CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 25347/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale gli imputati sono stati condannati per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Entrambi hanno censurato la sentenza di merito per non avere riqualificato i fatti ascritti sotto la specie di quello di lieve entità; si tratta di motivi inammissibili, in quanto contenenti unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterative di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, tale profilo è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazione non palesemente illogica e sulla base di presupposti di fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto che ostassero alla suddetta riqualificazione i dati rappresentati dalla organizzazione e sistematicità dell'attività di spaccio, dalla differente tipologia di sostanze detenute, dall'ampio numero di soggetti riforniti e dalla frequenza delle cessioni. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]