CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 41549/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 10/12/2020 ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani, in data 29/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Moncef, in relazione ai reati di ricettazione ed indebita utilizzazione di una carta di credito di provenienza furtiva. In particolare, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, la Corte d'Appello ha escluso l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ed ha conseguentemente aumentato la pena applicata in primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per tre diversi motivi. In primo luogo, in quanto la Corte d'Appello ha escluso l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., che era stata riconosciuta dal giudice di primo grado. È stata, inoltre, ravvisata la violazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., per non avere la Corte d'appello applicato tale circostanza attenuante. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in quanto il trattamento sanzionatorio non è stato concretamente adeguato alle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99, comma primo e secondo n. 1, cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione.» (Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675 - 01; allo stesso modo si veda anche Sez. 2, n. 1845 del 17/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258479 - 01). Con riguardo specifico alla suddetta attenuante, è d'uopo altresì richiamare quella giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale «la "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse possibile riconoscere tali connotazioni alla ricettazione di un assegno di importo non trascurabile, anche in considerazione dello specifico "modus operandi" dell'imputato).» (Sez. 2, n. 32832 del 09/05/2007, Ferrarí, Rv. 237696 - 01). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo ordine di censure non supera il necessario scrutinio di ammissibilità. Nel caso di specie, il Tribunale di Trapani, ritenuta l'applicabilità dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., aveva tra l'altro errato nella determinazione della pena, avendo considerato la suddetta previsione come una figura autonoma di reato. La Corte d'Appello di Palermo ha condiviso le argomentazioni logicamente coerenti addotte dal P.G., ed ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi attenuata valorizzando la gravità del modus operandi dell'imputato ed i precedenti specifici allo stesso ascritti (trattasi di recidivo specifico infraquinquennale, il quale si è servito di una carta di credito di provenienza delittuosa in un supermercato nel quale era cliente abituale, effettuando ben sei operazioni nell'arco di un'ora circa, operazioni tutte di importo inferiore ad euro venticinque, al fine di poter utilizzare la carta senza dover inserire il numero PIN). In tale diversa prospettiva, la Corteterritoriale ha poi correttamente rideterminato la pena, partendo dal minimo edittale previsto dall'art. 648, primo comma, cod. Pen. Anche il secondo ordine di censure non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, dal momento che il ricorrente, con tale motivo, ha richiesto per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., richiesta preclusa dal tenore letterale dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, occorre sottolineare quanto affermato da questa Suprema Corte, secondo la quale «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). Nel caso di specie, è incensurabile la valutazione del Giudice d'Appello, il quale ha ritenuto l'equivalenza delle circostanze ed ha comminato una pena pressocché coincidente con il minimo edittale, discostandosi da questo di un solo mese in ragione della continuazione del reato di cui al capo a). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]'$ier7e Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]