CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 28423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 35278-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 4 NOVEMBRE 96 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35278/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 487/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/05/2018 R.G.N. 875/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. la Corte d'appello di Bologna, in integra l e riforma di sentenza del Tribunale della stessa città, ha respinto le domande azionate da Francesco C antamessi contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A -[OSCURATO:PERSONA] AG e lo ha condannato a restituire quanto ricevuto in esecuzione della provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado (€ 108.886,70 a titolo di indennità di mancato preavviso, € 270.886,70 a titolo di indennità di fine rapporto, oltre accessori); 2. ha o sserva to la Corte , per quanto qui rileva, che sussisteva giusta causa di recesso (con assorbimento degli altri motivi di appello) da parte della banca preponente in relazione all’attività di promotore finanziario con l'incarico di A gente responsabile R ete di territorio svolta dall’originario ricorrente tra il 2007 ed il 2010, per essere stato egli partecipe , in corso di rapporto di agenzia, della compagine societaria della [OSCURATO:SOCIETA] inanza e P revidenza , in violazione del divieto (a rt 7.5 del contratto di age nzia ) di esercitare attività promozionale direttamente o indirettamente a vantaggio o nell'interesse di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività analoghe o comunque concorrenziali con quelle della preponentequale specificazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 4dello stesso contratto, e comunque in relazione a i principi generali di recedibilitàper inadempimento; 3. avverso la predetta sentenza l’agente propo ne ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la banca; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.): assume motivazione apparente in relazione al fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA]., al momento della risoluzione del mandato di agenzia, era ancora inattiva, oltre che operante in settore diverso; 2. il motivo è inammissibile; 3. può riscontr arsi motivazione apparente, ovvero manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, o motivazione perplessa od incomprensibile nei casi in cui la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 16595/2019); in queste ipotesi, il sindacato di legittimità sulla motivazione verte sulla verifica della possibile violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che a sua volta determina la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; 4. queste ipotesi non ricorrono nel caso di specie, perché la Corte territoriale ha specificamente chiarito, richiamandosi a pertinenti precedenti di legittimità, che anche la mera preordinazione di un'attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno, costituisce violazione del dovere di fedeltà; la censura in esame si concreta, pertanto, non nella deduzione di un effettivo omesso esame di un fatto storico, ma nella contrapposizione di una diversa valutazione rispetto a quella operata dalla Corte di merito, per tale motivo esterna al perimetro del giudizio di legittimità; 5. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 7.5 del contratto di agenzia 8 maggio 2007 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.): la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la circostanza che il ricorrente fosse divenuto socio della società [OSCURATO:SOCIETA]. valida giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, in quanto il contratto vietava la sola attività di promozione finanziaria e non ogni attività concorrenziale in genere; 6. il motivo non è fondato; 7. osserva la Corte che l'istituto del recesso per giustacausa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto diagenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia -in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume m aggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; n e consegue che, ai fini della legittimità delrecesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. n. 29290/2019; Cass. 11728/2014); 8. nel caso in esame il giudice del merito si è conformato ai suddetti principi, con accertamento fattuale ed ermeneutico relativo alla portata del dovere di esclusiva pattuito tra le parti nel contratto individuale, tenuto conto del fatto che l’attività di intermediazione di prodotti finanziari rientrava tanto nell’oggetto della nuova società formata dall’agente che nell’oggetto del rapporto di agenzia; 9. il ricorso deve pertan to essere respinto; 10. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza; 11. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 7.800 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma