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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15142/2026

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no Baroni– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- intimata –e nei confronti diCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026LANDI GIOCONDO c. s.r.l. in fallimento in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Toscana 504/01/2016 depositata in data 15/03/2016 enon notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L’Agenzia delle Entrate notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] C.s.r.l. avvisi di accertamento per l’indebita compensazione, negli anni dal2004 al 2008, di crediti IVA inesistenti; il contenzioso riguardava inparticolare le annualità 2004 e 2005.

La società, trovandosi in unasituazione di illiquidità poi sfociata nel fallimento, utilizzava in modofittizio tali crediti per procrastinare il pagamento delle imposte mediantemodelli F24.

L’Ufficio contestava che i versamenti non erano mai statieffettuati, poiché sistematicamente compensati con crediti inesistenti,ed emetteva conseguenti atti di recupero e cartelle di pagamento,oggetto del presente giudizio.Nel giudizio di primo grado la Commissione tributaria provincialerespingeva i ricorsi della contribuente.Avverso tali decisioni proponevano appello sia la società, anchetramite la curatela fallimentare, sia l’Agenzia delle Entrate, oltre alcoobbligato [OSCURATO:PERSONA].

La società deduceva l’esistenza di ravvedimentioperosi che l’Amministrazione non avrebbe considerato e denunciavauna duplicazione della pretesa impositiva; l’Ufficio sosteneva invece lalegittimità degli atti, rilevando che i presunti ravvedimenti erano stati aCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026loro volta effettuati mediante compensazione con crediti IVA inesistentie che non vi era prova di alcun effettivo riversamento delle imposte.Quanto alla posizione personale di [OSCURATO:PERSONA], l’Amministrazioneevidenziava la sua responsabilità quale soggetto che aveva utilizzato incompensazione crediti inesistenti.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, riuniti gli appelli, ritenevapacifica l’inesistenza dei crediti IVA utilizzati e osservava che iravvedimenti operosi dedotti non potevano considerarsi validi, poichéfondati su compensazioni fittizie e non su reali pagamenti.

Venivaesclusa anche la dedotta doppia imposizione e affermata la correttezzadell’operato dell’Ufficio sia nell’emissione degli atti di recupero sia dellecartelle.

Quanto al coobbligato, veniva riconosciuta la legittimità dellasua chiamata a rispondere in relazione all’utilizzo dei crediti inesistenti.In conclusione, la pronuncia impugnata di fronte a questa Corteconfermava le decisioni di primo grado relative alle annualità 2004 e2005 della società, accoglieva l’appello dell’Ufficio limitatamente allacartella riferita all’anno 2005 riformando la relativa pronuncia favorevolealla contribuente, respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e condannava lasocietà e il coobbligato al pagamento delle spese processuali del grado.Ricorre a questa Corte il contribuente [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa cinque motivi di ricorso che illustra con memoria.Ricorre anche la curatela fallimentare della società LANDIGIOCONDO c. s.r.l. con due motivi di doglianza.L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata di fronte a questaCorte di Legittimità.Ragioni della decisione.Preliminarmente, osserva il Collegio che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èstato posto in notifica in data 7 ottobre 2015, ed è quindi da qualificarsiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026principale in quanto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]in fallimento risulta notificato in data 15 ottobre 2016 ed è quindi –quest’ultimo – da qualificarsi come incidentale.Venendo pertanto in primo luogo all’esame del ricorso di LandiPaolo, ritiene la Corte debbano essere affrontati per primi il terzo, ilquarto e il quinto motivo di ricorso, poiché dirimenti ai fini delladecisione.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 10-quater del d.

Lgs. n. 74 del 2000, rilevando che taledisposizione, di natura penale, è estranea alla fattispecie tributaria inesame e non è idonea a fondare una responsabilità solidale del legalerappresentante per i debiti fiscali e le sanzioni della società.

Si censurala sentenza nella parte in cui trae dalla mera esistenza di una notizia direato una conseguenza giuridica che la norma invocata non prevede.Il quarto motivo di gravame deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2462 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973,sostenendo che il principio di autonomia patrimoniale perfetta dellesocietà a responsabilità limitata esclude la responsabilitàdell’amministratore per i debiti tributari della società, in assenza di unautonomo e motivato atto impositivo che giustifichi il trasferimento dellapretesa erariale.

