CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 13336/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17672-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: [OSCURATO:PERSONA] iscrizione R.G.N.17672/2021 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 596/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 197/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di cassazione con rinvio disposta da questa Corte con ordinanza n.1650del 2020, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava che l’iscrizione d’ufficio dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata disposta dall’Inps a partire dall’anno 2005era legittima, ma che le sanzioni civili dovevano essere parametrate alla fattispecie dell’omissione e non dell’evasione contributiva. Affermavala Corte che non era mai stato contestato nei precedenti gradi di merito da parte di Giovanelli, e anzi egli stesso ne dava atto nel ricorso introduttivo, che il reddito posto a base dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata derivasse da attività di libero professionista svolta abitualmente, con titolarità di partita IVA, e versamento del solo contributo integrativo a Inarcassa. In conseguenza, i contributi erano dovuti all’Inps e andavano restituiti allo stesso Istituto che, in ottemperanza alla sentenza dalla Corte d’appello poi cassata in sede di legittimità, li aveva corrisposti a Giovanelli. Quanto alle sanzioni civili, riteneva la Corte che l’incertezza interpretativa in ordine all’obbligo contributivo e lo spontaneo pagamento da parte di Giovannelli delle annualità contributive successive alla disposta iscrizione d’ufficio erano indice di sicura buona fede. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso fondato su sette motivi, illustrati da memoria. L’Inps ha presentato ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, fondato su un motivo, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso principaleGiovanelli Paolo deduce la violazione degli artt.384, 394, 112, 324, 345, 437 c.p.c., 2909 e 2967 c.c., per avere la Corte ritenuto che non fosse contestata l’abitualità dell’attività di libero professionista,in tal modo compiendo un accertamento che andava oltre i limiti imposti dal giudizio di rinvio, avendo l’Inps solo nel giudizio di rinvio, per la prima volta, eccepito la sussistenza di tale requisito per l’iscrizione alla Gestione separata. Con il secondo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] la deduceviolazione degli artt.416, 437, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto non contestato in giudizio la produzione di un reddito derivante da attività abituale di libero professionista nonostante l’Inps non avesse mai allegato tale circostanza di fatto, e potendosi applicare l’art.115 c.p.c. solo dopo un’allegazione specifica dei fatti. Con il terzomotivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] è denunciata la violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c., degli artt.2697 e 2729 c.c., nonché dell’art.2, co.26 della legge n.335 del 19 95 , per avere la Corte affermato l’abitualità dell’attività in mancanza di prova fornita da parte dell’Inps e non potendo le affermazioni difensive di parte contenute nel ricorso introduttivo costituire piena prova. Con il quarto motivodi ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.115, 116 e 384 c.p.c., nonché dell’art.2, co.26 della legge n.335 del 19 95 e dell’art.53, co.1 del d.P.R. n.917 del 19 86 , per avere la Corte d’appello ritenuto l’abitualità dell’attività professionale. Con il quintomotivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.115, 116, 125, 228, 229, 384 c.p.c., 2, co.26 della legge n.335 del 19 95, nonché degli artt.2730, 2733 c.c. per avere la Corte ritenuto la natura confessoria delle dichiarazioni contenute in ricorso introduttivo di primo grado, nonostante il ricorso non fosse sottoscritto dalla parte e mancasse di animus confitendi. Con il sestomotivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c., degli artt.2033, 2041 e 2967 c.c.per avere la Corte ritenuto che Giovanelli non avesse contestato l’ane il quantum della pretesa dell’Inps. Con il settimo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.116, co.8 della legge n.388del 2000, per avere la Corte d’appello applicato le sanzioni civili nonostante la mancanza di un obbligo contributivo. Con l’unico motivo di ricorso incidentale , l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. a) e b)della legge n. 388 del 2000 per avere la Corte ritenuto l’omissione contributiva, essendo pacifico che Giovanelli non aveva comunicato all’Inps i dati relativi al reddito prodotto per l’attività di ingegnere, essendosi limitato a indicarli nel modello fiscale, con conseguente autonomo accertamento da parte dell’Inps. I primi sei motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi sono per un verso inammissibili e per altro infondati. I motivisono inammissibili per difetto di autosufficienza nella parte in cui deducono che l’Inps non avrebbe mai allegato nelle difese di primo grado l’abitualità dell’attività e che solo in sede di giudizio di rinvio avrebbe eccepito tale abitualità. I motivi di ricorso non trascrivono, né rimportano in modo dettagliato, il contenuto delle difese svolte dall’Inps in primo grado e in sede di giudizio di rinvio. Ancora, i motivi sono inammissibili laddove criticano un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello relativamente alla sussistente dell’abitualità dell’attività. In particolare, la Corte ha accertato che l’abitualità dipendeva dal fatto che Giovanelli: a) era titolare di partita iva dal 2003; b) aveva prodotto redditi derivanti dall’attività di ingegnere per vari anni in modo continuativo, dal 2005 fino al 2013. Tale accertamento in fatto era stato devoluto da questa Corte con l’ordinanza di rinvio, la quale aveva deciso solo sulla questione di diritto dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’ingegnere che abbia versato a Inarcassa solo il contributo integrativo. Tale accertamento di fatto, compiuto dalla sentenza impugnata, non ha dunque violato l’art.384 c.p.c. Trattasi poi di un accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero mediante allegazione di un fatto decisivo oggetto di discussione e omesso dalla decisione impugnata; nessuna allegazione in tal senso contiene il ricorso. Quanto poi alla deduzione della prova dell’abitualità in base alle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo della parte, va rilevato che: a) vi è inammissibilità, per difetto di autosufficienza, della censura che deduce la mancata sottoscrizione della parte del ricorso introduttivo – donde impossibilità di qualificare le affermazioni ivi contenute come confessione; il motivo infatti non trascrive il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, né ne riporta specificamente il contenuto, onde consentire l’immediata verifica della mancanza di sottoscrizione della parte. Per il resto, basta ricordare che la prova dell’abitualità può bene essere raggiunta anche dal contegno difensivo della parte, ai sensi dell’art.116 c.p.c., il quale può costituire unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione (Cass.n.14748 del 20 07). È poi ininfluente che tale contegno difensivo integri confessione giudiziale, poiché è sufficiente, ai fini dell’art.116 c.p.c., l’ammissione difensiva non costituente confessione (Cass.n. 2806 del 19 83). Il settimo motivo del ricorso principale è fondato. Emerge dagli atti che le sanzioni civili,pari alla somma di € 2 . 036,61 , sono ri ferite al l’anno 2005, ovvero ad epoca antecedente l’entrata in vigore del d.l. n.98 del 2011. La sentenza della Corte Costituzionale n.55/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 del d.l. n.87 del 20 11 , convertito, con modificazioni, nella leggen.111 del 20 11, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art.21 l. n.6del 1981, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Tale sentenza applicabile al caso di specie, ai sensi dell’art.136 Cost., implica che l’importo delle sanzioni civili non è dovuto. L’accoglimento del settimo motivo determina l’assorbimento del ricorso incidentale dell’Inps. Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del settimo motivo di ricorso principale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che Giovanelli non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2005. Le spese dell’intero processo sono com