CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 30/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in data 08/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna di questi per i reati di cui agli artt. 628, terzo comma, n. 1), e 648 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che censurano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate, di mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. e di determinazione della pena, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01), sono meramente riproduttivi di profili di Censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in regime di equivalenza e pag. 3 della stessa sentenza sulla non concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.) e che la lagnanza inerente al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, con riferimento alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è anche manifestamente infondata perché in palese contrasto con il dato normativo, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. Ritenuto inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), evenienza che non ricorre nel caso di specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle