CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 10677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale; osservato che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata dalla difesa il 21 novembre 2025, ossia tardivamente rispetto all'udienza del 3 dicembre 2025 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»); considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è inammissibile in quanto deduce un travisamento (relativo al rapporto sentimentale tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]) che non ha portata decisiva nell'iter sulla scorta del quale la sentenza impugnata ha ritenuto un fatto distrattivo la vendita de qua, incentrato sul mancato incasso del corrispettivo a fronte del tempo trascorso dalla cessione, (potendo il travisamento essere utilmente dedotto solo quando esso comprometta, «in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato»: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e nel resto il ricorso non contiene specifiche censure alla motivazione (segnatamente, proprio con riguardo alla valorizzazione del tempo trascorso dalle cessioni in imputazione senza alcun incasso; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che censura la mancata assunzione dei testi della difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile, in quanto la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti»; cfr. Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257892); tuttavia, tale nullità deve qualificarsi di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976/2020, Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522/2013, cit.), ragion per cui essa deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente a pena di decadenza (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.); nel caso di specie, allorché è stata resa l'ordinanza di revoca oggetto della doglianza, nulla è stato eccepito (cfr. verbale dell'udienza del 20 dicembre 2021);v - il terzo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare valorizzando l'entità dell'attivo distratto e negando rilievo alla prospettata collaborazione dell'imputato che non ha offerto elementi significativi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del