CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 35041/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/01/2026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono laviolazione di legge e il vizio di motivazione (non meglio specificato) in ordineall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di riciclaggiocontestato, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, a pagine 5 e6, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, ha evidenziatocome dalla circostanza che il prevenuto abbia messo a disposizione il proprioconto corrente perché terzi vi riversassero somme di notevole entità, poitrasferite in altri conti, senza limiti di importo o di tempo, costituisse prova dellaconsapevolezza dell’imputato, quanto meno a titolo di dolo eventuale, dellapossibilità che il denaro in questione fosse di provenienza illecita (Sez. 2, n.8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052-01; Sez. 2, n. 19125 del26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01) con evidente ostacolo alla verifica in ordinealla provenienza dello stesso, mediate immediata trasformazione e trasferimentodelle somme ivi pervenute;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]