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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2022

Cassazione n. 46910/2022

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seMite le conclusioni del PG L ..M.A.A4 c12.4a._ c-43-t-tcet1)-.3 Xsk O otkf XeC1)-(13-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bologna - in sede esecutiva - con ordinanza resa in data 21 dicembre 2021 ha disposto la revoca del beneficio della pena sospesa, già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 25 giugno 2014, irrevocabile il 18 settembre 2018. 1.1 II motivo della revoca è nella avvenuta emissione in data 25 marzo 2014 di altra sentenza di .condanna (divenuta irrevocabile in data 2 aprile 2014) con applicazione di pena per anni due di reclusione ed euro 400 di multa .

La Corte di appello, in motivazione, precisa che il certificato penale acquisito in sede di trattazione del giudizio di primo grado (che ha condotto alla decisione del 25 giugno 2014) era 'nullo'.

La decisione di precedente condanna risulta - invece - annotata nel certificato penale acquisito per il giudizio di secondo grado.

Ciò posto, la Corte di Appello ritiene che la conoscibilità del precedente da parte del giudice di secondo grado non sia ostativa alla revoca del beneficio, non essendosi detto giudice pronunziato in alcun modo sul punto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Nell'atto di ricorso si evidenzia, in particolare, che l'avvenuta acquisizione - in secondo grado - del certificato penale aggiornato (da cui risultava la precedente condanna) era da ritenersi fatto processuale ostativo alla revoca da parte del giudice della esecuzione.

Ciò perché ritenere possibile, in simile caso, la revoca da parte del giudice della esecuzione sarebbe in contrasto con i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 37345 del 23.4.2015.

Si cita, in proposito, un arresto rappresentato da sez.

V n. 23133 del 2020, teso ad affermare la doverosità della revoca del beneficio da parte del giudice di secondo grado e la conseguente preclusione nell'ipotesi di mancato esercizio di siffatto potere.

In senso contrario a tale orientamento il ricorrente non ignora l'avvenuta emissione di decisioni da parte della Prima Sezione, ma ritiene preferibile - in rapporto ai principi affermati dalle Sezioni Unite - il principio espresso da Sez.

V n. 23133 del 2020.Inoltre si rappresenta che anche nel giudizio di primo grado era emersa la pendenza del diverso procedimento e la intervenuta condanna, aspetto segnalato al giudice della esecuzione con specifica memoria. 2.2 Sulla questione in diritto esposta nel ricorso è stata depositata memoria aggiuntiva (del 19 luglio 2022), con cui il ricorrente insta per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Preliminarmente, va precisato che nessun concreto rilievo può essere attribuito alla parte della doglianza relativa alla conoscenza di fatto, da parte del giudice di primo grado (nel procedimento che ha visto concessa la pena sospesa revocata), della pendenza del diverso procedimento, proprio in ragione dei principi di diritto affermati da Sez. li, n. 37345 del 23.4.2015, Longo, rv 264381.

In detta decisione si è infatti affermato che ad essere ostativa alla revoca in executivis è esclusivamente la conoscenza «documentale» della decisione ostativa (intendendosi per tale ciò che risulta dal certificato del casellario giudiziale), ed è pacifico che il certificato penale acquisito dal giudice di primo grado fosse, all'epoca, 'neutro' . 3.2 Quanto al tema - in diritto - della mancata revoca della pena sospesa da parte del giudice di secondo grado (in possesso di certificato penale aggiornato) e della esistenza - o meno - in ipotesi di omessa pronunzia, del potere di revoca in sede esecutiva, il Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso da Sez. n. 39190 del 9.7.2021, rv 282076 e da Sez.

I, n. 24103 del 8.4.2021, rv 281432, non reputando necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte (in rapporto a quanto affermato da Sez.

