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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16678/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ENTONI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOklato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione e 14mila euro di multa in ordine a reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla confisca del denaro, che sarebbe stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. in assenza dei presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta del tutto infondato.

4. Motivando proprio il punto in oggetto, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente non aveva giustificato adeguatamente la provenienza della somma, e che questa risultava sproporzionata rispetto al reddito; sia l'imputato che la compagna, infatti, avevano dichiarato di esser disoccupati.

Ancora, la sentenza ha sottolineato che il Mollaj aveva riferito il denaro in parte ad un'amica della sua compagna, in parte a quest'ultima come ricavo dalla vendita di un'auto, ma entrambe le versioni non avevano trovato alcun riscontro documentale, oltre ad esser contraddette dal fatto che l'asserita amica - tale [OSCURATO:PERSONA] - non era presente al momento della perquisizione.

5. Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi in atti e non manifestamente illogica; come tale, non censurabile.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il igliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ENTONI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOklato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione e 14mila euro di multa in ordine a reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla confisca del denaro, che sarebbe stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. in assenza dei presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta del tutto infondato. 4. Motivando proprio il punto in oggetto, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente non aveva giustificato adeguatamente la provenienza della somma, e che questa risultava sproporzionata rispetto al reddito; sia l'imputato che la compagna, infatti, avevano dichiarato di esser disoccupati. Ancora, la sentenza ha sottolineato che il Mollaj aveva riferito il denaro in parte ad un'amica della sua compagna, in parte a quest'ultima come ricavo dalla vendita di un'auto, ma entrambe le versioni non avevano trovato alcun riscontro documentale, oltre ad esser contraddette dal fatto che l'asserita amica - tale [OSCURATO:PERSONA] - non era presente al momento della perquisizione. 5. Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi in atti e non manifestamente illogica; come tale, non censurabile. 6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il igliere estenso
Sentenza Cassazione n. 16678/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris