CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 43758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello diNapoli, con sentenza in data11/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale diNapoli de125/02/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneal reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento psicologico del reato; II) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod proc. pen. in relazione agli artt. 648, secondo comma, e 62 numero 4) cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondate e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici ed esauriente disamina dei dati probatori. Ed infatti, la Corte di appello ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione ed ha conseguentemente rigettato la richiesta derubricazione nell'ipotesi contravvenzionale, valorizzando negativamente non solo il comportamento dell'imputato (che, alla vista delle forze dell'ordine, si dava alla fuga), ma anche la natura e le condizioni della merce (beni informatici e fotografici, usati ed in parte smontati) nonché la mancanza da parte del prevenuto di spiegazioni alternative in riferimento all'origine dei beni in suo possesso. In tal modo, la Corte territoriale si è anche conformata al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897), secondo il quale per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. La prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede e, dunque, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi (Sez. U., n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Non si deroga, in tal modo, ai principi in tema di onere della prova né si reca vulnus alcuno alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa. D'altro canto, l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della 1 A , cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), ovverosia quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa che, invece, connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 2211112007 ,Lapertosa, Rv. 238515). Nel caso di specie, la ricezione di beni informatici e fotografici, in parte smontati, da soggetto non meglio identificato, la fuga e l'omessa indicazione di attendibile spiegazione alternativa sono fattori certamente sintomatici del dolo - quanto meno eventuale - di ricettazione ed escludono la qualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale. Quanto alle censure riguardanti il vizio motivazionale avente ad oggetto la fuga del prevenuto, le stesse mirano ad una valutazione delle risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità né possono rilevare nella forma del cd. travisamento della prova, non trattandosi di fatto decisivo alla luce degli ulteriori elementi già richiamati e da soli sufficienti a provare la sussistenza del dolo. Le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, prive di concreta specificità e pertinenza censoria, sono generiche in quanto il ricorrente non indica gli elementi di fatto a sostegno dell'applicabilità delle invocate attenuanti, né si confronta con le molteplici ragioni reiettive valorizzate dal giudice del merito con argomentazione logico giuridica esente da criticità giustificative. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter concedere l'attenuant ella particolare tenuità del fattn ragione non solo dell ravità desunta dalla modalità della condotta dell'imputato (che si dava alla fuga al momento del controllo della P.G.) e della personalità del reo (gravato da numerosi precedenti penali), ma anche alla luce del valore economico dei beni ricettati (considerato non esiguo per quantità, notorietà dei marchi, costo elevato caratteristiche intrinseche della merce). In tal modo, il giudice del merito ha ampiamente motivato il diniego, correttamente applicando la legge penale in conformità della costante interpretazione fornita dalla giurisdizione di legittimità, a mente della quale, ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., la "particolare tenuità" va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato ed il valore economico della res (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154) e la circostanza attenuante comune della speciale tenuità del danno exart. 62, n. 4 cod. pen. può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità soltanto sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della