CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 39200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIAMPIERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e incompletezza e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] iI ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 1. Il provvedimento impugnato è stato notificato ai difensori e all'indagato rispettivamente il 13 maggio e il 14 maggio 2022; il ricorso è pervenuto alla Cancelleria del Tribunale del riesame di Messina il 7 giugno 2022. Il ricorso è stato depositato il precedente 23 maggio 2022 presso la Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ma la data del deposito non può essere considerata efficace ai fini della tempestività del ricorso: in effetti, come definitivamente statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). In forza dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata de plano, senza fissazione di udienza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 settembre 2022 Il Consigliere estensore I