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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15436/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nàto a Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale per mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000, con conseguente omessa declaratoria d'intervenuta prescrizione.

Si lamenta, in particolare, che il ricorrente aveva erroneamente indicato in dichiarazione versamenti periodici IVA in misura superiore a quelli effettuati, sicché egli risultava in effetti debitore di un residuo d'imposta, anziché creditore, come indicato in dichiarazione.

Tale condotta, tuttavia, era priva del requisito dell'insidiosità e non aveva dato luogo a violazioni contabili, non avendo avuto l'autorità di controllo alcuna difficoltà, attraverso la verifica automatizzata dei versamenti, a riscontrare la discrepanza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato in acconto.

Si trattava dunque, al più, di un omesso versamento d'imposta e non già di una dichiarazione infedele.

3. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. per omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata nelle conclusioni dell'atto di appello.

Il ricorrente argomenta le ragioni per cui doveva ritenersi erronea la negazione del beneficio avvenuta in primo grado.

4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 con riguardo alla confisca di quanto sequestrato personalmente al ricorrente, essendo stata disposta la confisca diretta - preceduta da sequestro - di una somma di denaro superiore al profitto derivato dal reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che, in tema di reati tributari, i principi giurisprudenziali in materia di falso innocuo o grossolano non trovano applicazione in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale, da cui discende il non corretto calcolo dell'imposta e la sua mancata corresponsione, non richiede alcun carattere ingannatorio, essendo sufficiente che sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 8969 del 07/11/2019, dep. 2020, Cesina, Rv. 278634).

Non rileva, dunque, che la falsa indicazione concernente versamenti IVA in acconto superiori a quelli effettivi sarebbe stata agevolmente riscontrabile sulla base dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Per altro verso, contrariamente a quanto allega il ricorrente, il delitto contestato, come chiaramente emerge dalla formulazione della fattispecie, non richiede il compimento di condotte fraudolente nelle scritture contabili, rilevando esclusivamente l'infedeltà della dichiarazione fiscale (non vengono peraltro in rilievo, e il ricorrente neppure lo allega, le ipotesi richiamate nel comma 1-bis della fattispecie incriminatrice).

Essendo dunque corretta la qualificazione giuridica del fatto quale contestata e ritenuta dal provvedimento impugnato - in questa sede non censurata per altre ragioni - è per contro evidente come lo stesso non sia invece riconducibile all'evocata fattispecie di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, posto che dalla (falsa) dichiarazione presentata non risultava un debito IVA.

Ed invero, il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente (Sez. 3, n. 38487 del 21/04/2016, Reale, Rv. 268012) e, pertanto, la fattispecie non è integrata qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario (Sez. 3, n. 40361 del 19/09/2012, Facecchia, Rv. 253680).

2. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi unitariamente, sono inammissibili, giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazioni di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non specificamente dedotte nei motivi d'appello.

2.1. Quanto alla sospensione condizionale della pena, è lo stesso ricorrente, nella memoria conclusiva di replica alla requisitoria del Procuratore generale che tale causa di inammissibilità ha rilevato, ad ammettere che la mancata concessione della sospensione condizionale della pena - affrontata e disattesa con argomentata motivazione dal giudice di primo grado - non aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello.

Non essendo sopravvenuto nel giudizio di appello alcun mutamento della situazione fattuale, la Corte territoriale non ha affrontato la questione, ritenendo evidentemente condivisibile, sul punto, la decisione del primo giudice.

Trattandosi di motivo non specificamente devoluto, non rileva che l'appellante si fosse limitato a richiedere il beneficio nelle conclusioni del gravame, senza argomentare le ragioni per cui si riteneva erronea la decisione del primo giudice, ciò che viene per la prima volta fatto soltanto con il ricorso per cassazione.

Ed invero, questa Corte ha già affermato il condivisibile principio giusta il quale è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).

