CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesi dall'avvocatoAntonio Rappazzo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ifis [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, TirabassiSimona, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4566/2025 depositatail 17/07/2025.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 20792/2025Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12050/2026Data pubblicazione 30/04/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e stante l’indefensio delle parti intimate (che,peraltro hanno anche accettato la rinuncia). P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]