CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 agosto 2022
Cassazione n. 26580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 3311-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] COOP, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende 2022 unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 61 controricorrente - avverso la sentenza n. 2938/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/11/2020; R.G.N. 3311/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - notificato a mezzo posta elettronica certificata ai difensori della controparte costituita in data 28 luglio 2022 e depositato telematicamente in data 22 agosto 2022; rilevato che in data 04 agosto 2022 il difensore della Banca della [OSCURATO:PERSONA]. Cop. ha depositato telematicamente atto di accettazione della predetta rinuncia, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della medesima società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci gior i dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o de dienza. Così deciso in Roma il gi