CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 17625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAntonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19.11.2025, il Tribunale di Fermo, quale giudicedell’esecuzione, ha provveduto – in sede di rinvio a seguito di annullamento con sentenzadella Corte di cassazione del 28.1.2025 – sulla istanza di annullamento dell'ordinanzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata in data 4.11.2024, con cui era stata disposta la confisca dellesomme in sequestro a seguito della sentenza del Tribunale di Fermo in data 21.12.2021 dipatteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.L'ordinanza ha considerato che l'imputato (il quale, peraltro, è stato ammesso algratuito patrocinio) non abbia indicato la provenienza lecita della somma di denarosequestrata, troppo elevata rispetto al suo tenore di vita. Tale somma è stata sequestrata inoccasione della perquisizione a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] fu trovato nella disponibilità di10,2 grammi di sostanza stupefacente, sicché «vi è una ragionevolezza temporale tra lasomma detenuta e la commissione del reato».Pertanto, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l'istanza, ritenendo che la motivazionesul punto dei precedenti provvedimenti, benché succinta, sia adeguata.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione degli artt. 240, 240-bis cod. pen., eil vizio di motivazioneIl ricorso evidenzia, in primo luogo, che non può trovare applicazione nel caso di speciela confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., trattandosi di sentenza emessa precedentementealla introduzione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, che ha incluso anche il delitto di cuiall’art. 73, comma 5 dello stesso d.P.R. nel novero di quelli per i quali può essere applicatala confisca per sproporzione. L'applicazione retroattiva della norma, infatti, è prevista entro ilimiti dell'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché deve aversi riguardo alla legge vigente nelmomento in cui è stata pronunciatala condanna.In ogni caso, il giudice è tenuto a motivare circa la sproporzione tra i beni e la capacitàreddituale dell'imputato e, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non ha assolto a taleonere motivazionale.Né può trovare applicazione, in secondo luogo, l'art. 240 cod. pen. con riferimento alprofitto del reato, in quanto in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente nonè consentita la confisca, applicabile invece all'ipotesi di cessione, giacché manca ilnecessario nesso tra il denaro e la mera detenzione della sostanza stupefacente, il primonon costituendo il profitto se non di pregresse cessioni e non del reato per cui l'istante hariportato condanna.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 21.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, osservando che la confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p. hanatura di misura di sicurezza patrimoniale atipica ed è quindi sottratta all'operatività deldivieto di retroattività delle norme di sfavore, con la conseguenza che è regolata dalla leggein vigore al tempo della sua applicazione, nel quale cioè il presupposto della suaapplicazione è stato apprezzato dal giudice come tale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Va premesso che la legislazione vigente alla data del commesso reato (18.9.2019)non consentiva l’applicazione della confisca per il reato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA].Non quella prevista dall’art. 240-bis cod. pen., che riguarda solo denaro, beni o utilitàprovenienti da determinati reati specificamente previsti, tra i quali non è compresa l’ipotesi dicui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n., 309 del 1990, e che, pur espressamente richiamataall’epoca dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 come applicabile ai delitti previsti dall’art. 73stesso d.P.R., non era estendibile anche alla fattispecie autonoma di cui al comma 5, chenon vi era testualmente inclusa.E nemmeno quella prevista dall’art. 240 cod. pen. e dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n.309 del 1990, trattandosi di mera detenzione di sostanza stupefacente e, dunque, difettandoun collegamento eziologico tra il denaro e il reato (Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv.267900 – 01; Sez. 2, n. 4177 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247 – 01). Infatti, ildenaro sequestrato in occasione del reato di detenzione, sia pure a fini di spaccio, disostanza stupefacente non può essere considerato il vantaggio economico ricavato dallacommissione del delitto stesso e, anche ad ammettere che possa essere il provento dispaccio, costituisce tutt’al più il profitto di altre pregresse condotte illecite di cessione didroga e non del reato in contestazione per il quale è intervenuta la condanna.2. Ora, l’ordinanza impugnata, pur affermando che al fatto per il quale era intervenutasentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti fosse “applicabile la misura disicurezza patrimoniale prevista dall’art. 240 c.p.”, ha tuttavia fatto sostanziale applicazione alcaso di specie dei criteri fissati dall'art. 240-bis cod. pen., in quanto ha richiamato lacircostanza che l’imputato non è stato in grado di giustificare la provenienza lecita dellasomma di denaro trovata in suo possesso benché sproporzionata rispetto al suo tenore divita.Per vero, è intervenuta, successivamente al fatto cui si riferisce la confisca subita daHaboubi, una modifica dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ad opera del D.L. n. 123 del15.9.2023 convertito nella L. n. 159 del 13.11.2023, che ha eliminato dalla norma inquestione la espressa esclusione, prima contemplata, della “fattispecie di cui al comma 5”dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dal novero dei reati in materia di stupefacenti a cui siapplica la confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen.Si tratta, allora, di verificare se – come sostenuto anche dal procuratore generale nellasua requisitoria scritta – l’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato con il DL n. 123del 15.9.2023, possa essere applicato retroattivamente al fatto di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 accertato il 18.9.2019 e definito con sentenza ex art. 444 cod. proc.pen. del 21.12.2021.A tal proposito, questa Corte si è già espressa nel senso che, in tema di illecitadetenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, conmodificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confiscaper sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previstidall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile,deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza diprimo grado (Sez. 4, n. 14095 del 20/3/2024, Alvaro, Rv. 286103 – 01; Sez. 6, n. 213 del22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 - 01).In particolare, è stato ritenuto che l’applicazione dell’art. 200 cod. pen. incontra limiti.Infatti, l'art. 200, comma primo, cod. pen. stabilisce che "Le misure di sicurezza sonoregolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione" e l'art. 236 cod. pen., chedetta le regole generali per le misure di sicurezza patrimoniali (tra cui la confisca), stabilisceche ad esse si applica solo la prima parte dell'art. 200 (e, dunque, non anche il commasecondo, secondo cui "Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza èdiversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione"). Pertanto, la confisca «èregolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200, cod.pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte didetta disposizione,sicché, per l'individuazione del regime legale di riferimento, deve aversiriguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento incui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione dellaretroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte,diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 delcitato art. 200 cod. pen., devono essere regolate dalla legge in vigore al tempodell'esecuzione di esse» (così, Sez. 6, n. 21491 del 16/2/2015, Meluzio, Rv. 263768 – 01).Giacché nel caso di specie la sentenza di primo grado è intervenuta prima dellamodifica che ha attratto nell'ambito applicativo dell'art. 240-bis cod. pen. anche la violazionedell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il novum normativo, quindi, non è applicabilealla statuizione oggetto del presente ricorso.3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, sia l’ordinanza impugnata sial’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] inaudita altera parte devono essere annullate senzarinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del Tribunale di Fermo dell'1agosto 2023 che disponeva la confisca delle somme in sequestro.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]