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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09828/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO .[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa in data 16/09/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 26/10/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa.

Considerato che il primo motivo con il quale si deduce difetto di motivazione integra una completa rivalutazione in senso alternativo di elementi di prova non consentiti nel giudizio di legittimità a fronte di una doppia conforme di responsabilità circa la sussistenza degli artifizi e raggiri nella condotta posta in essere dall'imputato nella organizzazione del viaggio adeguatamente esposti dalla motivazione della sentenza impugnata alle pagg. 4-5 della motivazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta difetto di motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche reitera doglianze già adeguatamente confutate dalla corte di appello con motivazione incensurabile esposte a pag. 6 in relazione ai precedenti a carico dell'imputato ed alla gravità del danno procurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO .[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa in data 16/09/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 26/10/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. Considerato che il primo motivo con il quale si deduce difetto di motivazione integra una completa rivalutazione in senso alternativo di elementi di prova non consentiti nel giudizio di legittimità a fronte di una doppia conforme di responsabilità circa la sussistenza degli artifizi e raggiri nella condotta posta in essere dall'imputato nella organizzazione del viaggio adeguatamente esposti dalla motivazione della sentenza impugnata alle pagg. 4-5 della motivazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta difetto di motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche reitera doglianze già adeguatamente confutate dalla corte di appello con motivazione incensurabile esposte a pag. 6 in relazione ai precedenti a carico dell'imputato ed alla gravità del danno procurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09828/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris