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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 26380/2022

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23329/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 358/2021depositata in data 29.1.2021; N. 23329/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Puglia respinse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. avverso la sentenza della C.T.P. di Foggia, che aveva del pari rigettato il ricorso d e lla contribuente contro l’avviso di accertamento notificatole, concernente la rettifica della categoria proposta in D/1 (anziché E/3) e senza modificare la rendita catastale,a seguito di procedura DOCFA presentata dalla società stessa in data 12 . 6 .201 3 , in relazione ad alcune unità immobiliari ricadenti in un impianto eolico sito in Deliceto; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò in particolare la C.T.R. che l’Ufficio, modificando il classamento proposto, aveva adeguatamente indicato nella motivazione dell’atto impositivo le ragioni della rettifica; inoltre, che l’impianto di produzione eolica e l’annessa cabina elettricasono da considerare “Opifici” produttivi di reddito, sicchénon possono rientrare nella categoria “E”, ed infine che l’assegnazione alla categoria “D/1” era stata effettuata sulla base degli elementi intrinseci che caratterizzavano l’immobile; avverso la predetta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, illustrati da memoria; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo d'impugnazione la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, per aver la C.T.R. ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di N. 23329/21 R.G. accertamento impugnato, concernente una sottostazione e l’annessa cabina elettrica, benché non fosse stata addotta alcuna ragione a sostegno della disposta rettifica, né alcun sopralluogo; 1.2 –con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione “della normativa di settore in tema di determinazione della categoria catastale delle unità immobiliari per cui è causa”, giacché il giudizio della C.T.R. è fuorviato dall’erroneo convincimento per cui le due unità immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento impugnatofossero costituite da un impianto eolico e dall’annessa cabina elettrica di trasformazione, mentre invece nella specie si trattava di due sottostazioni elettriche, seppure a supporto di un campo eolico, ed in particolare di una cabina di raccolta dell’energia elettrica, a sua volta convogliata in una stazione di trasformazione; tutto ciò, peraltro, con l’adozione, da parte della C.T.R., di un impianto motivazionale apparente, contraddittorio ed incomprensibile; 2.1– il primo motiv o è inammissibil e e comunque infondato ; nonostante quanto rilevato dalla ricorrente in memoria, infatti, deve ribadirsi (come da proposta) che la ricorrente non ha riportato adeguatamente il contenuto della motivazione dell’atto impugnato, così non consentendoa questa Corte di verificare l’astratta decisività della censura già dalla mera lettura del ricorso; né, del resto, la ricorrente può pretendere di ritenere così assolto quanto riportato al capo 1.7 del ricorso stesso, che concerne il passaggio della motivazione al riguardo adottata dalla C.T.R., che pure lo stesso ricorrente additadi illegittimità, sottoponendola a serrate critiche e sostenendo anche che N. 23329/21 R.G. talune affermazioni della stessa C.T.R. non corrispondano al vero (v. p. 11 del ricorso); d’altra parte, quello che la stessa ricorrente pure assume essere “ l’unic a motivazioneaddotta dall’Ufficio” con l’atto impugnato circa la riclassificazione , ossia quellariprodotta a pag. 10 del ricorso, riferit a agli allegati 1 e 2 dell’avviso di accertamento, non corrisponde affatto (se non quanto ai “prontuari di settore”) a quanto la stessa C.T.R. ha indicato quale effettivo contenuto della motivazione in discorso (come s’è detto, con argomenti pure contestati dalla ricorrente), come è agevole verificare dal mero raffronto tra la pretesa suddetta “unica motivazione” e i periodi della motivazione della sentenza impugnata compresi tra le parole “[OSCURATO:PERSONA] ritiene esaustive …” e “… presso gli Organi competenti”, che peraltro sono proprio quelli riportati al suddetto capo 1.7 del ricorso; pertanto, anche a superare il profilo di inammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., delle due l’una: o “l’unica motivazione addotta dall’Ufficio”è quella riportata a pag. 10 del ricorso, sicché quanto affermato dalla C.T.R. al riguardo non può che essere frutto di erronea percezione delle risultanze processuali, da denunciarsi, se del caso, o ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., o anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma per violazione degli artt. 115 e 116e nei ristretti limiti in cui ciò è possibile fare (v.

Cass., Sez.

Un. , n. 208 6 7/2020) , donde comunque l’inammissibilità della censura in esame ; oppure, la motivazione dell’atto impugnato è effettivamente quella apprezzata dal giudice di merito, dal che discende ulteriormente che il ripetuto assunto della ricorrente N. 23329/21 R.G. a pag. 10 del ricorso risulta del tuttosmentito, sicché la doglianza in esame non può che ritenersi –in tale ipotesi - infondata; 3.1 –il secondo motivo è inammissibile; la ricorrente deduce infatti che l’erronea valutazione della C.T.R. circa la legittimità del classamento rettificato dall’Ufficio deriva dall’erroneo convincimento che gli immobili per cui è processo fossero non già due sottostazioni elettriche, ma un impianto eolico ed una cabinadi trasformazione; quello denunciato, quindi, non attiene minimamente alla prospettata violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, bensì ad una erronea ricognizione della fattispecie, che com’è noto è di esclusiva pertinenza del giudice del merito(v., ex multis, Cass. n.3340/2019), ed è denunciabile per cassazione solo sotto il profilo motivazionale, nei limiti in cui ciò è ancora possibile (v.

Cass., Sez., Un., n. 8053/2014); del resto, la stessa ricorrente pure deduce al riguardo , che l’impianto motivazionale della decisione impugnata sarebbe “apparente, contraddittorio ed incomprensibile”, ma senza la necessaria specificità, donde l’ulteriore inammissibilità del profilo; 4.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato ; nulla va disposto sulle spese di lite, l’Agenzia delle Entrate non avendo svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - q uater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); N. 23329/21 R.G.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23329/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 358/2021depositata in data 29.1.2021; N. 23329/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Puglia respinse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. avverso la sentenza della C.T.P. di Foggia, che aveva del pari rigettato il ricorso d e lla contribuente contro l’avviso di accertamento notificatole, concernente la rettifica della categoria proposta in D/1 (anziché E/3) e senza modificare la rendita catastale,a seguito di procedura DOCFA presentata dalla società stessa in data 12 . 6 .201 3 , in relazione ad alcune unità immobiliari ricadenti in un impianto eolico sito in Deliceto; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò in particolare la C.T.R. che l’Ufficio, modificando il classamento proposto, aveva adeguatamente indicato nella motivazione dell’atto impositivo le ragioni della rettifica; inoltre, che l’impianto di produzione eolica e l’annessa cabina elettricasono da considerare “Opifici” produttivi di reddito, sicchénon possono rientrare nella categoria “E”, ed infine che l’assegnazione alla categoria “D/1” era stata effettuata sulla base degli elementi intrinseci che caratterizzavano l’immobile; avverso la predetta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, illustrati da memoria; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo d'impugnazione la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, per aver la C.T.R. ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di N. 23329/21 R.G. accertamento impugnato, concernente una sottostazione e l’annessa cabina elettrica, benché non fosse stata addotta alcuna ragione a sostegno della disposta rettifica, né alcun sopralluogo; 1.2 –con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione “della normativa di settore in tema di determinazione della categoria catastale delle unità immobiliari per cui è causa”, giacché il giudizio della C.T.R. è fuorviato dall’erroneo convincimento per cui le due unità immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento impugnatofossero costituite da un impianto eolico e dall’annessa cabina elettrica di trasformazione, mentre invece nella specie si trattava di due sottostazioni elettriche, seppure a supporto di un campo eolico, ed in particolare di una cabina di raccolta dell’energia elettrica, a sua volta convogliata in una stazione di trasformazione; tutto ciò, peraltro, con l’adozione, da parte della C.T.R., di un impianto motivazionale apparente, contraddittorio ed incomprensibile; 2.1– il primo motiv o è inammissibil e e comunque infondato ; nonostante quanto rilevato dalla ricorrente in memoria, infatti, deve ribadirsi (come da proposta) che la ricorrente non ha riportato adeguatamente il contenuto della motivazione dell’atto impugnato, così non consentendoa questa Corte di verificare l’astratta decisività della censura già dalla mera lettura del ricorso; né, del resto, la ricorrente può pretendere di ritenere così assolto quanto riportato al capo 1.7 del ricorso stesso, che concerne il passaggio della motivazione al riguardo adottata dalla C.T.R., che pure lo stesso ricorrente additadi illegittimità, sottoponendola a serrate critiche e sostenendo anche che N. 23329/21 R.G. talune affermazioni della stessa C.T.R. non corrispondano al vero (v. p. 11 del ricorso); d’altra parte, quello che la stessa ricorrente pure assume essere “ l’unic a motivazioneaddotta dall’Ufficio” con l’atto impugnato circa la riclassificazione , ossia quellariprodotta a pag. 10 del ricorso, riferit a agli allegati 1 e 2 dell’avviso di accertamento, non corrisponde affatto (se non quanto ai “prontuari di settore”) a quanto la stessa C.T.R. ha indicato quale effettivo contenuto della motivazione in discorso (come s’è detto, con argomenti pure contestati dalla ricorrente), come è agevole verificare dal mero raffronto tra la pretesa suddetta “unica motivazione” e i periodi della motivazione della sentenza impugnata compresi tra le parole “[OSCURATO:PERSONA] ritiene esaustive …” e “… presso gli Organi competenti”, che peraltro sono proprio quelli riportati al suddetto capo 1.7 del ricorso; pertanto, anche a superare il profilo di inammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., delle due l’una: o “l’unica motivazione addotta dall’Ufficio”è quella riportata a pag. 10 del ricorso, sicché quanto affermato dalla C.T.R. al riguardo non può che essere frutto di erronea percezione delle risultanze processuali, da denunciarsi, se del caso, o ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., o anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma per violazione degli artt. 115 e 116e nei ristretti limiti in cui ciò è possibile fare (v. Cass., Sez. Un. , n. 208 6 7/2020) , donde comunque l’inammissibilità della censura in esame ; oppure, la motivazione dell’atto impugnato è effettivamente quella apprezzata dal giudice di merito, dal che discende ulteriormente che il ripetuto assunto della ricorrente N. 23329/21 R.G. a pag. 10 del ricorso risulta del tuttosmentito, sicché la doglianza in esame non può che ritenersi –in tale ipotesi - infondata; 3.1 –il secondo motivo è inammissibile; la ricorrente deduce infatti che l’erronea valutazione della C.T.R. circa la legittimità del classamento rettificato dall’Ufficio deriva dall’erroneo convincimento che gli immobili per cui è processo fossero non già due sottostazioni elettriche, ma un impianto eolico ed una cabinadi trasformazione; quello denunciato, quindi, non attiene minimamente alla prospettata violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, bensì ad una erronea ricognizione della fattispecie, che com’è noto è di esclusiva pertinenza del giudice del merito(v., ex multis, Cass. n.3340/2019), ed è denunciabile per cassazione solo sotto il profilo motivazionale, nei limiti in cui ciò è ancora possibile (v. Cass., Sez., Un., n. 8053/2014); del resto, la stessa ricorrente pure deduce al riguardo , che l’impianto motivazionale della decisione impugnata sarebbe “apparente, contraddittorio ed incomprensibile”, ma senza la necessaria specificità, donde l’ulteriore inammissibilità del profilo; 4.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato ; nulla va disposto sulle spese di lite, l’Agenzia delle Entrate non avendo svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - q uater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); N. 23329/21 R.G. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm
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