CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 27127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4867/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 01823960560, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 01633410558, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 767/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal l.r.p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il