come affermato dalla Corte (Cass. sez.3, 16/5/2025, n. 13085)nella nozione di fatto probatorio rientra non solo il fatto che è statooggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che,introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto perciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito oesplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito ilprocesso (Cass. sez. unite, 5/3/2024, n. 5792 per il limite tratravisamento del fatto sussumibile nei vizi di cui all’art. 360 c.p.c. el’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art 395, n. 4, c.p.c.).Nel caso in esame la contribuente aveva già introdotto la questionedella nullità dell’iscrizione ipotecaria per inesigibilità dei titoli posti asuo fondamento in virtù della sentenza della Commissione ProvincialeNumero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026Tributaria di Rieti n. 261/2018 e la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado nella sentenza impugnata aveva affermato come ilrichiamo alla predetta sentenza non dovesse considerarsi pertinente inquanto afferente ad un diverso provvedimento e non alle stessecartelle.Per quanto è di interesse, considerando il motivo come dedottonell’ambito dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e, quindi, l’errore sul fattoprobatorio sostanziale, deve comunque concludersi per l’infondatezzadella doglianza.E’ vero che i giudizi si riferiscono alle medesime cartelle.Deve, però, osservarsi che nel presente giudizio è impugnatal’iscrizione ipotecaria, documento n. 09620181460000033003,notificato il 18/4/2019, mentre nel giudizio concluso in primo grado consentenza n. 261/2008 (della quale non è peraltro fornita la prova delpassaggio in giudicato con la relativa attestazione di cancelleria) risultaimpugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09676201800000856000 notificata il 5/4/2018.

Inoltre, nel giudiziodefinito con sentenza n. 261/2008 la Commissione TributariaProvinciale di Rieti, in considerazione della mancata produzione dellenotifiche relative alle cartelle, stante l’omessa costituzione in giudiziodell’Agenzia Entrate Riscossione, concludeva per la nullità dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.La pronuncia non fa stato in ordine alle cartelle, che non sonotravolte dall’annullamento della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, costituendo esse un presupposto in quanto antecedentelogico per il quale era carente la prova della notifica al contribuente.Da tanto consegue che la Corte di Giustizia tributaria di secondo gradonon è incorsa in alcun travisamento del fatto laddove ha consideratoche l’oggetto del giudizio era un diverso provvedimento, essendo stataimpugnata l’iscrizione ipotecaria in relazione alla quale il giudice diNumero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026primo grado con la sentenza n. 4/2020 aveva dichiarato la regolarenotifica delle cartelle sottese all’atto impugnato.2.

Con il secondo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 77 del d.P.R. 602/1973 e dell’art. 57, comma 2, del d.lgs.546/1992, per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoerroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di iscrizioneipotecaria per violazione dell’art. 50 e degli artt. 76 e 77 del d.P.R.602/1973 in quanto proposta per la prima volta in grado di appello.3.

Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art. 77 del d.P.R.602/1973, per aver ritenuto che non dovessi applicarsi l’art. 77 comma2 bis del d.P.R. 602/1973 in caso di iscrizione di ipoteca.2.3.1.

Il secondo ed il terzo motivo, nei quali il ricorrente si duoledi violazioni di legge relative alle medesime disposizioni normative,possono essere trattate congiuntamente.[OSCURATO:PERSONA], pur rilevando che la censurarisultava inammissibilmente proposta per la prima volta in appello, hapoi pronunciato nel merito con rigetto della prospettazione difensivadel contribuente.La doglianza è infondata.Secondo l’orientamento condivisibile della Corte (Cass. sez.5,11/04/2024, n. 9817) l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 deld.P.R. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma variferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera epropria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità diprocedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, deld.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cuil'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificadella cartella di pagamento.Numero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026Deve però considerarsi che l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art.77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugliinteressi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, invirtù dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011,conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stessodell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorniper consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, fermo restando che, inquanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficaciafinché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice(Cass. sez. 6-5 22/11/2019 n. 30534).Nel caso di specie, esclusa la necessità di intimazione di pagamentoai sensi del secondo dell’art. 50 del d.P.R. 602/1973, deve rilevarsi cheil contraddittorio è stato attivato con la comunicazione preventiva diiscrizione di ipoteca oggetto dell’altro giudizio menzionato dalcontribuente e conclusosi in primo grado con annullamento delpredetto atto con sentenza n. 261/2018, per cui ex ante la procedurarisulta correttamente instaurata.Va da ultimo rilevato che l’ipoteca, come rappresentato nellememorie presentate dal contribuente in data 19/01/2026, è statacancellata, per cui non residua alcuna lesione ai diritti del contribuente,con conseguente inammissibilità per carenza di interesse diqualsivoglia ulteriore doglianza.4.

In definitiva, il ricorso è infondato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle EntrateRiscossione liquidate come in dispositivo.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va, inoltre, condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. di una somma in favore della controricorrente,liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo inNumero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a talidisposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’[OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito, ed in euro 1.300,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..Condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 pronunciata in data 5/12/2022 dalla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio e depositata il19/01/2023;Numero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. In data 18/4/2019 l’Agenzia Entrate Riscossione notificava allacontribuente la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.096/2018/14/6000003303, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 602/1973,relativa alle cartelle di pagamento n. 096/2015/0003841176/000,n.096/2015/0008900477/000 e n. 096/2016/0009357473/000.2. [OSCURATO:PERSONA] di Rieti rigettava il ricorsodella contribuente, con condanna al pagamento delle spese di lite, noncondividendo la dedotta nullità dell’iscrizione ipotecaria per inesistenzaed inesigibilità dei titoli fondata sul fatto che le cartelle esattoriali -impugnate unitamente al preavviso di iscrizione ipotecaria conseparato giudizio- erano state annullate con sentenza n. 261 del6/12/2018.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Laziorigettava l’appello proposto dalla contribuente, compensando le spesedi lite. In particolare, rigettava l’eccezione di illegittimità della sentenzaimpugnata, per essersi l’Agente della riscossione costituitotelematicamente nonostante il processo fosse stato introdotto conmodalità cartacea; rigettava l’eccezione di illegittimità della sentenzain quanto l’Agente della riscossione si sarebbe costituito mediante unsoggetto non legittimato; riteneva inammissibile l’eccezione relativaall’iscrizione ipotecaria compiuta in violazione dell’art. 50 e degli artt.76 e 77 del d.P.R. 602/1973 e, comunque, ne rilevava l’infondatezza.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione articolando tremotivi di censura. L’Agenzia Entrate Riscossione resiste concontroricorso.Numero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/20265. In data 15/4/2025 il consigliere delegato redigeva proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritenendolomanifestamente infondato. In data 21/5/2025 il ricorrente formulavaistanza di decisione opponendosi alla proposta ed in data 19/01/2026depositava memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la violazione dell’art.115 c.p.c., laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado haaffermato che i giudici di primo grado avevano stabilito l’avvenuta eregolare notifica delle cartelle sottese all’atto impugnato e che nonrisultava pertinente il richiamo alla sentenza prodotta in quanto relativaad un diverso provvedimento e non alle cartelle oggetto di causa.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. unite.30/09/2020, n.20867; Cass. sez.5. 9/06/2021, n. 16016) in tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.1.3. Nel caso di specie il ricorrente si duole della errata valutazioneda parte dei giudici di appello della decisione resa tra le stesse parti inaltro giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti con sentenza n.Numero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026261/2018 che, secondo la prospettazione difensiva svolta dallacontribuente, non soltanto ha annullato la comunicazione preventivaper l’iscrizione dell’ipoteca ma anche le relative cartelle di pagamentodella cui notifica l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che in quel giudizionon si era costituita, non aveva dato prova.L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio sarebbe stato quello di non considerare che viè assoluta corrispondenza tra la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria annullata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieticon la sentenza n. 261/2008 e quella cui è seguita l’iscrizione ipotecariae che entrambe si riferiscono alle medesime cartelle.La doglianza, non rientrando nell’ambito della violazione di leggecensurabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c., attiene piuttosto altravisamento del fatto da parte del giudice di merito, censurabile aisensi dell’art. 360, primo comma n. 4 o n. 5, c.p.c., laddove l’errore siriferisca al fatto probatorio in sé a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciarsi.Come affermato dalla Corte (Cass. sez.3, 16/5/2025, n. 13085)nella nozione di fatto probatorio rientra non solo il fatto che è statooggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che,introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto perciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito oesplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito ilprocesso (Cass. sez. unite, 5/3/2024, n. 5792 per il limite tratravisamento del fatto sussumibile nei vizi di cui all’art. 360 c.p.c. el’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art 395, n. 4, c.p.c.).Nel caso in esame la contribuente aveva già introdotto la questionedella nullità dell’iscrizione ipotecaria per inesigibilità dei titoli posti asuo fondamento in virtù della sentenza della Commissione ProvincialeNumero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026Tributaria di Rieti n. 261/2018 e la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado nella sentenza impugnata aveva affermato come ilrichiamo alla predetta sentenza non dovesse considerarsi pertinente inquanto afferente ad un diverso provvedimento e non alle stessecartelle.Per quanto è di interesse, considerando il motivo come dedottonell’ambito dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e, quindi, l’errore sul fattoprobatorio sostanziale, deve comunque concludersi per l’infondatezzadella doglianza.E’ vero che i giudizi si riferiscono alle medesime cartelle.Deve, però, osservarsi che nel presente giudizio è impugnatal’iscrizione ipotecaria, documento n. 09620181460000033003,notificato il 18/4/2019, mentre nel giudizio concluso in primo grado consentenza n. 261/2008 (della quale non è peraltro fornita la prova delpassaggio in giudicato con la relativa attestazione di cancelleria) risultaimpugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09676201800000856000 notificata il 5/4/2018. Inoltre, nel giudiziodefinito con sentenza n. 261/2008 la Commissione TributariaProvinciale di Rieti, in considerazione della mancata produzione dellenotifiche relative alle cartelle, stante l’omessa costituzione in giudiziodell’Agenzia Entrate Riscossione, concludeva per la nullità dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.La pronuncia non fa stato in ordine alle cartelle, che non sonotravolte dall’annullamento della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, costituendo esse un presupposto in quanto antecedentelogico per il quale era carente la prova della notifica al contribuente.Da tanto consegue che la Corte di Giustizia tributaria di secondo gradonon è incorsa in alcun travisamento del fatto laddove ha consideratoche l’oggetto del giudizio era un diverso provvedimento, essendo stataimpugnata l’iscrizione ipotecaria in relazione alla quale il giudice diNumero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026primo grado con la sentenza n. 4/2020 aveva dichiarato la regolarenotifica delle cartelle sottese all’atto impugnato.2. Con il secondo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 77 del d.P.R. 602/1973 e dell’art. 57, comma 2, del d.lgs.546/1992, per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoerroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di iscrizioneipotecaria per violazione dell’art. 50 e degli artt. 76 e 77 del d.P.R.602/1973 in quanto proposta per la prima volta in grado di appello.3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art. 77 del d.P.R.602/1973, per aver ritenuto che non dovessi applicarsi l’art. 77 comma2 bis del d.P.R. 602/1973 in caso di iscrizione di ipoteca.2.3.1. Il secondo ed il terzo motivo, nei quali il ricorrente si duoledi violazioni di legge relative alle medesime disposizioni normative,possono essere trattate congiuntamente.[OSCURATO:PERSONA], pur rilevando che la censurarisultava inammissibilmente proposta per la prima volta in appello, hapoi pronunciato nel merito con rigetto della prospettazione difensivadel contribuente.La doglianza è infondata.Secondo l’orientamento condivisibile della Corte (Cass. sez.5,11/04/2024, n. 9817) l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 deld.P.R. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma variferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera epropria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità diprocedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, deld.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cuil'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificadella cartella di pagamento.Numero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026Deve però considerarsi che l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art.77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugliinteressi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, invirtù dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011,conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stessodell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorniper consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, fermo restando che, inquanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficaciafinché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice(Cass. sez. 6-5 22/11/2019 n. 30534).Nel caso di specie, esclusa la necessità di intimazione di pagamentoai sensi del secondo dell’art. 50 del d.P.R. 602/1973, deve rilevarsi cheil contraddittorio è stato attivato con la comunicazione preventiva diiscrizione di ipoteca oggetto dell’altro giudizio menzionato dalcontribuente e conclusosi in primo grado con annullamento delpredetto atto con sentenza n. 261/2018, per cui ex ante la procedurarisulta correttamente instaurata.Va da ultimo rilevato che l’ipoteca, come rappresentato nellememorie presentate dal contribuente in data 19/01/2026, è statacancellata, per cui non residua alcuna lesione ai diritti del contribuente,con conseguente inammissibilità per carenza di interesse diqualsivoglia ulteriore doglianza.4. In definitiva, il ricorso è infondato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle EntrateRiscossione liquidate come in dispositivo.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va, inoltre, condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. di una somma in favore della controricorrente,liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo inNumero registro generale 15501/2023Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 8539/2026Data pubblicazione 06/04/2026favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a talidisposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’[OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito, ed in euro 1.300,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..Condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08539/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris