CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 43069/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 15 novembre 2019, la corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Velletri datata 30-5-20219, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di minaccia e danneggiamento allo stesso contestati ai capi a) e b) della rubrica irrogando al predetto la pena di mesi 6, giorni 5 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con distinti motivi, ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. sulla sussistenza del fatto in relazione all'incertezza del tempus commissi delicti; - insussistenza del male ingiusto prospettato quanto alla imputazione di minaccia di cui al capo a); - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alle considerazioni in punto di elemento soggettivo e di relative inferenze del vizio parziale di mente riconosciuto in capo al ricorrente; - vizio di motivazione quanto alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi paiono manifestamente infondati ovvero reiterativi di questioni già devolute all'esame della corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte. Quanto al primo motivo, non sussiste alcuna indeterminatezza nella individuazione della condotta contestata posto che, la sentenza di appello, fa espresso e specifico riferimento a fatti avvenuti il 18 settembre del 2016 quando intervenuti i Carabinieri rinvenivano il portone della vittima distrutto. Data questa che si rinviene anche nella lettura del capo di imputazione, così che alcuna indeterminatezza appare sussistere. In relazione alla minaccia con l'arma valgono poi le dichiarazioni della teste Moretti, zia dell'imputato la quale riferiva le circostanze di fatto conformemente valutate dai giudici di merito. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che, la corte di appello, da contezza di come la pistola venisse usata per minacciare i familiari e tale utilizzo manifesta certamente la prospettazione di un male ingiusto essendo la capacità intimidatoria, insita nella idoneità offensiva dell'oggetto mostrato, idoneo ad attentare all'incolumità altrui. Il terzo motivo reitera questioni già devolute all'analisi della corte di appello che ha adeguatamente spiegato come il vizio parziale di mente non sia incompatibile con il dolo, mentre nessun rilievo assumono certamente i motivi a delinquere prospettati nel ricorso e relativi a supposte insofferenze nei confronti dei familiari. Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente (Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, Rv. 262151 - 01). L'applicazione del sopraesposto principio al caso in esame comporta affermare la manifesta non fondatezza della doglianza in punto non compatibilità tra dolo e vizio parziale di mente. Infine, avuto riguardo alla determinazione della pena in misura prossima ai minimi edittali per il reato di danneggiamento, certamente sufficienti appaiono i richiami alla personalità del reo ed all'entità dei fatti posto che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che alcuna motivazione particolare è richiesta nei casi in cui la sanzione inflitta sia prossima alla pena base prevista per il reato per cui si procede. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 12 ottobre 2021 IL 1ONSIGLIERE ST. D [OSCURATO:PERSONA] bue) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]