CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 luglio 1991
Cassazione n. 18008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LOCRInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1991 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente alla trasmissione degli atti al P.M.;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, all'esito dell'udienza di discussione, il Tribunale di Locri ha disposto la trasmissione alla locale Procura della repubblica degli atti relativi al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 (violenza sulle cose) e n. 7 (cose esposte a pubblica fede), cod. pen.. Ad avviso del Tribunale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, diversamente da quanto contestato nel capo di imputazione, risultavano rinvenuti un numero inferiore di tronchi di faggio (n. 13) nonché numerose ceppaie (n. 48) relative ad altre piante interessate da un recente taglio. Nell'ordinanza impugnata si è evidenziato che, tenuto conto del diverso numero di alberi e del rinvenimento di ulteriori ceppaie, il fatto risultava diverso e più grave rispetto a quello contestato, per cui era comprovata non solo la configurabilità del reato di furto aggravato con riferimento al numero dei tronchi mancanti in relazione alle ceppaie, ma anche il diverso e concorrente reato di danneggiamento di un nu- mero più consistente di alberi, tanto per le ceppaie indicate in sede di sopralluogo, quanto per i tronchi rinvenuti sul terreno. 2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Locri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge per abnormità del provvedimento. Si deduce l'abnormità del provvedimento, essendo stata disposta un'indebita re- gressione del procedimento, senza pronunciarsi sul reato oggetto dell'originaria con- testazione (tentato furto aggravato di 15 faggi). Il giudice avrebbe dovuto pronun- ciarsi in ordine al reato contestato e trasmettere gli atti per i nuovi fatti ravvisati all'esito dell'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che è abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente a tale fatto ulteriore ed autonomo, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato (Sez. 3, n. 31835 del 4/5/2018, Mastroddi, Rv. 273696 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione deh procedimento ritenendo non già la sus- sistenza di un fatto diverso, ma l'insussistenza dell'originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizza- zione delle opere contestate; Sez. 4. n. 17213 del 09/03/2017, Lanceni, Rv. 269459 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale che, in un procedimento per guida in stato di ebbrezza nel corso del quale era emerso che l'imputato si era rifiutato di sottoporsi al secondo accertamento del tasso alcolemico, aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M. ritenendo che tale ulteriore condotta configura50_ una modifica dell'originaria imputazione anziché un fatto nuovo ed autonomo da sottoporre ad ulteriore giudizio; Sez. 2. n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv. 266836, in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch'esso di provenienza furtiva, la Corte ha rite- nuto abnorme la riqualificazione dell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato). Nel corso o all'esito di un processo possono aversi due diverse evenienze, che comportano due sviluppi dibattimentali diversi. Il primo caso è quello in cui il fatto-reato come emerso dal processo sia diverso da quello disegnato dal capo d'imputazione. Deve trattarsi di un fatto storico diverso e non di una diversa qualificazione giu- ridica di quello indicato in imputazione che, come appena visto è consentita al giudice ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. Analogamente l'organo giudicante procederà, ai sensi del terzo comma della norma appena citata in tutti i casi in cui il P.M. dovesse avere effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2 cod. proc. pen.. In tali casi il Giudice, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., trasmet- terà con ordinanza gli atti al P.M., senza che debba pronunciare sentenza. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non può trasmettere gli atti al P.M. sul rilievo della diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente assolvere da quest'ul- timo l'imputato, perché i due provvedimenti contestualmente emessi si porrebbero in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi la diversità del fatto, a disporre la trasmis- sione degli atti al P.M., lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determina- zione di quest'ultimo (Sez. 6. n. 9743 del 21/01/2004, Polidori, Rv. 229209; Sez. 6, n. 5805 del 23/03/1995, Dassogno, Rv. 201683). Anche la successiva giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui, una volta accertata la diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale rispetto a quello enunciato nel decreto che dispone il giudizio, va disposta la trasmissione degli atti al P.M., senza la contestuale assolu- zione, per insussistenza, dal fatto contestato, che si porrebbe in insanabile contrad- dizione con l'ordinanza finalizzata all'esercizio dell'azione penale (Sez. 5, n. 34555 del 22/4/2010, Colazzo, Rv. 2481611, in un caso in cui il Tribunale aveva ritenuto configurabile il delitto di violenza privata nel fatto contestato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). Per disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al P.M. occorre che il fatto, diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contesta- zione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, possa dirsi accertato e non semplicemente prospettato da una delle parti. 1.1. Al riguardo, va ricordato che per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sosti- tuisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri un'imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che pre- senti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essen- ziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo violato detto principio per effetto della affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al fatto di acquisto di una busta di cocaina dietro corrispettivo di denaro, ritenuto "fatto nuovo" rispetto a quello contestato di concorso nell'importazione dal Messico di 3,5 kg di cocaina; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928). Occorre altresì precisare che si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione origina- ria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha nessuna possibilità di effettiva difesa; la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. presuppone, invece, un fatto in relazione al quale le emergenze dibattimentali rendano necessaria soltanto una pun- tualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato o dei suoi riferi- menti spazio-temporali; ga nozione di fatto "diverso", adottata nella citata norma, deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio; mentre la locuzione ''fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio", di cui al successivo art. 518 cod. proc. pen., concerne un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento, rispetto a quello originariamente contestato (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Carelli, Rv. 208935). 2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il provvedimento impugnato va considerato abnorme, dal punto di vista funzionale. La restituzione degli atti al P.M. ex art. 521 cod. proc. pen., non è stata deter- minata dall'ipotesi di un fatto diverso da quello contestato per circostanze di luogo o di tempo o per modalità difformi da quelle descritte nell'imputazione. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che il reato di tentato furto aggravato riguardava un numero inferiore di tronchi di faggio rispetto a quelli formanti oggetto dell'origi- naria contestazione (13 e non 15) nonché 48 ceppaie non indicate nel capo di impu- tazione. Il Tribunale, senza pronunciarsi nel merito, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. sulla base della "maggiore gravità del fatto", in violazione delle disposi- zioni di cui agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., configurando il diverso reato di dan- neggiamento. In tal modo, l'organo giudicante ha imposto un'indebita regressione all'intero procedimento per la contestazione, già oggetto di esercizio dell'azione penale, pro- vocando indebitamente una stasi procedimentale non risolvibile coi rimedi procedurali consueti. Il Tribunale, una volta raggiunta la convinzione fondata sull'istruttoria di- battimentale rispetto all'insussistenza di dette contestazioni, avrebbe dovuto trarre le naturali conseguenze pronunciando la relativa sentenza in modo da consentire an- che un'eventuale impugnazione al pubblico ministero. Va quindi ribadito che "è ab- norme il provvedimento con cui il Giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato" (Sez. 4, n. 17213 del 09/03/2017, P.M. in proc. Lanceni, Rv. 269459). In particolare, in base alla scarna motivazione dell'ordinanza impugnata non sembrano emergere ragioni per disporre la restituzione degli atti al P.M., in relazione ai tronchi di faggio, vicenda apparsa all'organo giudicante maggiormente circoscritta rispetto a quella originariamente contestata (è ipotizzata, all'esito del dibattimento, la configurabilità del reato di tentato furto aggravato di 13 tronchi di faggio anziché 15), per cui il Tribunale poteva sicuramente assumere la propria decisione.Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmis- sione degli atti al Tribunale di Locri per l'ulteriore corso, ai fini di una rìvalutazione complessiva della vicenda criminosa alla luce dei principi sopra esposti e delle modi- fiche in tema di procedibilità dei reati disposte dal d.lvo 10 ottobre 2022, n. 150, non emergendo dagli atti se la persona offesa aveva presentato querela. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impug