Si afferma che nel caso di specie non ricorrono ipresupposti applicativi dell’art. 36 citato e che il giudice di merito hadisatteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.7 del d.L. n. 269 del 2003, assumendo che le sanzioni amministrativetributarie sono poste, per espressa previsione normativa,esclusivamente a carico della persona giuridica.

Si censura la decisioneimpugnata nella parte in cui afferma la responsabilitàdell’amministratore anche per le sanzioni, facendo leva sulla pendenzadi un procedimento penale, in contrasto con la disciplina che esclude laCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026responsabilità solidale dell’amministratore per sanzioni riferibili alrapporto fiscale proprio della società.I sopradetti motivi, tutti incentrati – sia pur sotto autonomi ediversi profili - sulla illegittima estensione della responsabilità per i debititributari della società al legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA],possono esaminarsi congiuntamente in quanto tra di loro connessi; glistessi risultano fondati.L’art. 10 quater del d.

Lgs. n. 74 del 2000 prevede: “1.

È punitocon la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le sommedovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per unimporto annuo superiore a cinquantamila euro.2.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei annichiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, aisensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, creditiinesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.2-bis.

La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 èesclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistonocondizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alleparticolari qualità che fondano la spettanza del credito”.In essa non è dato di individuare alcuna previsione che estende allegale rappresentante della società di capitali che tenga la condotta ividescritta una propria personale responsabilità – che involga il di luipatrimonio – per i debiti tributari in argomento.Neppure dalla lettura dell’art. 17 del d.

Lgs. n. 241 del 1997 sievince la previsione normativa di tale responsabilità.Nemmeno, infine, si verte in un caso in cui la società contribuenteviene ritenuta dall’Ufficio – e tale accertamento è condiviso dal giudicedi merito – una società uti dominus nelle mani del legale rappresentantee socio di riferimento, effettivo beneficiario del reddito da essa prodottoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026(tra molte, per tutte Cass. n. 8627/26 e 8628/26); le contestazionidell’Ufficio di cui si tratta in sentenza di appello, infatti, riguardano lainesistenza dei crediti oggetto di compensazione la scoperta dei quali haprodotto l’emissione delle cartelle di pagamento, senza che l’Ufficioabbia mai contestato la diversa situazione sopra tratteggiata, la quale –diversamente – in effetti produrrebbe l’insorgenza di una personaleresponsabilità per tributi – con il proprio personale patrimonio - del sociodominus.Come è noto, secondo questa Corte (Cass. n. 23987/2025) intema di imposte dirette e IVA, ai fini della traslazione dell'imponibiledalla società al soggetto che l'ha gestita uti dominus, tale da assicurarela ripresa a tassazione nei confronti di quest'ultimo delle impostedovute, non è decisivo classificare la funzione del soggetto operantedietro la medesima società e, quindi, comprendere se ci si trovi o menoal cospetto di un amministratore formale o un amministratore di fatto,in quanto ciò che rileva e se il soggetto terzo si comporta uti dominus,ossia come colui che ne gestisce e dirige le risorse - autonomamentedalla società e, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa- ideando e ponendo in essere le condotte illecite da cui deriva un creditoerariale.Non risulta dagli atti che tale situazione sia stata contestatadall’Ufficio nel presente giudizio.Confermano tale conclusione interpretativa anche le modificheintrodotte dall’art. 3, comma 1, lett. a) del d.

Lgs. n. 87 del 2024 che –nel riformare il sistema sanzionatorio - recepiscono quanto ai profilipunitivi il contenuto dell’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 secondo il quale:“le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societào enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico dellapersona giuridica”; normativa richiamata nei principi consolidati dallagiurisprudenza (Cass. n. 33434/2022) intervenuta per garantireCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026maggiore proporzionalità al sistema sanzionatorio precedentemente invigore.

Il citato art. 7 del d.

L. n. 296 del 2003 imputava già, in modoesclusivo, la responsabilità amministrativa per le sanzioni tributarie allapersona giuridica, fatta salva la compatibilità con la normativa specialedel d.

Lgs. n. 472 del 1997.

Con tale impianto normativo era venutomeno il principio per cui il responsabile della violazione dovesseidentificarsi nella persona fisica che, agendo per conto dell’ente, avessematerialmente compiuto la condotta illecita.

Tuttavia, rimanevanoalcune lacune in cui, da un lato, erano punibili le persone giuridiche e,dall’altro, le persone fisiche che agivano in proprio (ad esempio,contribuenti individuali), o per conto di enti collettivi diversi dallepersone giuridiche (società di persone, associazioni non riconosciute,enti privi di personalità giuridica), non avrebbero avuto la stessa tutelariservata alle persone giuridiche.Pertanto, nel ritenere in questo caso personalmente responsabilecon il proprio patrimonio il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l., vale a dire [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello ha commessoerrore di diritto.Dall’ accoglimento delle ridette censure deriva l’assorbimento siadel primo motivo, il quale denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 e 17 della L. n. 212 del 2000, assumendo che la cartella dipagamento è priva di motivazione, poiché non indica i presupposti difatto e le ragioni giuridiche della pretesa nei confronti del ricorrentequale coobbligato solidale, sia del secondo motivo che deduce l’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuatonella totale assenza, all’interno della cartella di pagamento, di qualsiasiindicazione circa la fonte della asserita responsabilità solidale delricorrente.La pronuncia impugnata va quindi cassata; non risultandonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuenteLandi Paolo.Va ora preso in esame il ricorso incidentale.Con il primo motivo di tale impugnazione la curatela fallimentaredella società [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. deduce la violazione e falsaapplicazione degli art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis deld.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con gli artt. 13 c. 1 lett. a)del d.

Lgs. n. 472 del 1997 e 13 c. 1 del d.

Lgs. n. 417 del 1997 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente va criticatala sentenza impugnata per la non corretta interpretazione dellainterpolazione esistente tra liquidazione dell’IVA dovuta in esito alcontrollo delle dichiarazioni secondo procedure automatizzate, conriguardo al recupero del credito d'imposta illegittimamente compensatocon il relativo trattamento sanzionatorio, e la corretta determinazionedel debito effettivo IVA della società fallita.Il motivo – incentrato genericamente sulla regolarità del controllo- è evidentemente inammissibile.La censura, in ogni caso, punta a sostenere la sussistenza di unaduplicazione d’imposta e si incentra - concretamente e in via esclusiva -su mere censure di merito, che non possono trovare spazio in questasede di Legittimità.Il secondo motivo della medesima procedura fallimentare lamentala violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 61 e161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per non avere lasentenza di appello pronunciato sulla richiesta avanzata dalla curateladi ammissione di CTU tecnica su questione contabile di particolaricomplessità e rilevanza numerica tenendo in conto l'elaborato contabileredatto dal funzionario dell'Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA].Il ridetto motivo è parimenti inammissibile.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026Esso è in primo luogo formulato in modo contraddittorio, poichéda un lato censura il vizio motivazionale della sentenza di appello pernon aver esplicato la ridetta CTU contabile e dall’altro lamenta ilmancato licenziamento della medesima quale omessa pronuncia, conevidente contradditorietà logica non potendo configurarsi sia il viziomotivazionale (che presuppone la mancanza di motivazione) sia –contestualmente – il vizio di omessa pronuncia (che presuppone lasussistenza della motivazione).Comunque, da quasi trent’anni questa Corte ritiene che (tra molte,Cass. n. 15219/2007) che la consulenza tecnica d'ufficio sia un mezzoistruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilitàdelle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito,rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre lanomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniegopuò anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delleargomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatoriounitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.

E dalla letturadella sentenza, nella fattispecie, si evince come il giudice di appelloabbia esaminato compiutamente, dandone idoneo conto in motivazione,tutti i profili rilevanti per la decisione della controversia.Quindi, il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. varigettato.Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza conriguardo al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione finanziaria; nonvi è luogo a provvedere sulle stesse nel rapporto processuale tra laLANDI GIOCONDO c. s.r.l. e l’Amministrazione finanziaria stantel’esito della controversia e la mancata costituzione in giudiziodell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.MCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principaledi [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbiti i restanti motivi; rigetta il ricorsoincidentale della [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. in fallimento; cassa lasentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorsodel contribuente [OSCURATO:PERSONA]; condanna la parte intimata al pagamentodelle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro15.000,00 per compensi per il primo grado di giudizio, in euro 18.000,00per compensi per il grado di appello e in euro 13.000,00 per compensiper il presente giudizio, oltre esborsi, di cui euro 200,00 per il giudiziodi legittimità, nonché 15% per spese generali, CPA e iva come per leggeper tutti i gradi di giudizio.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellasola parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no Baroni– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- intimata –e nei confronti diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026LANDI GIOCONDO c. s.r.l. in fallimento in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Toscana 504/01/2016 depositata in data 15/03/2016 enon notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L’Agenzia delle Entrate notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] C.s.r.l. avvisi di accertamento per l’indebita compensazione, negli anni dal2004 al 2008, di crediti IVA inesistenti; il contenzioso riguardava inparticolare le annualità 2004 e 2005. La società, trovandosi in unasituazione di illiquidità poi sfociata nel fallimento, utilizzava in modofittizio tali crediti per procrastinare il pagamento delle imposte mediantemodelli F24. L’Ufficio contestava che i versamenti non erano mai statieffettuati, poiché sistematicamente compensati con crediti inesistenti,ed emetteva conseguenti atti di recupero e cartelle di pagamento,oggetto del presente giudizio.Nel giudizio di primo grado la Commissione tributaria provincialerespingeva i ricorsi della contribuente.Avverso tali decisioni proponevano appello sia la società, anchetramite la curatela fallimentare, sia l’Agenzia delle Entrate, oltre alcoobbligato [OSCURATO:PERSONA]. La società deduceva l’esistenza di ravvedimentioperosi che l’Amministrazione non avrebbe considerato e denunciavauna duplicazione della pretesa impositiva; l’Ufficio sosteneva invece lalegittimità degli atti, rilevando che i presunti ravvedimenti erano stati aCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026loro volta effettuati mediante compensazione con crediti IVA inesistentie che non vi era prova di alcun effettivo riversamento delle imposte.Quanto alla posizione personale di [OSCURATO:PERSONA], l’Amministrazioneevidenziava la sua responsabilità quale soggetto che aveva utilizzato incompensazione crediti inesistenti.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, riuniti gli appelli, ritenevapacifica l’inesistenza dei crediti IVA utilizzati e osservava che iravvedimenti operosi dedotti non potevano considerarsi validi, poichéfondati su compensazioni fittizie e non su reali pagamenti. Venivaesclusa anche la dedotta doppia imposizione e affermata la correttezzadell’operato dell’Ufficio sia nell’emissione degli atti di recupero sia dellecartelle. Quanto al coobbligato, veniva riconosciuta la legittimità dellasua chiamata a rispondere in relazione all’utilizzo dei crediti inesistenti.In conclusione, la pronuncia impugnata di fronte a questa Corteconfermava le decisioni di primo grado relative alle annualità 2004 e2005 della società, accoglieva l’appello dell’Ufficio limitatamente allacartella riferita all’anno 2005 riformando la relativa pronuncia favorevolealla contribuente, respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e condannava lasocietà e il coobbligato al pagamento delle spese processuali del grado.Ricorre a questa Corte il contribuente [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa cinque motivi di ricorso che illustra con memoria.Ricorre anche la curatela fallimentare della società LANDIGIOCONDO c. s.r.l. con due motivi di doglianza.L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata di fronte a questaCorte di Legittimità.Ragioni della decisione.Preliminarmente, osserva il Collegio che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èstato posto in notifica in data 7 ottobre 2015, ed è quindi da qualificarsiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026principale in quanto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]in fallimento risulta notificato in data 15 ottobre 2016 ed è quindi –quest’ultimo – da qualificarsi come incidentale.Venendo pertanto in primo luogo all’esame del ricorso di LandiPaolo, ritiene la Corte debbano essere affrontati per primi il terzo, ilquarto e il quinto motivo di ricorso, poiché dirimenti ai fini delladecisione.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 10-quater del d. Lgs. n. 74 del 2000, rilevando che taledisposizione, di natura penale, è estranea alla fattispecie tributaria inesame e non è idonea a fondare una responsabilità solidale del legalerappresentante per i debiti fiscali e le sanzioni della società. Si censurala sentenza nella parte in cui trae dalla mera esistenza di una notizia direato una conseguenza giuridica che la norma invocata non prevede.Il quarto motivo di gravame deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2462 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973,sostenendo che il principio di autonomia patrimoniale perfetta dellesocietà a responsabilità limitata esclude la responsabilitàdell’amministratore per i debiti tributari della società, in assenza di unautonomo e motivato atto impositivo che giustifichi il trasferimento dellapretesa erariale. Si afferma che nel caso di specie non ricorrono ipresupposti applicativi dell’art. 36 citato e che il giudice di merito hadisatteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.7 del d.L. n. 269 del 2003, assumendo che le sanzioni amministrativetributarie sono poste, per espressa previsione normativa,esclusivamente a carico della persona giuridica. Si censura la decisioneimpugnata nella parte in cui afferma la responsabilitàdell’amministratore anche per le sanzioni, facendo leva sulla pendenzadi un procedimento penale, in contrasto con la disciplina che esclude laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026responsabilità solidale dell’amministratore per sanzioni riferibili alrapporto fiscale proprio della società.I sopradetti motivi, tutti incentrati – sia pur sotto autonomi ediversi profili - sulla illegittima estensione della responsabilità per i debititributari della società al legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA],possono esaminarsi congiuntamente in quanto tra di loro connessi; glistessi risultano fondati.L’art. 10 quater del d. Lgs. n. 74 del 2000 prevede: “1. È punitocon la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le sommedovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per unimporto annuo superiore a cinquantamila euro.2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei annichiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, aisensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, creditiinesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 èesclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistonocondizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alleparticolari qualità che fondano la spettanza del credito”.In essa non è dato di individuare alcuna previsione che estende allegale rappresentante della società di capitali che tenga la condotta ividescritta una propria personale responsabilità – che involga il di luipatrimonio – per i debiti tributari in argomento.Neppure dalla lettura dell’art. 17 del d. Lgs. n. 241 del 1997 sievince la previsione normativa di tale responsabilità.Nemmeno, infine, si verte in un caso in cui la società contribuenteviene ritenuta dall’Ufficio – e tale accertamento è condiviso dal giudicedi merito – una società uti dominus nelle mani del legale rappresentantee socio di riferimento, effettivo beneficiario del reddito da essa prodottoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026(tra molte, per tutte Cass. n. 8627/26 e 8628/26); le contestazionidell’Ufficio di cui si tratta in sentenza di appello, infatti, riguardano lainesistenza dei crediti oggetto di compensazione la scoperta dei quali haprodotto l’emissione delle cartelle di pagamento, senza che l’Ufficioabbia mai contestato la diversa situazione sopra tratteggiata, la quale –diversamente – in effetti produrrebbe l’insorgenza di una personaleresponsabilità per tributi – con il proprio personale patrimonio - del sociodominus.Come è noto, secondo questa Corte (Cass. n. 23987/2025) intema di imposte dirette e IVA, ai fini della traslazione dell'imponibiledalla società al soggetto che l'ha gestita uti dominus, tale da assicurarela ripresa a tassazione nei confronti di quest'ultimo delle impostedovute, non è decisivo classificare la funzione del soggetto operantedietro la medesima società e, quindi, comprendere se ci si trovi o menoal cospetto di un amministratore formale o un amministratore di fatto,in quanto ciò che rileva e se il soggetto terzo si comporta uti dominus,ossia come colui che ne gestisce e dirige le risorse - autonomamentedalla società e, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa- ideando e ponendo in essere le condotte illecite da cui deriva un creditoerariale.Non risulta dagli atti che tale situazione sia stata contestatadall’Ufficio nel presente giudizio.Confermano tale conclusione interpretativa anche le modificheintrodotte dall’art. 3, comma 1, lett. a) del d. Lgs. n. 87 del 2024 che –nel riformare il sistema sanzionatorio - recepiscono quanto ai profilipunitivi il contenuto dell’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 secondo il quale:“le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societào enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico dellapersona giuridica”; normativa richiamata nei principi consolidati dallagiurisprudenza (Cass. n. 33434/2022) intervenuta per garantireCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026maggiore proporzionalità al sistema sanzionatorio precedentemente invigore. Il citato art. 7 del d. L. n. 296 del 2003 imputava già, in modoesclusivo, la responsabilità amministrativa per le sanzioni tributarie allapersona giuridica, fatta salva la compatibilità con la normativa specialedel d. Lgs. n. 472 del 1997. Con tale impianto normativo era venutomeno il principio per cui il responsabile della violazione dovesseidentificarsi nella persona fisica che, agendo per conto dell’ente, avessematerialmente compiuto la condotta illecita. Tuttavia, rimanevanoalcune lacune in cui, da un lato, erano punibili le persone giuridiche e,dall’altro, le persone fisiche che agivano in proprio (ad esempio,contribuenti individuali), o per conto di enti collettivi diversi dallepersone