V, n. 23133 del 9.7.2020, rv 279906). 3.3 Va sul punto precisato quanto segue: a) La citata decisione delle Sezioni Unite Longo fa applicazione di un principio generale dell'ordinamento, rappresentato dalla preclusione processuale.

In particolare la ratio decidendi si direziona verso la constatazione per cui l'errore di giudizio (applicazione del beneficio in presenza di causa ostativa nota al giudice della cognizione) non può essere emendato in sede esecutiva ma va dedotto - dal soggetto interessato - attraverso i mezzi di impugnazione consentiti : [..] Per integrare il requisito negativo del novum la carenza di considerazione espressa del dato da parte del giudice costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente.

Occorre, altresì, che il dato non abbia costituito neppure oggetto di valutazione implicita.

Per vero, se - e con specifico riguardo alla materia in esame - la causa ostativa alla concessione del beneficio risulti documentata in atti e sia, quindi, oggettivamente compresa nel perimetro dell'oggetto dello scrutinio del giudice della cognizione, il dato (esistente ex actis), del quale sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, non è suscettibile di essere ricondotto nell'ambito dei nova.

Gli è che la previsione di uno specifico mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei termini e delle forme relative) consente - in virtù del postulato della intrinseca coerenza e logicità dell'ordinamento - di stabilire con nettezza la linea di confine dei nova nel senso che, laddove si configura la acquiescenza, resta simmetricamente esclusa la possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto colla impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato l'effetto della preclusione stessa [..]; b) l'errore di giudizio in tema di applicazione della pena sospesa, dovuto alla (2-11 esistenza in actis di ragioni ostative, è pertanto attribuibile alla condotta del giudicante che ha concesso il beneficio, identificabile nel caso oggetto di scrutinio (come di regola) nel giudice di primo grado ; c) nel caso in esame è pacifico che nessun errore di giudizio è stato commesso dal giudice che ha concesso la pena sospesa, in ragione della 'negatività' del certificato penale illo tempore acquisito.

Nessuna impugnazione doveva essere introdotta, pertanto, dal pubblico ministero, sul punto, avverso la prima decisione. 3.4 Sostiene tuttavia il ricorrente che la conoscibilità - per avvenuta annotazione della sentenza di condanna pronunziata in diverso procedimento - da partecfella Corte di Appello (investita da atto di impugnazione del solo condannato) avrebbe reso emendabile l'errore e «consumato» il potere di revoca, citando quanto deciso da Sez.

V, n. 23133 del 2020, già citata.

In tale arresto si è affermato che la possibilità per il giudice di secondo grado di revocare il beneficio - anche di ufficio rende la questione 'trattata in cognizione' e, pertanto, preclusa in sede esecutiva.

Tuttavia, come è stato già osservato da questa Prima Sezione negli arresti citati in premessa (in particolare Sez.

In. 24103/2021), la natura del potere 'di ufficio' di procedere alla revoca della pena sospesa illegalmente concessa da parte della Corte di Appello rende il mancato esercizio di siffatto potere non idoneo a determinare alcuna preclusione processuale, trattandosi "[..] dell'esercizio di un potere che è facoltativo ed esercitatile in via concorrente ed autonoma rispetto a quello analogo conferito in via generale al giudice dell'esecuzione dall'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen..

La natura eventuale della decisione di revoca è, dunque, svincolata dall'effetto devolutivo tipico del giudizio di appello, sicchè la sua omissione non è censurabile con uno specifico mezzo di impugnazione, ma trova rimedio grazie alla competenza autonoma del giudice dell'esecuzione [..] In altre parole l'oggetto dei giudizio di secondo grado, correlato all'effetto devolutivo della impugnazione di cui all'art.597 cod.proc.pen.,non ricomprende (in caso di mancata impugnazione della parte pubblica con cui si deduca il tema) l'errore di applicazione della pena sospesa e ciò impedisce di ritenere il mancato esercizio di un potere surrogatorio - da parte del giudice di secondo grado - fonte di una preclusione processuale derivante dal giudicato.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna ex lege del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seMite le conclusioni del PG L ..M.A.A4 c12.4a._ c-43-t-tcet1)-.3 Xsk O otkf XeC1)-(13-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bologna - in sede esecutiva - con ordinanza resa in data 21 dicembre 2021 ha disposto la revoca del beneficio della pena sospesa, già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 25 giugno 2014, irrevocabile il 18 settembre 2018. 1.1 II motivo della revoca è nella avvenuta emissione in data 25 marzo 2014 di altra sentenza di .condanna (divenuta irrevocabile in data 2 aprile 2014) con applicazione di pena per anni due di reclusione ed euro 400 di multa . La Corte di appello, in motivazione, precisa che il certificato penale acquisito in sede di trattazione del giudizio di primo grado (che ha condotto alla decisione del 25 giugno 2014) era 'nullo'. La decisione di precedente condanna risulta - invece - annotata nel certificato penale acquisito per il giudizio di secondo grado. Ciò posto, la Corte di Appello ritiene che la conoscibilità del precedente da parte del giudice di secondo grado non sia ostativa alla revoca del beneficio, non essendosi detto giudice pronunziato in alcun modo sul punto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Nell'atto di ricorso si evidenzia, in particolare, che l'avvenuta acquisizione - in secondo grado - del certificato penale aggiornato (da cui risultava la precedente condanna) era da ritenersi fatto processuale ostativo alla revoca da parte del giudice della esecuzione. Ciò perché ritenere possibile, in simile caso, la revoca da parte del giudice della esecuzione sarebbe in contrasto con i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 37345 del 23.4.2015. Si cita, in proposito, un arresto rappresentato da sez. V n. 23133 del 2020, teso ad affermare la doverosità della revoca del beneficio da parte del giudice di secondo grado e la conseguente preclusione nell'ipotesi di mancato esercizio di siffatto potere. In senso contrario a tale orientamento il ricorrente non ignora l'avvenuta emissione di decisioni da parte della Prima Sezione, ma ritiene preferibile - in rapporto ai principi affermati dalle Sezioni Unite - il principio espresso da Sez. V n. 23133 del 2020.Inoltre si rappresenta che anche nel giudizio di primo grado era emersa la pendenza del diverso procedimento e la intervenuta condanna, aspetto segnalato al giudice della esecuzione con specifica memoria. 2.2 Sulla questione in diritto esposta nel ricorso è stata depositata memoria aggiuntiva (del 19 luglio 2022), con cui il ricorrente insta per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Preliminarmente, va precisato che nessun concreto rilievo può essere attribuito alla parte della doglianza relativa alla conoscenza di fatto, da parte del giudice di primo grado (nel procedimento che ha visto concessa la pena sospesa revocata), della pendenza del diverso procedimento, proprio in ragione dei principi di diritto affermati da Sez. li, n. 37345 del 23.4.2015, Longo, rv 264381. In detta decisione si è infatti affermato che ad essere ostativa alla revoca in executivis è esclusivamente la conoscenza «documentale» della decisione ostativa (intendendosi per tale ciò che risulta dal certificato del casellario giudiziale), ed è pacifico che il certificato penale acquisito dal giudice di primo grado fosse, all'epoca, 'neutro' . 3.2 Quanto al tema - in diritto - della mancata revoca della pena sospesa da parte del giudice di secondo grado (in possesso di certificato penale aggiornato) e della esistenza - o meno - in ipotesi di omessa pronunzia, del potere di revoca in sede esecutiva, il Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso da Sez. n. 39190 del 9.7.2021, rv 282076 e da Sez. I, n. 24103 del 8.4.2021, rv 281432, non reputando necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte (in rapporto a quanto affermato da Sez. V, n. 23133 del 9.7.2020, rv 279906). 3.3 Va sul punto precisato quanto segue: a) La citata decisione delle Sezioni Unite Longo fa applicazione di un principio generale dell'ordinamento, rappresentato dalla preclusione processuale. In particolare la ratio decidendi si direziona verso la constatazione per cui l'errore di giudizio (applicazione del beneficio in presenza di causa ostativa nota al giudice della cognizione) non può essere emendato in sede esecutiva ma va dedotto - dal soggetto interessato - attraverso i mezzi di impugnazione consentiti : [..] Per integrare il requisito negativo del novum la carenza di considerazione espressa del dato da parte del giudice costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre, altresì, che il dato non abbia costituito neppure oggetto di valutazione implicita. Per vero, se - e con specifico riguardo alla materia in esame - la causa ostativa alla concessione del beneficio risulti documentata in atti e sia, quindi, oggettivamente compresa nel perimetro dell'oggetto dello scrutinio del giudice della cognizione, il dato (esistente ex actis), del quale sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, non è suscettibile di essere ricondotto nell'ambito dei nova. Gli è che la previsione di uno specifico mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei termini e delle forme relative) consente - in virtù del postulato della intrinseca coerenza e logicità dell'ordinamento - di stabilire con nettezza la linea di confine dei nova nel senso che, laddove si configura la acquiescenza, resta simmetricamente esclusa la possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto colla impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato l'effetto della preclusione stessa [..]; b) l'errore di giudizio in tema di applicazione della pena sospesa, dovuto alla (2-11 esistenza in actis di ragioni ostative, è pertanto attribuibile alla condotta del giudicante che ha concesso il beneficio, identificabile nel caso oggetto di scrutinio (come di regola) nel giudice di primo grado ; c) nel caso in esame è pacifico che nessun errore di giudizio è stato commesso dal giudice che ha concesso la pena sospesa, in ragione della 'negatività' del certificato penale illo tempore acquisito. Nessuna impugnazione doveva essere introdotta, pertanto, dal pubblico ministero, sul punto, avverso la prima decisione. 3.4 Sostiene tuttavia il ricorrente che la conoscibilità - per avvenuta annotazione della sentenza di condanna pronunziata in diverso procedimento - da partecfella Corte di Appello (investita da atto di impugnazione del solo condannato) avrebbe reso emendabile l'errore e «consumato» il potere di revoca, citando quanto deciso da Sez. V, n. 23133 del 2020, già citata. In tale arresto si è affermato che la possibilità per il giudice di secondo grado di revocare il beneficio - anche di ufficio rende la questione 'trattata in cognizione' e, pertanto, preclusa in sede esecutiva. Tuttavia, come è stato già osservato da questa Prima Sezione negli arresti citati in premessa (in particolare Sez. In. 24103/2021), la natura del potere 'di ufficio' di procedere alla revoca della pena sospesa illegalmente concessa da parte della Corte di Appello rende il mancato esercizio di siffatto potere non idoneo a determinare alcuna preclusione processuale, trattandosi "[..] dell'esercizio di un potere che è facoltativo ed esercitatile in via concorrente ed autonoma rispetto a quello analogo conferito in via generale al giudice dell'esecuzione dall'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.. La natura eventuale della decisione di revoca è, dunque, svincolata dall'effetto devolutivo tipico del giudizio di appello, sicchè la sua omissione non è censurabile con uno specifico mezzo di impugnazione, ma trova rimedio grazie alla competenza autonoma del giudice dell'esecuzione [..] In altre parole l'oggetto dei giudizio di secondo grado, correlato all'effetto devolutivo della impugnazione di cui all'art.597 cod.proc.pen.,non ricomprende (in caso di mancata impugnazione della parte pubblica con cui si deduca il tema) l'errore di applicazione della pena sospesa e ciò impedisce di ritenere il mancato esercizio di un potere surrogatorio - da parte del giudice di secondo grado - fonte di una preclusione processuale derivante dal giudicato. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna ex lege del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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