CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13053-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 89, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 89, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente successivo - contro D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 89, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL’ORDINE – ELEZIONI R.G.N.13053/2023 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 CC dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ELIA; -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ELIA; -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 89, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MACRI’ GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FAVATA’ALFONS O, [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 95/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti reclami ex art. 36 L. n. 247/2012 (poi riuniti) gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato il verbale del 28 gennaio 2023 di proclamazione degli eletti per la consiliatura dell’Ordine degli Avvocati di Taranto 2023/2026 con il quale si è contestualmente deliberata l’ineleggibilità, oltre che dei reclamanti, anche degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sono stati dichiarati eletti, per scorrimento della graduatoria elettorale, i candidati avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nella seduta del 23 gennaio 2023 la Commissione elettorale aveva deliberato l’incandidabilità degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 3, co. 3, terzo periodo, della L. n. 113/2017 per non essere trascorso per i predetti un numero di anni uguale agli anni nei quali si era svolto il loro precedente mandato. Nella seduta del 28 gennaio 2023 la Commissione elettorale, dopo aver sottoposto a votazione la questione relativa alla possibilità di pronunciarsi sulla eleggibilità tanto dei candidati già ritenuti candidabili quanto di quelli ritenuti incandidabili (e riammessi - come era avvenuto per gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Comegna, Orlando, Donvito - a seguito dei decreti inaudita altera parte della Presidente del Consiglio nazionale forensedel 24 gennaio 2023, poi confermati con ordinanza collegiale, previa fissazione della comparizione delle parti per l’udienza del 27 gennaio 2023) ed essersi espressa, con il voto prevalente del Presidente, a favore di tale possibilità, aveva confermato le incandidabilità di cui al verbale del 23 gennaio 2023 e deliberato l’ineleggibilità dei suddetti avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Comegna, Orlando e Donvito nonché deliberato l’ineleggibilità degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3, co. 3, terzo periodo, della L. n. 113/2017. Nel giudizio instaurato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Comegna, Orlando e Donvito dinanzi al C.N.F. si costituivano l’Ordine degli Avvocati di Taranto e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Errico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (consiglieri eletti) che chiedevano il rigetto dei reclami e spiegavano, altresì, reclamo incidentale condizionato all’annullamento dell’atto gravato. Si costituiva anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di componente della Commissione elettorale e in quella di iscritto all’Ordine degli Avvocati di Taranto, chiedendo il rigetto dei reclami e proponendo, a sua volta, reclamo incidentale condizionato, inteso alla declaratoria di ineleggibilità dei reclamanti. In particolare, i reclamanti avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducevano che la Commissione elettorale non si era limitata a prendere atto degli eletti che avevano riportato il maggior numero di voti e a procedere alla loro immediata proclamazione, ma nuovamente riunitasi in seduta, con verbale del 28 gennaio 2023, onde procedere alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, L. n. 113/2017 da parte degli eletti, aveva dichiarato ineleggibili i reclamanti “in ragione delle stesse motivazioni poste a fondamento del (già) espresso) giudizio di incandidabilità, e cioè ai sensi dell’art. 3, co.3, terzo periodo, legge n. 113/2017” per non aver i predetti trascorso“un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato”. Nello specifico, evidenziavano che, dopo l’ammissione delle candidature (sulla base decreto del Presidente del C.N.F. del 23 gennaio 2023, successivamente confermato con ordinanza collegiale) e lo svolgimento delle operazioni di voto, alla Commissione e al Presidente è attribuita la sola funzione di certificazione dei risultati, consistente, per un verso, nella predisposizione della graduatoria con l’indicazione dei candidati dei voti riportati da ciascuno e, per altro verso, nella successiva proclamazione degli eletti secondo l’ordine decrescente dato dalla graduatoria formata. Avevano quindi sostenuto l’illegittimità della declaratoria di ineleggibilità emessa a loro carico, siccome intervenuta quando era ormai esaurita la fase dell’ammissione ed ancor più considerato che le medesime candidature erano state già ammesse a partecipare alla competizione, con ciò determinandosi una elusione dei provvedimenti cautelari adottati. Denunciavano, inoltre, il conflitto di interessi in cui si sarebbero venuti a trovare alcuni dei componenti della Commissione elettorale (nello specifico, degli avvocati: (i) [OSCURATO:PERSONA], presidente della commissione elettorale in considerazione della candidatura dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], fratello e socio di capitali con lui dello Studio legale “[OSCURATO:SOCIETA].”; (ii) [OSCURATO:PERSONA], in ragione della candidatura dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], socio e amministratore con lui nell’Organismo di mediazione denominato “Camera di Conciliazione Italiana”; (iii) [OSCURATO:PERSONA], stante la candidatura dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], socia con lui della [OSCURATO:SOCIETA], nonché collega di studio e convivente dello stesso. Deducevano l’illegittimità del verbale della Commissione per essere stata attribuita prevalenza al voto del Presidente in assenza una norma specifica che disponesse in tal senso. Evidenziavano, infine, l’erroneità della interpretazione della Commissione elettorale quanto al divieto del terzo mandato consecutivo richiamando il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 8566/2021 che aveva adottato una interpretazione della nozione di mandato in senso oggettivo, facendolo coincidere con la durata legale della consiliatura, e non quella, estensiva, dipendente da variabili connesse alla fissazione delle elezioni per il rinnovo in concreto del C.O.A. Il solo avv.to [OSCURATO:PERSONA] lamentava anche l’illegittimità della dichiarazione di ineleggibilità degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il mandato dei quali era di durata infrabiennale e non andava tenuto in conto ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della L. n. 113/2017. 2. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui impugnata, ritenuta la propria giurisdizione, disattendeva preliminarmente le eccezioni di difetto di potestas iudicandi (richiamando Cass., Sez. U., 4 febbraio 2021, n. 2603 in ordine alla giurisdizione omnicomprensiva e Cass., Sez. U., 6 novembre 2020, n. 24896 e al principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale ivi affermato) e di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio e comunicazione delle date di udienza alla Commissione elettorale e ai singoli membri della stessa (ritenendo che né l’una né gli altri avessero legittimazione passiva nel presente giudizio). Sempre in via preliminare accoglieva l’eccezione relativa alla propria legittimazione passiva sollevata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di cui si disponeva l’estromissione (evidenziando che l’oggetto del giudizio non riguardava la responsabilità dei componenti della Commissione elettorale, questione sulla quale, oltretutto, il C.N.F. sarebbe stato privo di giurisdizione), mentre riteneva che rimanesse ferma quella dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di iscritto all’Ordine circondariale che aveva spiegato reclamo incidentale. Nel merito esaminava innanzitutto la questione della denunciata violazione da parte della Commissione elettorale dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi in relazione alla posizione di tre dei componenti della Commissione che, ad avviso del reclamante, versavano in situazione di manifesto conflitto di interesse, essendo soci, parenti e/o conviventi di candidati. Respingeva, al riguardo, le eccezioni dei controinteressati sia quanto alla dedotta inapplicabilità dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 all’operato della Commissione elettorale sia quanto alla mancata previa impugnazione della deliberazione di designazione della Commissione medesima. Riteneva che l’art. 6-bis fosse applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo, indipendentemente dalla qualità di pubblico dipendente dell’agente e si aggiungesse alle diverse incompatibilità speciali previste dall’ordinamento forenseelettorale. Evidenziava che la dichiarazione dell’esistenza di un conflitto, anche solo potenziale, e la conseguente astensione imposta dall’art. 6-bis della L. n. 241/1990, andava effettuata dai componenti della Commissione con riferimento alle posizioni da scrutinare, con la conseguenza che la violazione della previsione normativa costituiva vizio procedimentale destinato a riflettersi sull’atto conclusivo del procedimento elettorale denunciabile in via autonoma, radicandosi l’interesse al ricorso con l’adozione del provvedimento lesivo della sfera giuridica della parte coinvolta nell’esercizio del pubblico potere. Considerava fondata la censura dei reclamanti con riguardo alla situazione di incompatibilità di interessi prima di tutto potenziale, che sostanzia il conflitto, con riferimento alla posizione di alcuni componenti della Commissione (avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]) i quali avevano l’obbligo di segnalare la situazione di conflitto e di astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei provvedimenti poi reclamati. Riteneva, poi, che la Commissione elettorale fosse incorsa in violazione di legge ed eccesso di potere là dove aveva esercitato poteri valutativi in sede di verifica dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti esorbitanti da quelli previsti dalla legge. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva effettuato nuova e preclusa verifica dell’eleggibilità dei candidati eletti (in evidente contrasto con l’ordine cautelate dello stesso Collegio del C.N.F.), là dove la stessa, dopo l’effettuazione dello scrutinio, doveva limitarsi alla mera predisposizione della graduatoria, nonché alla dichiarazione del risultato ed alla conseguente proclamazione degli eletti in base al numero dei voti riportati e, in caso di parità, al criterio dell’anzianità. Inoltre, la Commissione aveva assunto la suddetta deliberazione nella evidenziata situazione di conflitto di interessi di alcuni dei suoi componenti, resa manifesta dalla attribuzione di valore doppio al voto del Presidente. [OSCURATO:PERSONA] era incorsa, altresì, nell’ulteriore violazione di legge denunciata dai reclamanti, là dove li aveva ritenuti ineleggibili per violazione del terzo mandato non considerando che gli stessi non avevano partecipato alla Consiliatura 2019/2022, in tal modo interrompendo la consecutività dei mandati rilevanti ai fini del divieto previsto dalla L. n. 113/2017, per come interpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 173/2019. Escludeva la fondatezza del riferimento, in proposito, effettuato in verbale dalla Commissione elettorale all’insufficienza del tempo trascorso dalla conclusione della Consiliatura 2015/2018 alla data di verifica delle candidature per la consiliatura 2023/2026 richiamando le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8566/2021) e l’adottata interpretazione del mandato consiliare rilevante ai fini delle suddette disposizioni di legge in chiave «oggettiva», senza alcun riguardo alla durata in concreto avuta dalla Consiliatura ovvero a quella effettiva (nelle ipotesi di scioglimento anticipato). Nel caso di specie, occorreva, dunque, guardare alla durata legale quadriennale della Consiliatura 2019/2022. Accoglieva, pertanto, i reclami proposto dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed annullava integralmenteper violazione di legge il verbale del 23 gennaio 2023 e quello del 28 gennaio 2023 della Commissione elettorale presso il C.O.A. di Taranto e tutti gli atti successivi e conseguenti, per illegittimità derivata; riteneva che l’annullamento non potesse produrre effetti sugli atti precedenti e segnatamente sulla delibera di indizione delle elezioni del C.O.A., sull’invito a presentare le candidature e sulla conseguente presentazione delle stesse. Dichiarava inammissibili i reclami incidentali dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dei consiglieri eletti Albano, Sacco e Brunetti, rilevando che la questione dagli stessi posta (ineleggibilità degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Orlando, Donvito e Comegna, ai sensi dell’art. 3, co. 3, secondo e terzo periodo, della L. n. 113/2017) fosse, in realtà, una mera difesa del provvedimento impugnato in via principale attraverso argomentazioni che il Collegio aveva già valutato. Aggiungeva che l’annullamento integrale del verbale di proclamazione di tutti gli eletti precludeva logicamente la disamina della posizione dei soli reclamati, oggetto dei reclami incidentali suddetti. Disponeva, quindi, onerandone il C.O.A. in carica, la rinnovazione degli atti del procedimento elettorale successivi alla presentazione delle candidature e disponeva altresì che la valutazione delle stesse fosse demandata a una Commissione in diversa composizione; disponeva, infine l’estromissione dal giudizio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale pronuncia del C.N.F. hanno proposto formali e separate impugnazioni l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Ordine degli Avvocati di Taranto. Entrambi hanno chiesto la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata. Hanno proposto controricorso con ricorso incidentale gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e chiesto la previa sospensione della esecutorietà della sentenza n. 95/2023 e l’annullamento di quest’ultima. Hanno resistito con separati controricorsi e proposto altresì ricorsi incidentali gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Hanno altresì resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale anche gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Errico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (consiglieri eletti) e chiesto la sospensione dell’esecutorietà della sentenza. Sono rimasi intimati la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto e gli altri avvocati (consiglieri eletti) cui i ricorsi (principale, successivo e incidentali) sono stati notificati. 4. Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 5. Sono state depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. RICORSO DELL’AVV. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 34, co. 1, ult. cpv. L. n. 247/2012 e conseguente violazione dell’art. 158 cod. proc. civ. -Difetto di potestas judicandi. Sostiene che nella nozione di “affari correnti” rientrino solo gli atti dovuti e comunque privi di significativi margini di discrezionalità, e che, pertanto, nel caso di specie il C.N.F. non avrebbe potuto celebrare udienza di discussione in tema di reclamo elettorale, essendo un’attività caratterizzata da ampia discrezionalità. Vi sarebbe cioè una nullità della sentenza per difetto di potestas judicandiin capo ai componenti del Collegio giudicante, che sarebbero decaduti dalla carica il 31.12.2022 e da ogni funzione il 24.02.2023, a seguito della proclamazione dei nuovi consiglieri eletti. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver il C.N.F. deciso extra petita e/o ultra petita , annullando integralmente il procedimento elettorale, pur in mancanza di specifica domanda ed anzi in presenza di domande in antitesi con la pronuncia impugnata. Sostiene che la domanda dei reclamanti era volta ad ottenere l’annullamento del verbale del 28 gennaio 2023 di ineleggibilità e la proclamazione del reclamante e degli altri candidati dichiarati ineleggibili e che, pertanto, il C.N.F. abbia violato il principio del chiesto e del pronunciato annullando integralmente il verbale di nomina dei componenti; inoltre, l’illegittimità della decisione impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe evidente per la violazione del favor voti, di cui all’art. 48 Cost. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 159 cod. proc. c iv. e dell ’ art. 1367 c od. c iv. - Violazione del principio di conservazione degli atti e conseguente violazione dell’art. 48 Costituzione. Sostiene il ricorrente che, in forza dell’art. 159, co. 2, cod. proc. civ., l’ipotesi di nullità parziale, espressamente invocata dal reclamante, non poteva colpire le altre parti dell’atto che erano del tutto indipendenti, quali la valutazione di candidabilità di tutti gli altri candidati e la proclamazione degli altri candidati eletti. Assume esservi stata l’intervenuta acquiescenza sulle operazioni elettorali, con conseguente violazione delle disposizioni sopra richiamate e la definitività della parte del verbale non impugnata - e quindi anche del risultato elettorale derivante dai voti attribuiti ad ogni candidato -. 1.4. Con il quarto motivo denuncia l’error in judicando consistente nella violazione, illogica, contraddittoria e falsa applicazione degli artt. 9, co. 5, e 15 L. n. 113/2017, in riferimento ai poteri della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento elettorale degli [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che la sentenza impugnata sia illogica perché nega la possibilità della Commissione di alcun potere decisionale in ordine alla verifica di eleggibilità dopo la votazione ponendosi, così, in contrasto con l’affermazione circa le modalità di assunzione della decisione e il contenuto delle decisioni assunte, che presuppongono un potere decisionale. Secondo il ricorrente la decisione impugnata è abnorme laddove fa discendere da una nullità relativa (vizio del conflitto di interessi) una conseguenza maggiore e non richiesta. Inoltre, troverebbe applicazione l’art. 15 L. n. 113/2017 nella portata prevista, implicitamente, da Cass., Sez. U., n. 8566/2021, ammettendo un potere decisionale della Commissione elettorale sia in tema di candidabilità sia in tema di eleggibilità. 1.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 6-bis, L. n. 241/1990 e dell’art. 7, d.P.R. n. 62/2013 in riferimento al conflitto di interessi dei componenti della [OSCURATO:PERSONA]. Insussistenza del conflitto di interessi; b) dell’art. 157 cod. proc. civ.; c) dell’art. 669-octies, co. 6, cod. proc. civ. in merito alla esistenza di un giudicato cautelare relativo alla insussistenza e irrilevanza del preteso conflitto; d) dell’art. 9, L. n. 113/2017 in merito alla prevalenza del voto del Presidente della Commissione, in caso di parità di voti. Assume la non applicabilità, nella fattispecie, sia dell’art. 6-bis L. n. 241/1990 sia dell’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Rileva, altresì, che sia stato erroneamente delineato il perimetro della sussistenza del conflitto di interessi. Deduce che, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ., la nullità (delle decisioni della Commissione che hanno portato all’annullamento del procedimento elettorale per la presenza, in Commissione, di componenti in potenziale conflitto di interessi) non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, cioè dal resistente che, mediante l’impugnazione ex art. 700 cod. proc. civ. della originaria composizione della Commissione (priva di quei commissari in potenziale conflitto di interessi), ha determinato la composizione per sorteggio ed evidenzia che su tale rilievo espressamente sollevato in primo grado, il C.N.F. ha del tutto omesso di pronunciarsi. Aggiunge che il C.N.F., invece di escludere dalla Commissione 3 membri in (preteso) conflitto di interessi, prima del voto, ha pronunciato la nullità delle intere operazioni elettorali, eliminando dalla futura commissione tutti i componenti (in conflitto e anche no) dopo il completamento delle operazioni elettorali, peraltro demandando al “C.O.A. in carica” - ma se le operazioni di voto sono state annullate non si comprende quale possa essere il “C.O.A. in carica”- di rinominare la Commissione e rifare le votazioni. Infine, censura la sentenza del C.N.F. per avere ritenuto illegittimo il comportamento della Commissione lì dove la stessa aveva deliberato (a larga maggioranza) che, in caso di parità di voti, prevalesse la decisione per la quale aveva votato il Presidente della Commissione, così auto regolamentando, in mancanza di norma specifica, l’ipotesi di parità delle votazioni. 1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 669-octies, co. 6, cod. proc. civ., cessazione della materia del contendere in merito alla candidabilità. Sostiene che n on sussisteva, al 28.01.23, data della decisione della Commissione sulla ineleggibilità, alcun giudicato cautelare. Evidenzia che le ordinanze del C.N.F., se pur recano la data 27.01.23, erano state in realtà depositate il 31.01.2023, come pacificamente rilevato nel corso del giudizio dinanzi al C.N.F.e come risulta dai documenti prodotti, sicché per la [OSCURATO:PERSONA], al momento della decisione di ineleggibilità, non esisteva che lapronuncia inaudita altera parte res a dal Presidente del C . N . F . il 24.01.2023 che aveva riammesso la candidatura dei reclamanti. In conseguenza, neppure esisteva un provvedimento suscettibile di poter essere (pur erroneamente) considerato “giudicato cautelare”, ma solo un decreto, reso inaudita altera parte, ancora suscettibile di revoca, modifica o conferma. 1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, co. 3, secondo e terzo periodo, L. n. 113/2017 e dell’art. 12 delle preleggi. Censura la sentenza del C.N.F. per avere quest’ultimo sancito prima la candidabilità e poi la eleggibilità dei resistenti [OSCURATO:PERSONA], Orlando, Donvito e Comegna. Sostiene che abbia errato il C.N.F. nella interpretazione della norma apertamente dissentendo dal principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8566/2021 che, dopo aver affermato che ai fini dell’applicazione dell’art. 3 L. n. 113/2017 occorre far riferimento alla nozione di mandato oggettivo, ha precisato che non può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora trascorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura. Rileva che può farsi riferimento alla durata oggettiva, quando, per qualsiasi motivo, la consiliatura duri effettivamente più dei consueti 4 anni, perché la ratio della norma è evitare le rendite di posizione, che più tempo si trascorre in Consiglio, più maturano a favore del Consigliere o, specularmente, meno tempo si trascorre fuori dal Consiglio più difficile è diluire le rendite di posizione precedentemente acquisite. Invece sarebbe del tutto illogico, oltre che contro la stessa ratio della norma, considerare la consiliatura comunque di 4 anni, anche se durata meno, così inibendo la candidatura al fine di evitare le rendite di posizione e poi ridurre a 4 anni il calcolo della durata della consiliatura durata più del tempo fisiologico (quale che ne sia stata la ragione), così consentendo la ricandidatura e finendo con il favorire le medesime rendite di posizione. Così la sentenza impugnata, violando anche l’art. 12 delle preleggi, ha interpretato la sopraindicata norma contro il criterio introdotto nel nostro ordinamento giuridico di limitare la durata dei mandati e in senso non costituzionalmente orientato ed ha erroneamente ridotto a 4 anni la durata dell’ultima consiliatura svolta dai resistenti, che in termini di tempo è invece durata 4 anni e 3 mesi per l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e 4 anni e 5 mesi per gli avv.ti Donvito, Orlando e Comegna ed ha dilatato a 4 anni il numero di anni decorsi dal precedente mandato, quando ne sono trascorsi soltanto 3 anni e 9 mesi per l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e 3 anni e 7 mesi per gli altri tre reclamati Orlando, Donvito e Comegna. 1.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, co. 2, R.D. n. 37/34 e dell’art. 50, co. 3, R.D.L. n. 1578/33. Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il reclamo incidentale proposto da esso avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che il C.N.F. non abbia compreso la domanda proposta con il reclamo incidentale condizionato ed assume che se il C.N.F. avesse accolto l’unica ed effettiva domanda proposta dal resistente, di annullamento della decisione della Commissione nella parte in cui aveva dichiarato la sua ineleggibilità, per mancanza di potere decisionale della Commissione o per la questione afferente al valore del voto del Presidente della Commissione, non vi sarebbe stata pronuncia sul merito della vicenda, cioè sulla effettiva sussistenza, in capo al resistente, di una causa di ineleggibilità. Rileva che il reclamo incidentale, proposto, come detto, in modo condizionato, avrebbe dovuto portare il C.N.F. giudicante a decidere anche in merito alla sussistenza della causa di ineleggibilità, magari dichiarando la mancanza di potere della commissione, ma comunque dichiarando ineleggibile il resistente, valutando nel merito la sua posizione, in riferimento al reclamo incidentale. 2. RICORSO DELL’[OSCURATO:PERSONA] 2.1. I sei motivi di ricorso dell’Ordine degli Avvocati sono sovrapponibili ai primi sei motivi di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I predetti avvocati formulano censure sovrapponibili a quelle, corrispondenti, di cui ai ricorsi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ordine degli Avvocati. 3.1. Con il primo motivo denunciando la violazione dell’art. 307, co. 3 e 4, cod. proc. civ., chiedono di dichiarare l’estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio e l’annullamento della sentenza impugnata. Rilevano che trattasi di questione pregiudiziale di rito, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sulla quale non è stata resa una decisione dal Giudice a quo, ed è dirimente e pregiudiziale rispetto a tutti i motivi di ricorso già proposti dai ricorrenti principali. 3.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il C.N.F. deciso extrae ultra petita ed annullato integralmente il procedimento elettorale, pur in mancanza di specifica domanda, con conseguente violazione dell’art. 48 Costituzione e del principio del “favor voti”. 3.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 6-bis, L.241/1990 e dell’art. 7, d.P.R. n. 62/2013 in riferimento al conflitto di interessi dei componenti della [OSCURATO:PERSONA]. Insussistenza del conflitto di interessi; b) dell’art. 669-octies, co. 6, cod. proc. civ. in merito alla esistenza di un giudicato cautelare relativo alla insussistenza e irrilevanza del preteso conflitto; c) dell’art. 9, L. n. 113/2017 in merito alla prevalenza del voto del Presidente della Commissione, in caso di parità di voti. 3.4. Con il quarto motivo denunciano la violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art. 3, co. 3, secondo e terzo periodo, L. n. 113/2017, per avere il C.N.F. sancito prima la candidabilità e poi la eleggibilità dei resistenti [OSCURATO:PERSONA], Orlando, Donvito e Comegna. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi per aver interpretato la sopraindicata norma contro il criterio introdotto nel nostro ordinamento giuridico di limitare la durata dei mandati e in senso non costituzionalmente orientato. 3.5. Con il quinto motivo denunciano la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 59, co. 2, R.D. n. 37/34 e 50, co. 3, R.D.L. n. 1578/1933, in riferimento al proposto reclamo incidentale dichiarato inammissibile. 4. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] D ’ ERRICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 307, co.3 e 4, cod. proc. civ. - Estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. Violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. - Nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio. Censurano la sentenza impugnata per non aver rilevato che tutti e quattro i reclamanti non avevano ottemperato, nei confronti di ben 3 candidati risultanti dall’elenco riportato nel verbale della Commissione del 23.01.2023 e considerati litisconsorti necessari, all’ordine di integrazione del contraddittorio impartito dal Giudicante ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. dovendo considerarsi inesistente, quanto agli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA], Thiery e Macrì, la notifica effettuata all’avv. [OSCURATO:PERSONA], non esistendo alcun collegamento giuridico nel procedimento 43/2023 e riuniti, fra gli stessi ed il destinatario della notifica dell’integrazione del contradittorio. Ne consegue, altresì, - attesa l ’ inesistenza della notifica o comunque la nullità non sanata dalla costituzione, nel procedimento R.G. n. 43/2023 e riuniti, degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Thiery e Macrì -, che non vi erastata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ordinata dall’organo giudicante,con conseguente nullità della sentenza successivamente emessa dal C.N.F. che di tale mancata integrazione del contraddittorio non si è avveduto. 4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 37 cod. proc. civ. Sostengono che il C.N.F. abbia deciso su materia per la quale vi era difetto assoluto e/o relativo di giurisdizione del giudice speciale. Assumono che il potere di correggere il risultato elettorale, riconosciuto al giudice ordinario, non comprende la pronunzia demolitoria dell’intero procedimento. 5. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, analoghi, attengono alla parte della sentenza ove non è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva anche del ricorrente odierno, avv. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi nella qualità di componente della Commissione elettorale di Taranto e quale iscritto all’Ordine circondariale. Denunciano, in particolare, i suddetti ricorrenti incidentali il difetto di legittimazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], convenuto/reclamato nel giudizio di primo grado e ricorrente principale avverso la sentenza n. 95/2023 C.N.F. - Violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. Assumono che difetti la legittimazione del Nastri quale componente della Commissione in quanto quest’ultima è organo provvisorio e non ha rilevanza esterna; difetterebbe, altresì, la legittimazione passiva del predetto quale iscritto all’Ordine in quanto tale legittimazione spetta solo all’Ordine degli Avvocati e ai consiglieri eletti, non anche ad ogni iscritto all’Ordine cui spetta solo l’azione popolare forense, non sussistendo una posizione differenziata tale da qualificare l’interesse a resistere nel reclamo elettorale. 6. Vanno preliminarmente esaminate le istanze di sospensione proposte dai ricorrenti principale e successivo, avv. [OSCURATO:PERSONA] e Ordine degli Avvocati di Taranto, dai ricorrenti incidentali avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dai ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Errico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Le istanze sono state proposte invocando l ’ art. 373 cod. proc. civ. (Ordine degli Avvocati, avv.ti Casiello, Albano, Brunetti e Sacco), l’art. 56, co. 4, R.D.L. n. 1578/1933 (avv.ti Cigliola, D’Errico, Todaro, [OSCURATO:SOCIETA] e Fischetti) ovvero l’art. 36 della L. n. 247/2012 (avv.to Nastri). Il richiamo all’art. 373 cod. proc. civ. è invero improprio trattandosi di disposizione che prevede, al primo comma, che il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza e che, tuttavia, il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. La richiesta, quindi, deve essere formulata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione. Anche a voler ritenere corretto il richiamo all’art. 56 del R.D.L. n. 1578/1933, disposizione dettata in un contesto normativo che regolava la materia disciplinare ma che la giurisprudenza datata di questa Corte ha considerato di applicazione generale così da estenderla anche alla materia delle elezioni dei Consigli dell’Ordine (v. Cass., Sez. U., n. 3405del 20 ottobre 1975), dirimente è la disposizione speciale di cui all’art. 36 della L. n. 247/2012 (norma relativa a tutte le pronunce del C.N.F., sia in materia disciplinare sia in materia elezioni dei Consigli dell’Ordine) che ai commi 6 e 7 prevede che gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del C.N.F. alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge e che il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. 7. Tanto precisato le istanze non possono essere accolte. Risulta dagli atti prodotti dai controricorrenti avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Comegna, Orlando e Donvito, ritualmente depositati nel fascicolo telematico del presente procedimento con note di deposito del 24.11.2023 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (atti formati successivamente ai ricorsi, non contestati da alcuna delle parti) che con provvedimento del 9/10.10.2023, il Ministro della Giustizia, On. Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha disposto lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, nominando quale Commissario l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Trani (provvedimento impugnato, tra gli altri, dagli avv.ti Casiello, Albano, Brunetti e Sacco, dinanzi al TAR di Lecce, nel giudizio iscritto al n. 01023/2023, con richiesta di sospensiva, respinta dal Presidente del Collegio). Successivamente, in data 20/21/22 novembre 2023, sotto il controllo del nominato [OSCURATO:PERSONA] si sono svolte le elezioni per i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, chiuse con la proclamazione degli eletti in data 22 novembre 2023, giusta verbale della Commissione elettorale in pari data. In data 27.11.2023, il C.O.A. di Taranto, nella sua nuova composizione, si è ritualmente insediato. La sequenza dei suddetti atti dimostra che l’evento pregiudizievole posto a fondamento del paventato pericolo si era già determinato prima della adunanza camerale di questo Collegio con la conseguenza che l’invocata tutela cautelare non potrebbe più svolgere alcuna funzione assicurativa (residuando per gli istanti la possibilità di agire per il ristoro dei danni). In ogni caso, premesso che il periculum in moranon può ritenersi insito nel provvedimento adottato dal C.N.F., è da escludere che le ragioni addotte dai ricorrenti integrino quel pregiudizio grave ed irreparabile in rapporto al beneficio di chi abbia tratto vantaggio dalla pronuncia qui impugnata. 8. Va, poi, rilevato che il quarto motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il corrispondente motivo del ricorso dell’Ordine degli Avvocati (oltre che, sotto opposto angolo visuale, le relative deduzioni difensive dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Comegna, Orlando e Donvito) pongono alla Corte la questione di diritto della possibilità per la Commissione elettorale, a fronte di ammissioni di candidature (con o senza riserva ovvero in ottemperanza ad un dictum cautelare del giudice speciale), di delibare definitivamente sulla eleggibilità all’esito dello scrutinio e quindi a votazione già avvenuta. La questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza, luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono