CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1965
Cassazione n. 33564/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., aggravato dalla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto cod. pen., deve ritenersi manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché, nella specie, ha denunciato la mancata applicazione della prescrizione in palese contrasto con quanto disposto agli artt. 157, comma secondo e 161, comma secondo cod. pen.; ritenuto che, il giudice di merito ha correttamente effettuato il calcolo dei termini di prescrizione, che, in ragione della recidiva contestata e riconosciuta, devono ritenersi non ancora spirati (sul punto, di recente, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2