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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06392/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per travisamento probatorio degli elementi istruttori a discarico e l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante l'ascrivibilità del prevenuto alle condotte truffaldine oggetto di contestazione e pag. 3 sui motivi ostativi alla concessione dell'invocato beneficio, tenuto conto delle modalità del fatto, del profitto conseguito e dei molteplici precedenti penali, specifici e gravi, dai quali è attinto il Bonotto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per travisamento probatorio degli elementi istruttori a discarico e l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante l'ascrivibilità del prevenuto alle condotte truffaldine oggetto di contestazione e pag. 3 sui motivi ostativi alla concessione dell'invocato beneficio, tenuto conto delle modalità del fatto, del profitto conseguito e dei molteplici precedenti penali, specifici e gravi, dai quali è attinto il Bonotto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 06392/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris