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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 20776/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se>itee'le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., con sospensione della patente di guida per la durata di anni due e sospensione condizionale della pena a termini e condizioni di legge.

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si duole della determinazione della sanzione amministrativa accessoria, rilevando come il giudice, sebbene si sia notevolmente discostato dal minimo edittale, non abbia in alcun modo argomentato circa le ragioni della sua durata.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata corrispondenza della sentenza con l'accordo raggiunto tra le parti.

All'uopo rappresenta che l'accordo prevedeva, nella ricorrenza delle condizioni di legge, la sospensione della pena per la durata di anni 1, siccome previsto dall'art. 179 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 163, comma 4, cod. pen.

Diversamente da quanto stabilito nell'accordo, il giudice ha disposto la sospensione condizionale della pena a termini e condizioni di legge.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con rilievo assorbente rispetto all'ulteriore doglianza proposta dalla difesa.

Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2. Il secondo motivo di doglianza riguarda l'ipotesi del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.

Invero, dalla lettura degli atti risulta come l'accordo raggiunto tra le parti prevedesse la sospensione condizionale della pena per la durata di anni uno.

L'assenza di qualsiasi motivazione in sentenza è significativa del fatto che il giudice non abbia preso in carico la richiesta di sospendere condizionalmente la pena per la durata di anni uno ai sensi dell'art. 163, comma 4, cod. pen., invece che per cinque anni, come previsto dal comma 1 della medesima disposizione.

La proposta presentata dal procuratore del ricorrente in data 17/4/2023, assentita dal P.M., che aveva prestato consenso, sul punto specificamente richiamava l'art. 163, comma 4, cod. pen., chiedendo che la sospensione condizionale venisse disposta per anni uno.

La questione non è priva di rilievo perché la sospensione condizionale della pena per la durata di anni uno, concedibile alle condizioni indicate nell'art. 163, comma 4, cod. pen., ha effetti maggiormente favorevoli per l'imputato ai fini dell'ottenimento della riabilitazione, siccome previsto dall'art. 179, comma 5, cod. pen.

Il giudice avrebbe dovuto, pertanto, considerare la richiesta per verificare la ricorrenza dei suoi presupposti e rigettare il patteggiamento in caso di assenza di essi.

Invero, la richiesta costituiva parte integrante del patto e, poiché in tema di patteggiamento al giudice non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda, la mancanza dei requisiti della concessione del beneficio avrebbe dovuto comportare il rigetto del patteggiamento (cfr. Sez. 2, n. 18044 del 07/04/2004, Pappaterra, Rv. 229049:"In tema di patteggiamento, al giudice non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda").

3. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per ulteriore corso.

Così deciso in data 19 aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se>itee'le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., con sospensione della patente di guida per la durata di anni due e sospensione condizionale della pena a termini e condizioni di legge. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si duole della determinazione della sanzione amministrativa accessoria, rilevando come il giudice, sebbene si sia notevolmente discostato dal minimo edittale, non abbia in alcun modo argomentato circa le ragioni della sua durata. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata corrispondenza della sentenza con l'accordo raggiunto tra le parti. All'uopo rappresenta che l'accordo prevedeva, nella ricorrenza delle condizioni di legge, la sospensione della pena per la durata di anni 1, siccome previsto dall'art. 179 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 163, comma 4, cod. pen. Diversamente da quanto stabilito nell'accordo, il giudice ha disposto la sospensione condizionale della pena a termini e condizioni di legge. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con rilievo assorbente rispetto all'ulteriore doglianza proposta dalla difesa. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2. Il secondo motivo di doglianza riguarda l'ipotesi del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. Invero, dalla lettura degli atti risulta come l'accordo raggiunto tra le parti prevedesse la sospensione condizionale della pena per la durata di anni uno. L'assenza di qualsiasi motivazione in sentenza è significativa del fatto che il giudice non abbia preso in carico la richiesta di sospendere condizionalmente la pena per la durata di anni uno ai sensi dell'art. 163, comma 4, cod. pen., invece che per cinque anni, come previsto dal comma 1 della medesima disposizione. La proposta presentata dal procuratore del ricorrente in data 17/4/2023, assentita dal P.M., che aveva prestato consenso, sul punto specificamente richiamava l'art. 163, comma 4, cod. pen., chiedendo che la sospensione condizionale venisse disposta per anni uno. La questione non è priva di rilievo perché la sospensione condizionale della pena per la durata di anni uno, concedibile alle condizioni indicate nell'art. 163, comma 4, cod. pen., ha effetti maggiormente favorevoli per l'imputato ai fini dell'ottenimento della riabilitazione, siccome previsto dall'art. 179, comma 5, cod. pen. Il giudice avrebbe dovuto, pertanto, considerare la richiesta per verificare la ricorrenza dei suoi presupposti e rigettare il patteggiamento in caso di assenza di essi. Invero, la richiesta costituiva parte integrante del patto e, poiché in tema di patteggiamento al giudice non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda, la mancanza dei requisiti della concessione del beneficio avrebbe dovuto comportare il rigetto del patteggiamento (cfr. Sez. 2, n. 18044 del 07/04/2004, Pappaterra, Rv. 229049:"In tema di patteggiamento, al giudice non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda"). 3. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per ulteriore corso. Così deciso in data 19 aprile 2024
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