CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'istanza proposta ex art. 46 cod. proc. pen. è inammissibile, perché la richiesta di rimessione del processo non è stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti entro il termine di sette giorni dal suo deposito presso la cancelleria del giudice; rilevato, inoltre, che le ragioni poste a sostegno della richiesta sono manifestamente infondate, atteso che le circostanze dedotte sono generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; considerato che, come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 37824 del 10/07/2025, Buzzelli, Rv. 288732 - 01), alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. Si è evidenziato che l'istituto della rinnessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio, venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati a una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione, rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalla istanza, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara P.Q.M