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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43260/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 21/09/2021 nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie perche estinti per il positivo superamento del periodo di messa alla prova.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento articolando due motivi.2.1.

Con il primo si deduce vizio di nnotwazione dell'ordinanza ammissiva della messa alla prova: l'imputato sarebbe stato ammesso senza un programma predisposto dall'UEPE competente.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], si assume, l'UEPE di Vicenza aveva segnalato il mancato reperimento di una sede presso la quale l'imputato potesse svolgere i lavori di pubblica utilità e aveva rappresentato che per tale ragione non fosse possibile predisporre il programma per l'udienza.

Agli atti vi sarebbe una successiva nota del 3.11.2020 dello stesso ufficio a cui sarebbe allegata solo un'ulteriore nota della Caritas di Vicenza del 9.7.2020 ma nessun specifico programma.

Dunque, secondo il Procuratore ricorrente, il Giudice non avrebbe potuto ammettere l'imputato alla messa alla prova e l'ordinanza sul punto sarebbe generica; sulla idoneità del programma, il Tribunale avrebbe dovuto peraltro assumere il parere del Pubblico Ministero che non era presente all'udienza in cui fu disposta l'ammissione.

Sotto altro profilo, si evidenzia come nell'ordinanza ammissiva il Tribunale aveva fatto riferimento solo alla disponibilità dell'imputato ad un risarcimento nei confronti di un'associazione e non anche nei riguardi della persona offesa e nulla sarebbe stato spiegato nella ordinanza ammissiva né sulla destinazione della somma e neppure sulla sua congruità, tenuto conto che la persona offesa del reato di lesioni aveva invece formulato richiesta di risarcimento.

L'ordinanza ammissiva sarebbe inoltre in contrasto con le risultanze probatorie: per la determinazione del periodo di prova si farebbe infatti riferimento ad una pena di quattro mesi di reclusione mentre invece la pena ritenuta congrua dal Pubblico Ministero sarebbe stata quella di mesi quattro e giorni venti di reclusione; il Tribunale, si aggiunge, avrebbe illegittimamente escluso la parte di pena determinata come aumento per la continuazione tra i due reati.

Ulteriore vizio motivazionale sarebbe costituito nel contrasto tra il dispositivo della ordinanza, in cui si fa riferimento - quanto alla corrispondenza alla pena di mesi quattro di reclusione - ad una durata di lavori di pubblica autorità di ore 188 (pari a giorni 94), e la motivazione della stessa, in cui invece ci si riferisce a giorni 80 e 10 ore.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza in ordine al positivo svolgimento del periodo di messa alla prova.

Il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla relazione dell'UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui tuttavia emergerebbe che alla data indicata l'imputato, che avrebbe dovuto svolgere lavoro per 188 ore, aveva in realtà lavorato solo per 56 ore; né il Tribunale avrebbe motivato quanto al risarcimento del danno all'ente e alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.

2. In via preliminare, quanto alla legittimazione del ricorrente, le Sezioni unite hanno chiarito in tema di messa alla prova, che il Procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest'ultima, come nel caso di specie, unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova (Sez.

U, n. 14840 del 27/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284273).

3. E' utile ricostruire il quadro normativo.

L'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che, alla richiesta formulata dall'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma, che prevede: le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.

L'art. 464 -quater, comma 3, cod. proc. pien. stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

L'art. 168-bis, comma 3, cod. pen. prevede che la concessione della messa alla prova è, inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

4. Sulla base di tale quadro di riferimento, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 22136 del 10/03/2022, Fasola, Rv. 283220) ha già lucidamente spiegato che:-dall'analisi combinata delle disposizioni suddette emerge che il criterio più affidabile in tema di determinazione della durata d& lavoro di pubblica utilità, fulcro del programma di trattamento connesso al procedimento di messa alla prova, è quello dell'applicazione degli indici dettati dall'art. 133 cod. pen., in una necessaria loro valutazione complessiva, sia dal punto di vista oggettivo (la gravità del reato) che soggettivo (il grado di colpevolezza e le esigenze di risocializzazione); - detta prospettiva, si è lucidamente osservato, si è consolidata anche per l'intervento delta Corte costituzionale (ord. n. 54 del 2017) che, nell'avallare l'innegabile natura afflittiva e latamente sanzionatoria della componente "lavoro di pubblica utilità" nel procedimento di messa alla prova, ha dichiarato infondal:e o manifestamente inammissibili le questioni sollevate da alcuni giudici di merito e la sottolineato, in uno con le Sezioni Unite (cfr. la sentenza Sez.

U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237, richiamata dalla Consulta), come "la normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento" e "l'affidamento al giudice di un giudizio sull'idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte "afflittiva" sia di quella "rieducativa", in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva.

La Corte costituzionale ha inoltre sottolineato come al termine del periodo di sospensione, il giudice, a norma dell'art. 464 -.septies cod. proc. pen., debba valutare l'esito della messa alla prova, «tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite», tra le quali vi sono anche quelle relative al lavoro di pubblica utilità, che alla cessazione della sospensione deve essere terminato;

5. Il Tribunale di Trento, al momento della ammissione della messa alla prova, non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati non avendo spiegato alcunchè: a) in ordine al contenuto e alla idoneità del programma; b) quanto ai profili risarcitori e restitutori per la persona offesa, essendosi limitato a richiamare la disponibilità dell'imputato a versare la somma di 500 euro in favore di un'associazione benefica.

Non diversamente, quanto alla valutazione successiva al periodo di messa alla prova, il Tribunale, da una parte, ha assertivamente affermato che la relazione UEPE del 7.9.2921 sarebbe stata positiva "sotto tutti i profili", senza tuttavia spiegare nulla: a) sul senso e sulla portata della nota con cui, proprio in quella stessa data, l'UEPE aveva chiesto la proroga del periodo di messa alla prova sottolineando in particolare come, a fronte di un programma che prevedeva lo svolgimento di 188 ore di lavori di pubblica utilità, l'imputato ne avesse volte solo 56; b) in ordine ai profili risarcitori.

6. Una motivazione viziata e una non corretta applicazione della legge da parte del Tribunale dell'ordinanza ammissiva alla messa alla prova e della sentenza dichiarativa della estinzione del reato.

Una sentenza e una ordinanza che devono quindi essere annullate senza rinvio.

P. Q.

III. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento il 15.12.2020 e dispone la trasmissione deg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 21/09/2021 nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie perche estinti per il positivo superamento del periodo di messa alla prova. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento articolando due motivi.2.1. Con il primo si deduce vizio di nnotwazione dell'ordinanza ammissiva della messa alla prova: l'imputato sarebbe stato ammesso senza un programma predisposto dall'UEPE competente. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], si assume, l'UEPE di Vicenza aveva segnalato il mancato reperimento di una sede presso la quale l'imputato potesse svolgere i lavori di pubblica utilità e aveva rappresentato che per tale ragione non fosse possibile predisporre il programma per l'udienza. Agli atti vi sarebbe una successiva nota del 3.11.2020 dello stesso ufficio a cui sarebbe allegata solo un'ulteriore nota della Caritas di Vicenza del 9.7.2020 ma nessun specifico programma. Dunque, secondo il Procuratore ricorrente, il Giudice non avrebbe potuto ammettere l'imputato alla messa alla prova e l'ordinanza sul punto sarebbe generica; sulla idoneità del programma, il Tribunale avrebbe dovuto peraltro assumere il parere del Pubblico Ministero che non era presente all'udienza in cui fu disposta l'ammissione. Sotto altro profilo, si evidenzia come nell'ordinanza ammissiva il Tribunale aveva fatto riferimento solo alla disponibilità dell'imputato ad un risarcimento nei confronti di un'associazione e non anche nei riguardi della persona offesa e nulla sarebbe stato spiegato nella ordinanza ammissiva né sulla destinazione della somma e neppure sulla sua congruità, tenuto conto che la persona offesa del reato di lesioni aveva invece formulato richiesta di risarcimento. L'ordinanza ammissiva sarebbe inoltre in contrasto con le risultanze probatorie: per la determinazione del periodo di prova si farebbe infatti riferimento ad una pena di quattro mesi di reclusione mentre invece la pena ritenuta congrua dal Pubblico Ministero sarebbe stata quella di mesi quattro e giorni venti di reclusione; il Tribunale, si aggiunge, avrebbe illegittimamente escluso la parte di pena determinata come aumento per la continuazione tra i due reati. Ulteriore vizio motivazionale sarebbe costituito nel contrasto tra il dispositivo della ordinanza, in cui si fa riferimento - quanto alla corrispondenza alla pena di mesi quattro di reclusione - ad una durata di lavori di pubblica autorità di ore 188 (pari a giorni 94), e la motivazione della stessa, in cui invece ci si riferisce a giorni 80 e 10 ore. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza in ordine al positivo svolgimento del periodo di messa alla prova. Il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla relazione dell'UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui tuttavia emergerebbe che alla data indicata l'imputato, che avrebbe dovuto svolgere lavoro per 188 ore, aveva in realtà lavorato solo per 56 ore; né il Tribunale avrebbe motivato quanto al risarcimento del danno all'ente e alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato. 2. In via preliminare, quanto alla legittimazione del ricorrente, le Sezioni unite hanno chiarito in tema di messa alla prova, che il Procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest'ultima, come nel caso di specie, unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284273). 3. E' utile ricostruire il quadro normativo. L'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che, alla richiesta formulata dall'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma, che prevede: le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale. L'art. 464 -quater, comma 3, cod. proc. pien. stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. L'art. 168-bis, comma 3, cod. pen. prevede che la concessione della messa alla prova è, inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. 4. Sulla base di tale quadro di riferimento, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 22136 del 10/03/2022, Fasola, Rv. 283220) ha già lucidamente spiegato che:-dall'analisi combinata delle disposizioni suddette emerge che il criterio più affidabile in tema di determinazione della durata d& lavoro di pubblica utilità, fulcro del programma di trattamento connesso al procedimento di messa alla prova, è quello dell'applicazione degli indici dettati dall'art. 133 cod. pen., in una necessaria loro valutazione complessiva, sia dal punto di vista oggettivo (la gravità del reato) che soggettivo (il grado di colpevolezza e le esigenze di risocializzazione); - detta prospettiva, si è lucidamente osservato, si è consolidata anche per l'intervento delta Corte costituzionale (ord. n. 54 del 2017) che, nell'avallare l'innegabile natura afflittiva e latamente sanzionatoria della componente "lavoro di pubblica utilità" nel procedimento di messa alla prova, ha dichiarato infondal:e o manifestamente inammissibili le questioni sollevate da alcuni giudici di merito e la sottolineato, in uno con le Sezioni Unite (cfr. la sentenza Sez. U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237, richiamata dalla Consulta), come "la normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento" e "l'affidamento al giudice di un giudizio sull'idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte "afflittiva" sia di quella "rieducativa", in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La Corte costituzionale ha inoltre sottolineato come al termine del periodo di sospensione, il giudice, a norma dell'art. 464 -.septies cod. proc. pen., debba valutare l'esito della messa alla prova, «tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite», tra le quali vi sono anche quelle relative al lavoro di pubblica utilità, che alla cessazione della sospensione deve essere terminato; 5. Il Tribunale di Trento, al momento della ammissione della messa alla prova, non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati non avendo spiegato alcunchè: a) in ordine al contenuto e alla idoneità del programma; b) quanto ai profili risarcitori e restitutori per la persona offesa, essendosi limitato a richiamare la disponibilità dell'imputato a versare la somma di 500 euro in favore di un'associazione benefica. Non diversamente, quanto alla valutazione successiva al periodo di messa alla prova, il Tribunale, da una parte, ha assertivamente affermato che la relazione UEPE del 7.9.2921 sarebbe stata positiva "sotto tutti i profili", senza tuttavia spiegare nulla: a) sul senso e sulla portata della nota con cui, proprio in quella stessa data, l'UEPE aveva chiesto la proroga del periodo di messa alla prova sottolineando in particolare come, a fronte di un programma che prevedeva lo svolgimento di 188 ore di lavori di pubblica utilità, l'imputato ne avesse volte solo 56; b) in ordine ai profili risarcitori. 6. Una motivazione viziata e una non corretta applicazione della legge da parte del Tribunale dell'ordinanza ammissiva alla messa alla prova e della sentenza dichiarativa della estinzione del reato. Una sentenza e una ordinanza che devono quindi essere annullate senza rinvio. P. Q. III. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento il 15.12.2020 e dispone la trasmissione deg
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