Né vale l'argomento speso nella citata memoria conclusiva, ove si è richiamata la recente decisione resa da questa Corte nella sua più autorevole composizione in un particolare caso in cui la possibilità della sospensione condizionale della pena era sorta per la prima volta nel giudizio di appello, essendosi ridotta la pena inflitta in primo grado nei limiti previsti dall'art. 163, primo comma, cod. pen.

Questa pronuncia ha affermato il principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).

Ed invero, nel delimitare espressamente l'ambito della controversa questione esaminata, la motivazione di detta sentenza (§ 4.1.) precisa che «ad essa sono ovviamente estranei i casi in cui il giudice di primo o di secondo grado, anche di ufficio, abbia vagliato l'applicazione dei benefici e, segnatamente, della sospensione condizionale della pena, riconoscendola o escludendola, con conseguente facoltà della parte interessata di impugnare specificamente il corrispondente punto della decisione nel rispetto delle disposizioni generali in materia di impugnazioni».

In mancanza di specifica impugnazione, una semplice richiesta di concessione del beneficio avanzata nelle conclusioni del giudizio di appello non vale a rendere censurabile in sede di legittimità l'omessa pronuncia e non consente di proporre qui, per la prima volta, la violazione di legge non dedotta col gravame di merito.

2.2. Quanto all'articolato motivo sulla violazione di legge in materia di confisca delle somme sequestrate personalmente al ricorrente, questi parimenti ammette di non averlo proposto con il gravame di merito, reputando sufficiente la richiesta di dissequestro per la prima volta avanzata nelle conclusioni scritte rassegnate in vista della decisione d'appello.

Non trattandosi neppure, in questo caso, di una delle eccezionali ipotesi in cui, per l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., il giudice d'appello può adottare d'ufficio statuizioni su questioni estranee al devoluto, è pertanto evidente come anche questo motivo - che, peraltro, presupporrebbe una valutazione di merito sulle circostanze di fatto documentate negli allegati al ricorso - non possa essere per la prima volta dedotto in sede di legittimità, né può al proposito richiamarsi l'eccezionale potere-dovere di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nàto a Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale per mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000, con conseguente omessa declaratoria d'intervenuta prescrizione. Si lamenta, in particolare, che il ricorrente aveva erroneamente indicato in dichiarazione versamenti periodici IVA in misura superiore a quelli effettuati, sicché egli risultava in effetti debitore di un residuo d'imposta, anziché creditore, come indicato in dichiarazione. Tale condotta, tuttavia, era priva del requisito dell'insidiosità e non aveva dato luogo a violazioni contabili, non avendo avuto l'autorità di controllo alcuna difficoltà, attraverso la verifica automatizzata dei versamenti, a riscontrare la discrepanza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato in acconto. Si trattava dunque, al più, di un omesso versamento d'imposta e non già di una dichiarazione infedele. 3. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. per omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata nelle conclusioni dell'atto di appello. Il ricorrente argomenta le ragioni per cui doveva ritenersi erronea la negazione del beneficio avvenuta in primo grado. 4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 con riguardo alla confisca di quanto sequestrato personalmente al ricorrente, essendo stata disposta la confisca diretta - preceduta da sequestro - di una somma di denaro superiore al profitto derivato dal reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che, in tema di reati tributari, i principi giurisprudenziali in materia di falso innocuo o grossolano non trovano applicazione in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale, da cui discende il non corretto calcolo dell'imposta e la sua mancata corresponsione, non richiede alcun carattere ingannatorio, essendo sufficiente che sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 8969 del 07/11/2019, dep. 2020, Cesina, Rv. 278634). Non rileva, dunque, che la falsa indicazione concernente versamenti IVA in acconto superiori a quelli effettivi sarebbe stata agevolmente riscontrabile sulla base dei dati in possesso della pubblica amministrazione. Per altro verso, contrariamente a quanto allega il ricorrente, il delitto contestato, come chiaramente emerge dalla formulazione della fattispecie, non richiede il compimento di condotte fraudolente nelle scritture contabili, rilevando esclusivamente l'infedeltà della dichiarazione fiscale (non vengono peraltro in rilievo, e il ricorrente neppure lo allega, le ipotesi richiamate nel comma 1-bis della fattispecie incriminatrice). Essendo dunque corretta la qualificazione giuridica del fatto quale contestata e ritenuta dal provvedimento impugnato - in questa sede non censurata per altre ragioni - è per contro evidente come lo stesso non sia invece riconducibile all'evocata fattispecie di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, posto che dalla (falsa) dichiarazione presentata non risultava un debito IVA. Ed invero, il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente (Sez. 3, n. 38487 del 21/04/2016, Reale, Rv. 268012) e, pertanto, la fattispecie non è integrata qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario (Sez. 3, n. 40361 del 19/09/2012, Facecchia, Rv. 253680). 2. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi unitariamente, sono inammissibili, giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazioni di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non specificamente dedotte nei motivi d'appello. 2.1. Quanto alla sospensione condizionale della pena, è lo stesso ricorrente, nella memoria conclusiva di replica alla requisitoria del Procuratore generale che tale causa di inammissibilità ha rilevato, ad ammettere che la mancata concessione della sospensione condizionale della pena - affrontata e disattesa con argomentata motivazione dal giudice di primo grado - non aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello. Non essendo sopravvenuto nel giudizio di appello alcun mutamento della situazione fattuale, la Corte territoriale non ha affrontato la questione, ritenendo evidentemente condivisibile, sul punto, la decisione del primo giudice. Trattandosi di motivo non specificamente devoluto, non rileva che l'appellante si fosse limitato a richiedere il beneficio nelle conclusioni del gravame, senza argomentare le ragioni per cui si riteneva erronea la decisione del primo giudice, ciò che viene per la prima volta fatto soltanto con il ricorso per cassazione. Ed invero, questa Corte ha già affermato il condivisibile principio giusta il quale è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). Né vale l'argomento speso nella citata memoria conclusiva, ove si è richiamata la recente decisione resa da questa Corte nella sua più autorevole composizione in un particolare caso in cui la possibilità della sospensione condizionale della pena era sorta per la prima volta nel giudizio di appello, essendosi ridotta la pena inflitta in primo grado nei limiti previsti dall'art. 163, primo comma, cod. pen. Questa pronuncia ha affermato il principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Ed invero, nel delimitare espressamente l'ambito della controversa questione esaminata, la motivazione di detta sentenza (§ 4.1.) precisa che «ad essa sono ovviamente estranei i casi in cui il giudice di primo o di secondo grado, anche di ufficio, abbia vagliato l'applicazione dei benefici e, segnatamente, della sospensione condizionale della pena, riconoscendola o escludendola, con conseguente facoltà della parte interessata di impugnare specificamente il corrispondente punto della decisione nel rispetto delle disposizioni generali in materia di impugnazioni». In mancanza di specifica impugnazione, una semplice richiesta di concessione del beneficio avanzata nelle conclusioni del giudizio di appello non vale a rendere censurabile in sede di legittimità l'omessa pronuncia e non consente di proporre qui, per la prima volta, la violazione di legge non dedotta col gravame di merito. 2.2. Quanto all'articolato motivo sulla violazione di legge in materia di confisca delle somme sequestrate personalmente al ricorrente, questi parimenti ammette di non averlo proposto con il gravame di merito, reputando sufficiente la richiesta di dissequestro per la prima volta avanzata nelle conclusioni scritte rassegnate in vista della decisione d'appello. Non trattandosi neppure, in questo caso, di una delle eccezionali ipotesi in cui, per l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., il giudice d'appello può adottare d'ufficio statuizioni su questioni estranee al devoluto, è pertanto evidente come anche questo motivo - che, peraltro, presupporrebbe una valutazione di merito sulle circostanze di fatto documentate negli allegati al ricorso - non possa essere per la prima volta dedotto in sede di legittimità, né può al proposito richiamarsi l'eccezionale potere-dovere di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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