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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 04981/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28925/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO MILANO n. 2558/2021 de- positata il 2/9/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] conveniva la società Morali C. dinanzi al Tribunale di Pavia, domandando l'accertamento della sua comproprietà al 50% della cavalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- bunale accoglieva la domanda; la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello principale della convenuta e accolto parzialmente quello incidentale dell'attrice.

Ricorre in cassazione la convenuta con quattro motivi e memoria.

Resiste l'attrice con controricorso e me- moria.

Ricorre in cassazione la convenuta con quattro motivi e memoria.

Resiste l'attrice con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. -In via preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione, il Collegio deve pronunciare l'improcedibilità del ricorso in cassazione per inosservanza dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., per le ragioni di se- guito argomentate.

L'art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti, insieme con il ri- corso debba essere depositata la copia autentica della sentenza im- pugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della pro- posizione del ricorso in cassazione.

Nel caso di specie la parte ricor- rente ha dato attonel ricorso, che la notifica della sentenza impu- gnata è avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tuttavia, non è stata rinvenuta fra questi ultimi la relazione di notifica; copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinvenuta nem- meno nel fascicolo depositato dalla part e controricorrent e , il che avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (cfr. Cass.

SU n. 10648/2017).

Infine, il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata — 2/09/2021 — e la notifica del ricorso, avvenuta il 5/11/2021, è maggiore del termine breve di sessanta giorni ex art. 325 co. 2 c.p.c., anche detratto il periodo di sospensione feriale.

Pertanto, la tempestività della propo- sizione del ricorso non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito: cfr., tra le altre, Cass. n. 11386/2019).Contrariamente alla tesi della ricorrente, a nulla rileva che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass.

SU n. 10648/2017).

Ricorrono dunque le condizioni per applicare l'indirizzo univoco e consolidato della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impu- gnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l'attestazione di un fatto processuale —l'avvenuta notificazione della sentenza — idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.

Tale dichiarazione, in quanto manifestazione dell'autorespon- sabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (cfr. Cass.

SU n. 21349/2022; Cass. n. 15832/2021, per tutte), cosicché l'effetto della mancata produzione della relata di notifica è l'improcedibilità del ri- corso, Nella memoria, la ricorrente non contesta il fatto dell'omissione — che risulta anzi implicitamente confermato dall'impostazione stessa della difesa —ma ne contesta le conseguenze giuridiche, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità sarebbe «costante nel ritenere che l'art. 369 c.p.c. non abbia natura sanzionatoria automatica» e che la mancata produzione della copia notificata non determinerebbe improcedibilità quando la Corte abbia comunque a disposizione la sentenza impugnata e non vi sia incertezza sulla tempestività dell'impugnazione.

La tesi non è compatibile con il diritto vivente: Cass.

SU n. 21349/2022 —che compendia e consolida l'orientamento formatosi sin da Cass.

SU n. 10648/2017 — afferma il contrario, precisando che la dichiarazione di avvenuta notificazione è inemendabile, che l'onere di depositare la relata sorge per il solo fatto della dichiara- zione contenuta nel ricorso e che la disponibilità della sola copia autentica della sentenza è del tutto irrilevante, essendo l'onere rife- rito specificamente alla copia munita di relata.

La ricorrente sostiene altresì che la notificazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata eseguita nei confronti di Avv. [OSCURATO:PERSONA], non domici- liatario della società Morali C., e che pertanto tale notificazione non era idonea a fare decorrere il termine breve ex artt. 285 e 170 c.p.c., con la conseguenza che l'onere documentale ex art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c. non sarebbe sorto.

Anche questo argomento non può essere accolto.

La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso costituisce – si riba- disce -un'attestazione non emendabile che produce i propri effetti a prescindere da ogni successiva valutazione della idoneità della noti- ficazione dichiarata a fare decorrere il termine breve.

Ammettere che il ricorrente possa, in sede di memoria, retrocedere rispetto a quanto affermato nel ricorso, qualificando come inefficace la notificazione ivi dichiarata, equivarrebbe a rimettere nella sua disponibilità l'applica- bilità stessa della sanzione dell'improcedibilità, vanificando la ratio pubblicistica della norma e la funzione di garanzia del giudicato for- male che essa presidia (cfr., di nuovo, Cass.

SU n. 21349/2022).

