CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 19178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 11A KTIN o Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e=ttar, rilevato, preliminarmente, che la richiesta di rinvio per l'avvenuto decesso del difensore della ricorrente, non può essere accolta in quanto, alla data in cui è prevenuta in cancelleria (18 febbraio 2026), nessuna attività difensiva poteva essere ulteriormente svolta rispetto all'odierna udienza camerale non partecipata, neanche la presentazione di memorie (cfr. art. 611 cod. proc. pen.); considerato che il motivo di ricorso, che inerisce al giudizio di responsabilità, è generico in quanto non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte di appello anche avuto riguardo alla circostanza che l'imputata aveva ammesso, ad una teste ritenuta attendibile, di avere compiuto le condotte di indebita appropriazione contestatele, che riscontravano il contenuto della denuncia-querela sporta dalla persona offesa (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese in favore della parte civile (che ha depositata memoria congruamente motivata e nota spese), liquidate come da dispositivo; P.Q.M. Dichi P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]