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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 08700/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25877-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 319/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] iniziò l'esecuzione forzata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], notificando all'istituto 11 diversi atti di precetto, fondati su altrettanti decreti ingiuntivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione che venne accolta dal Giudice di pace di Foggia con sentenza 23 marzo 2017 n. 483.

Il tribunale di Foggia, tradito dalla parte soccombente, con sentenza 10 febbraio 2019

1. 319 rigettò il gravame.

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile per tardività.

La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 1 °.2.2019; non essendo stata notificata, il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. è scaduto il 1°.8.2019; il ricorso tuttavia è stato notificato soltanto il 30.8.2019.

Trattandosi di opposizione a precetto, ovviamente non s'applica la sospensione feriale (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26057 del 17.11.2020).

Ric. 2019 n. 25877 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -2-

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, à sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) à sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 gennaio 2022.

Il Presidente el ([OSCURATO:PERSONA]) lsuckk O<AM, Vi.ncenzu P i0.93SSi (Mila% Gi157flo [OSCURATO:PERSONA] T E 17ERTO V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25877-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 319/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] iniziò l'esecuzione forzata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], notificando all'istituto 11 diversi atti di precetto, fondati su altrettanti decreti ingiuntivi. L'[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione che venne accolta dal Giudice di pace di Foggia con sentenza 23 marzo 2017 n. 483. Il tribunale di Foggia, tradito dalla parte soccombente, con sentenza 10 febbraio 2019 1. 319 rigettò il gravame. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 1 °.2.2019; non essendo stata notificata, il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. è scaduto il 1°.8.2019; il ricorso tuttavia è stato notificato soltanto il 30.8.2019. Trattandosi di opposizione a precetto, ovviamente non s'applica la sospensione feriale (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26057 del 17.11.2020). Ric. 2019 n. 25877 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -2- 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, à sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) à sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 gennaio 2022. Il Presidente el ([OSCURATO:PERSONA]) lsuckk O<AM, Vi.ncenzu P i0.93SSi (Mila% Gi157flo [OSCURATO:PERSONA] T E 17ERTO V
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