2. -La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ri- corrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del pre- sente giudizio, che liquida in €3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28925/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO MILANO n. 2558/2021 de- positata il 2/9/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] conveniva la società Morali C. dinanzi al Tribunale di Pavia, domandando l'accertamento della sua comproprietà al 50% della cavalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- bunale accoglieva la domanda; la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello principale della convenuta e accolto parzialmente quello incidentale dell'attrice. Ricorre in cassazione la convenuta con quattro motivi e memoria. Resiste l'attrice con controricorso e me- moria. Ricorre in cassazione la convenuta con quattro motivi e memoria. Resiste l'attrice con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -In via preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione, il Collegio deve pronunciare l'improcedibilità del ricorso in cassazione per inosservanza dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., per le ragioni di se- guito argomentate. L'art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti, insieme con il ri- corso debba essere depositata la copia autentica della sentenza im- pugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della pro- posizione del ricorso in cassazione. Nel caso di specie la parte ricor- rente ha dato attonel ricorso, che la notifica della sentenza impu- gnata è avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, non è stata rinvenuta fra questi ultimi la relazione di notifica; copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinvenuta nem- meno nel fascicolo depositato dalla part e controricorrent e , il che avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (cfr. Cass. SU n. 10648/2017). Infine, il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata — 2/09/2021 — e la notifica del ricorso, avvenuta il 5/11/2021, è maggiore del termine breve di sessanta giorni ex art. 325 co. 2 c.p.c., anche detratto il periodo di sospensione feriale. Pertanto, la tempestività della propo- sizione del ricorso non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito: cfr., tra le altre, Cass. n. 11386/2019).Contrariamente alla tesi della ricorrente, a nulla rileva che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass. SU n. 10648/2017). Ricorrono dunque le condizioni per applicare l'indirizzo univoco e consolidato della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impu- gnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l'attestazione di un fatto processuale —l'avvenuta notificazione della sentenza — idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. Tale dichiarazione, in quanto manifestazione dell'autorespon- sabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (cfr. Cass. SU n. 21349/2022; Cass. n. 15832/2021, per tutte), cosicché l'effetto della mancata produzione della relata di notifica è l'improcedibilità del ri- corso, Nella memoria, la ricorrente non contesta il fatto dell'omissione — che risulta anzi implicitamente confermato dall'impostazione stessa della difesa —ma ne contesta le conseguenze giuridiche, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità sarebbe «costante nel ritenere che l'art. 369 c.p.c. non abbia natura sanzionatoria automatica» e che la mancata produzione della copia notificata non determinerebbe improcedibilità quando la Corte abbia comunque a disposizione la sentenza impugnata e non vi sia incertezza sulla tempestività dell'impugnazione. La tesi non è compatibile con il diritto vivente: Cass. SU n. 21349/2022 —che compendia e consolida l'orientamento formatosi sin da Cass. SU n. 10648/2017 — afferma il contrario, precisando che la dichiarazione di avvenuta notificazione è inemendabile, che l'onere di depositare la relata sorge per il solo fatto della dichiara- zione contenuta nel ricorso e che la disponibilità della sola copia autentica della sentenza è del tutto irrilevante, essendo l'onere rife- rito specificamente alla copia munita di relata. La ricorrente sostiene altresì che la notificazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata eseguita nei confronti di Avv. [OSCURATO:PERSONA], non domici- liatario della società Morali C., e che pertanto tale notificazione non era idonea a fare decorrere il termine breve ex artt. 285 e 170 c.p.c., con la conseguenza che l'onere documentale ex art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c. non sarebbe sorto. Anche questo argomento non può essere accolto. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso costituisce – si riba- disce -un'attestazione non emendabile che produce i propri effetti a prescindere da ogni successiva valutazione della idoneità della noti- ficazione dichiarata a fare decorrere il termine breve. Ammettere che il ricorrente possa, in sede di memoria, retrocedere rispetto a quanto affermato nel ricorso, qualificando come inefficace la notificazione ivi dichiarata, equivarrebbe a rimettere nella sua disponibilità l'applica- bilità stessa della sanzione dell'improcedibilità, vanificando la ratio pubblicistica della norma e la funzione di garanzia del giudicato for- male che essa presidia (cfr., di nuovo, Cass. SU n. 21349/2022). 2. -La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ri- corrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del pre- sente giudizio, che liquida in €3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ri
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