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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 11247/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] DI BENEVENTOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/09/2025 del G.i.p. del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l’annullamento senza rinvio della gravatasentenza, con trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di Benevento, inpersona di altro giudice, per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 635,secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione all’art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen., attesa la mancanza della condizione di procedibilità.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblicoministero presso il Tribunale di Benevento, affidando le proprie censure all’unicomotivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.: violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appelloritenuto necessario, ai fini della procedibilità, l’atto di querela, senza considerareil disposto dell’art. 635, sesto comma, cod. pen.

Nel caso in esame, osserva ilricorrente, l’oggetto materiale del reato di danneggiamento è costituito da duecontenitori in cemento per la raccolta di rifiuti, di proprietà del Comune di Bonea.Trattandosi di cose destinate a pubblica utilità, il delitto de quo doveva ritenersiprocedibile d’ufficio, posto che la norma in tema di procedibilità a querela (art.635, sesto comma, cod. pen., come modificato, da ultimo, dal d. lgs. del 19 marzo2024, n. 31) richiama solo alcune delle categorie di beni previsti dall’art. 625,primo comma, n. 7, cod. pen., tra cui non rientrano le cose “destinate a pubblicoservizio o a pubblica utilità”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Invero, il sesto comma dell’art. 635, cod. pen., nella formulazione giàvigente al tempo della commissione del fatto (20/08/2024), prevede, infatti, che«nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1),limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudineo per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma,numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttaviad’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità» (comma aggiuntodall’art. 2, comma 1, lett. b) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).Come condivisibilmente osservato dal ricorrente, ciò esclude dal regime diprocedibilità a querela le cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità,qual è certamente la res oggetto di danneggiamento, costituita da contenitori incemento per la raccolta di rifiuti ubicati su suolo pubblico (cfr. Sez. 5, n. 13292del 17/12/2024, dep. 2025, Benincaso, Rv. 287861 – 01, secondo cui integra ildelitto di furto aggravato dalla destinazione della "res" a pubblico servizio lasottrazione di contenitori di oli esausti, anche se di proprietà di soggetti privati cheoperino in regime di appalto o di concessione, in quanto la raccolta degli stessifinalità di tutela della salute umana e dell'ambiente); la norma in tema diprocedibilità a querela richiama solo alcune delle categorie di beni previste dall’art.625, primo comma, n. 7 cod. pen., tra cui non rientra quelle delle cose “… destinatea pubblico servizio o a pubblica utilità”.Nella fattispecie è risultato pacifico che, dalla denuncia presentata dal Sindacop.t. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle successive sommarie informazionitestimoniali rese dallo stesso in data 12/03/2025, il bene oggetto materiale delreato è cosa destinata a pubblica utilità assolvendo alla funzione di tenere pulitoun luogo pubblico nell’interesse della collettività indifferenziata: da qui laprocedibilità d’ufficio del reato in contestazione.3.

Fermo quanto precede e considerato che il pubblico ministero, a sèguitodella novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2,comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso percassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550,commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024,data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 284655 – 01) e che lasentenza impugnata, in ragione del reato contestato, è inappellabile dalla pubblicaaccusa, dispone l’annullamento senza rinvio la gravata sentenza con trasmissionedegli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11247/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 444/2026PIERO MESSINI D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40963/2025DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] DI BENEVENTOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/09/2025 del G.i.p. del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l’annullamento senza rinvio della gravatasentenza, con trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di Benevento, inpersona di altro giudice, per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 635,secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione all’art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen., attesa la mancanza della condizione di procedibilità.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblicoministero presso il Tribunale di Benevento, affidando le proprie censure all’unicomotivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.: violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appelloritenuto necessario, ai fini della procedibilità, l’atto di querela, senza considerareil disposto dell’art. 635, sesto comma, cod. pen.

Nel caso in esame, osserva ilricorrente, l’oggetto materiale del reato di danneggiamento è costituito da duecontenitori in cemento per la raccolta di rifiuti, di proprietà del Comune di Bonea.Trattandosi di cose destinate a pubblica utilità, il delitto de quo doveva ritenersiprocedibile d’ufficio, posto che la norma in tema di procedibilità a querela (art.635, sesto comma, cod. pen., come modificato, da ultimo, dal d. lgs. del 19 marzo2024, n. 31) richiama solo alcune delle categorie di beni previsti dall’art. 625,primo comma, n. 7, cod. pen., tra cui non rientrano le cose “destinate a pubblicoservizio o a pubblica utilità”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Invero, il sesto comma dell’art. 635, cod. pen., nella formulazione giàvigente al tempo della commissione del fatto (20/08/2024), prevede, infatti, che«nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1),limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudineo per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma,numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttaviad’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità» (comma aggiuntodall’art. 2, comma 1, lett. b) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).Come condivisibilmente osservato dal ricorrente, ciò esclude dal regime diprocedibilità a querela le cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità,qual è certamente la res oggetto di danneggiamento, costituita da contenitori incemento per la raccolta di rifiuti ubicati su suolo pubblico (cfr. Sez. 5, n. 13292del 17/12/2024, dep. 2025, Benincaso, Rv. 287861 – 01, secondo cui integra ildelitto di furto aggravato dalla destinazione della "res" a pubblico servizio lasottrazione di contenitori di oli esausti, anche se di proprietà di soggetti privati cheoperino in regime di appalto o di concessione, in quanto la raccolta degli stessifinalità di tutela della salute umana e dell'ambiente); la norma in tema diprocedibilità a querela richiama solo alcune delle categorie di beni previste dall’art.625, primo comma, n. 7 cod. pen., tra cui non rientra quelle delle cose “… destinatea pubblico servizio o a pubblica utilità”.Nella fattispecie è risultato pacifico che, dalla denuncia presentata dal Sindacop.t. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle successive sommarie informazionitestimoniali rese dallo stesso in data 12/03/2025, il bene oggetto materiale delreato è cosa destinata a pubblica utilità assolvendo alla funzione di tenere pulitoun luogo pubblico nell’interesse della collettività indifferenziata: da qui laprocedibilità d’ufficio del reato in contestazione.3.

Fermo quanto precede e considerato che il pubblico ministero, a sèguitodella novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2,comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso percassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550,commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024,data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 284655 – 01) e che lasentenza impugnata, in ragione del reato contestato, è inappellabile dalla pubblicaaccusa, dispone l’annullamento senza rinvio la gravata sentenza con trasmissionedegli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Benevento per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma, il 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] PellegrinoP.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Benevento per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma, il 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] DI BENEVENTOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/09/2025 del G.i.p. del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l’annullamento senza rinvio della gravatasentenza, con trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di Benevento, inpersona di altro giudice, per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 635,secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione all’art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen., attesa la mancanza della condizione di procedibilità.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblicoministero presso il Tribunale di Benevento, affidando le proprie censure all’unicomotivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.: violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appelloritenuto necessario, ai fini della procedibilità, l’atto di querela, senza considerareil disposto dell’art. 635, sesto comma, cod. pen. Nel caso in esame, osserva ilricorrente, l’oggetto materiale del reato di danneggiamento è costituito da duecontenitori in cemento per la raccolta di rifiuti, di proprietà del Comune di Bonea.Trattandosi di cose destinate a pubblica utilità, il delitto de quo doveva ritenersiprocedibile d’ufficio, posto che la norma in tema di procedibilità a querela (art.635, sesto comma, cod. pen., come modificato, da ultimo, dal d. lgs. del 19 marzo2024, n. 31) richiama solo alcune delle categorie di beni previsti dall’art. 625,primo comma, n. 7, cod. pen., tra cui non rientrano le cose “destinate a pubblicoservizio o a pubblica utilità”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.  Il ricorso è fondato.2. Invero, il sesto comma dell’art. 635, cod. pen., nella formulazione giàvigente al tempo della commissione del fatto (20/08/2024), prevede, infatti, che«nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1),limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudineo per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma,numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttaviad’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità» (comma aggiuntodall’art. 2, comma 1, lett. b) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).Come condivisibilmente osservato dal ricorrente, ciò esclude dal regime diprocedibilità a querela le cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità,qual è certamente la res oggetto di danneggiamento, costituita da contenitori incemento per la raccolta di rifiuti ubicati su suolo pubblico (cfr. Sez. 5, n. 13292del 17/12/2024, dep. 2025, Benincaso, Rv. 287861 – 01, secondo cui integra ildelitto di furto aggravato dalla destinazione della "res" a pubblico servizio lasottrazione di contenitori di oli esausti, anche se di proprietà di soggetti privati cheoperino in regime di appalto o di concessione, in quanto la raccolta degli stessifinalità di tutela della salute umana e dell'ambiente); la norma in tema diprocedibilità a querela richiama solo alcune delle categorie di beni previste dall’art.625, primo comma, n. 7 cod. pen., tra cui non rientra quelle delle cose “… destinatea pubblico servizio o a pubblica utilità”.Nella fattispecie è risultato pacifico che, dalla denuncia presentata dal Sindacop.t. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle successive sommarie informazionitestimoniali rese dallo stesso in data 12/03/2025, il bene oggetto materiale delreato è cosa destinata a pubblica utilità assolvendo alla funzione di tenere pulitoun luogo pubblico nell’interesse della collettività indifferenziata: da qui laprocedibilità d’ufficio del reato in contestazione.3. Fermo quanto precede e considerato che il pubblico ministero, a sèguitodella novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2,comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso percassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550,commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024,data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 284655 – 01) e che lasentenza impugnata, in ragione del reato contestato, è inappellabile dalla pubblicaaccusa, dispone l’annullamento senza rinvio la gravata sentenza con trasmissionedegli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11247/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 444/2026PIERO MESSINI D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40963/2025DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] DI BENEVENTOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/09/2025 del G.i.p. del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l’annullamento senza rinvio della gravatasentenza, con trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di Benevento, inpersona di altro giudice, per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 635,secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione all’art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen., attesa la mancanza della condizione di procedibilità.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblicoministero presso il Tribunale di Benevento, affidando le proprie censure all’unicomotivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.: violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appelloritenuto necessario, ai fini della procedibilità, l’atto di querela, senza considerareil disposto dell’art. 635, sesto comma, cod. pen. Nel caso in esame, osserva ilricorrente, l’oggetto materiale del reato di danneggiamento è costituito da duecontenitori in cemento per la raccolta di rifiuti, di proprietà del Comune di Bonea.Trattandosi di cose destinate a pubblica utilità, il delitto de quo doveva ritenersiprocedibile d’ufficio, posto che la norma in tema di procedibilità a querela (art.635, sesto comma, cod. pen., come modificato, da ultimo, dal d. lgs. del 19 marzo2024, n. 31) richiama solo alcune delle categorie di beni previsti dall’art. 625,primo comma, n. 7, cod. pen., tra cui non rientrano le cose “destinate a pubblicoservizio o a pubblica utilità”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.  Il ricorso è fondato.2. Invero, il sesto comma dell’art. 635, cod. pen., nella formulazione giàvigente al tempo della commissione del fatto (20/08/2024), prevede, infatti, che«nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1),limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudineo per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma,numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttaviad’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità» (comma aggiuntodall’art. 2, comma 1, lett. b) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).Come condivisibilmente osservato dal ricorrente, ciò esclude dal regime diprocedibilità a querela le cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità,qual è certamente la res oggetto di danneggiamento, costituita da contenitori incemento per la raccolta di rifiuti ubicati su suolo pubblico (cfr. Sez. 5, n. 13292del 17/12/2024, dep. 2025, Benincaso, Rv. 287861 – 01, secondo cui integra ildelitto di furto aggravato dalla destinazione della "res" a pubblico servizio lasottrazione di contenitori di oli esausti, anche se di proprietà di soggetti privati cheoperino in regime di appalto o di concessione, in quanto la raccolta degli stessifinalità di tutela della salute umana e dell'ambiente); la norma in tema diprocedibilità a querela richiama solo alcune delle categorie di beni previste dall’art.625, primo comma, n. 7 cod. pen., tra cui non rientra quelle delle cose “… destinatea pubblico servizio o a pubblica utilità”.Nella fattispecie è risultato pacifico che, dalla denuncia presentata dal Sindacop.t. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle successive sommarie informazionitestimoniali rese dallo stesso in data 12/03/2025, il bene oggetto materiale delreato è cosa destinata a pubblica utilità assolvendo alla funzione di tenere pulitoun luogo pubblico nell’interesse della collettività indifferenziata: da qui laprocedibilità d’ufficio del reato in contestazione.3. Fermo quanto precede e considerato che il pubblico ministero, a sèguitodella novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2,comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso percassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550,commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024,data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 284655 – 01) e che lasentenza impugnata, in ragione del reato contestato, è inappellabile dalla pubblicaaccusa, dispone l’annullamento senza rinvio la gravata sentenza con trasmissionedegli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Benevento per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma, il 17/02/2026Il Consigliere estensore                                                    Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] PellegrinoP.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Benevento per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma, il 17/02/2026Il Consigliere estensore                                                    Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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