giuridiche (società di persone, associazioni non riconosciute,enti privi di personalità giuridica), non avrebbero avuto la stessa tutelariservata alle persone giuridiche.Pertanto, nel ritenere in questo caso personalmente responsabilecon il proprio patrimonio il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l., vale a dire [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello ha commessoerrore di diritto.Dall’ accoglimento delle ridette censure deriva l’assorbimento siadel primo motivo, il quale denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 e 17 della L. n. 212 del 2000, assumendo che la cartella dipagamento è priva di motivazione, poiché non indica i presupposti difatto e le ragioni giuridiche della pretesa nei confronti del ricorrentequale coobbligato solidale, sia del secondo motivo che deduce l’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuatonella totale assenza, all’interno della cartella di pagamento, di qualsiasiindicazione circa la fonte della asserita responsabilità solidale delricorrente.La pronuncia impugnata va quindi cassata; non risultandonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuenteLandi Paolo.Va ora preso in esame il ricorso incidentale.Con il primo motivo di tale impugnazione la curatela fallimentaredella società [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. deduce la violazione e falsaapplicazione degli art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis deld.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con gli artt. 13 c. 1 lett. a)del d. Lgs. n. 472 del 1997 e 13 c. 1 del d. Lgs. n. 417 del 1997 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente va criticatala sentenza impugnata per la non corretta interpretazione dellainterpolazione esistente tra liquidazione dell’IVA dovuta in esito alcontrollo delle dichiarazioni secondo procedure automatizzate, conriguardo al recupero del credito d'imposta illegittimamente compensatocon il relativo trattamento sanzionatorio, e la corretta determinazionedel debito effettivo IVA della società fallita.Il motivo – incentrato genericamente sulla regolarità del controllo- è evidentemente inammissibile.La censura, in ogni caso, punta a sostenere la sussistenza di unaduplicazione d’imposta e si incentra - concretamente e in via esclusiva -su mere censure di merito, che non possono trovare spazio in questasede di Legittimità.Il secondo motivo della medesima procedura fallimentare lamentala violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 61 e161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per non avere lasentenza di appello pronunciato sulla richiesta avanzata dalla curateladi ammissione di CTU tecnica su questione contabile di particolaricomplessità e rilevanza numerica tenendo in conto l'elaborato contabileredatto dal funzionario dell'Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA].Il ridetto motivo è parimenti inammissibile.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026Esso è in primo luogo formulato in modo contraddittorio, poichéda un lato censura il vizio motivazionale della sentenza di appello pernon aver esplicato la ridetta CTU contabile e dall’altro lamenta ilmancato licenziamento della medesima quale omessa pronuncia, conevidente contradditorietà logica non potendo configurarsi sia il viziomotivazionale (che presuppone la mancanza di motivazione) sia –contestualmente – il vizio di omessa pronuncia (che presuppone lasussistenza della motivazione).Comunque, da quasi trent’anni questa Corte ritiene che (tra molte,Cass. n. 15219/2007) che la consulenza tecnica d'ufficio sia un mezzoistruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilitàdelle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito,rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre lanomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniegopuò anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delleargomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatoriounitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. E dalla letturadella sentenza, nella fattispecie, si evince come il giudice di appelloabbia esaminato compiutamente, dandone idoneo conto in motivazione,tutti i profili rilevanti per la decisione della controversia.Quindi, il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. varigettato.Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza conriguardo al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione finanziaria; nonvi è luogo a provvedere sulle stesse nel rapporto processuale tra laLANDI GIOCONDO c. s.r.l. e l’Amministrazione finanziaria stantel’esito della controversia e la mancata costituzione in giudiziodell’Agenzia delle Entrate. P.Q.MCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 23351/2016Numero sezionale 4137/2026Numero di raccolta generale 15142/2026Data pubblicazione 20/05/2026accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principaledi [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbiti i restanti motivi; rigetta il ricorsoincidentale della [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. in fallimento; cassa lasentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorsodel contribuente [OSCURATO:PERSONA]; condanna la parte intimata al pagamentodelle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro15.000,00 per compensi per il primo grado di giudizio, in euro 18.000,00per compensi per il grado di appello e in euro 13.000,00 per compensiper il presente giudizio, oltre esborsi, di cui euro 200,00 per il giudiziodi legittimità, nonché 15% per spese generali, CPA e iva come per leggeper tutti i gradi di giudizio.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellasola parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10
Sentenza Cassazione n. 15142/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris