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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 1968

Cassazione n. 06596/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1968 avverso il decreto del 23/06/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito H d-ifensor-e Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], premesso che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento del decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 23/6/2021, con cui è stata disposta la confisca di prevenzione di due automobili e vari oggetti preziosi, deducendo rispettivamente la mancanza e/o manifesta apparenza della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 159/2011 con riguardo alla giustificazione della legittima provenienza della provvista impiegata per l'acquisto del compendio confiscato; tenuto conto che, in tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, Rv. 275938); che, pertanto, in ossequio alla regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Firenze, quale giudice competente sull'impugnazione proposta.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.

Così deciso, il 26/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] t Geppino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1968 avverso il decreto del 23/06/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito H d-ifensor-e Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], premesso che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento del decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 23/6/2021, con cui è stata disposta la confisca di prevenzione di due automobili e vari oggetti preziosi, deducendo rispettivamente la mancanza e/o manifesta apparenza della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 159/2011 con riguardo alla giustificazione della legittima provenienza della provvista impiegata per l'acquisto del compendio confiscato; tenuto conto che, in tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, Rv. 275938); che, pertanto, in ossequio alla regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Firenze, quale giudice competente sull'impugnazione proposta. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deciso, il 26/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] t Geppino [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 06596/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris