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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17906/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tornambè del Foro di Sciacca,che ha indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 1225, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia il 12.2.2019, e pubblicata il 28.2.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] di finanza svolgeva verifiche fiscali relative a più annid’imposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], istituendo il contraddittorio eNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026recependo anche alcuni suoi rilievi (ric., p. 2), e provvedeva pure adindagini sui suoi conti correnti bancari, giungendo alla conclusione cheaveva svolto attività d’impresa conseguendo redditi non dichiarati.

All’esitonotificava al contribuente [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione.

L’Agenziadelle Entrate, recepiti gli esiti delle verifiche effettuate dai Militari,notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.

RJ001VS00276,avente ad oggetto maggiori imposte per Irpef, Iva ed Irap, con riferimentoall’anno 2004, richiedendo tributi per un valore dichiarato di Euro1.339.738,00.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Agrigento che lo accoglieva, ritenendo nonprovato che il contribuente avesse svolto attività d’impresa, ed annullaval’avviso di accertamento.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia che, confermando i propriprecedenti relativi ai rapporti tra le stesse parti con riferimento agli annid’imposta 2005 e 2006, ritenuto corretto l’accertamento eseguitodell’Amministrazione finanziaria, la quale aveva fondato i suoi rilievi suaccertamenti bancari in ordine ai quali il contribuente non aveva fornitogiustificazioni, riformava la decisione della CTP e riaffermava la pienavalidità ed efficacia dell’atto impositivo.4.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi di ricorso, Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta laviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 4,c.p.c., e dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., per avere il giudice dell’appello“omesso la concisa esposizione dello svolgimento del processo, le richiesteNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026delle parti, nonché la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”(ric., p. 7) lamentando, in particolare, che la CTR non ha esaminato leragioni di accoglimento del ricorso poste a fondamento della sentenza diprimo grado e le critiche proposte per censurare la mancanza deipresupposti per l’applicazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, peraltrosolo parzialmente riportato.1.1.

Il contribuente propone in sostanza una contestazione di nullitàdella sentenza del giudice dell’appello, che però non appare fondata.La CTR innanzitutto ricostruisce, in sintesi ma con chiarezza, losviluppo degli accertamenti svolti nei confronti del contribuente e lecontestazioni che gli sono state mosse.

Poi illustra la ragione delladecisione della CTP, la quale ha accolto il ricorso della parte privataritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse provato la qualitàdi imprenditore commerciale di [OSCURATO:PERSONA].Quindi opera richiamo alle proprie pronunce relative ad altri annid’imposta e sintetizza la sua valutazione affermando la correttezzadell’accertamento tributario “sia” con riferimento alla “legittima valenzadegli accertamenti bancari, sia riguardo alla qualifica di imprenditoredesumibile da circostanze di valenza indiziaria che il contribuente si èlimitato a negare senza fornire alcun concreto elemento di riscontro”(sent.

CTR, p.

III).Non è compito del giudice del merito esaminare ciascuna delleargomentazioni proposte dalle parti, ma illustrare con chiarezza le ragionidella sua decisione, A tanto ha provveduto il giudice di secondo grado,anche se esprimendosi con estrema concisione ed operando richiamo adaltri provvedimenti, comunque intervenuti tra le stesse parti, e quindidalle stesse ben conosciuti.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere respinto.Numero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/20262.

Mediante il secondo strumento d’impugnazione, indicato comeintrodotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrentecensura la violazione dell’art. 112 c.p.c., “sia sotto il profilo dell’omessapronuncia che dell’ultrapetizione” (ric., p. 7), per non avere il giudicedell’appello tenuto conto delle ragioni della decisione di primo grado e nonaver rilevato che l’accertamento, come effettuato, poteva svolgersilegittimamente solo nei confronti di un imprenditore, mentre ilcontribuente ha provato di avere stipulato contratti di associazione inpartecipazione quale associato, e non aveva pertanto assunto la qualità diimprenditore.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., il contribuente critica l’omesso esame, da partedel giudice del gravame, del fatto che non erano sufficienti le indaginibancarie ad attribuire la qualità di imprenditore, in assenza di ogni altroelemento di riscontro che doveva essere fornito dall’Amministrazionefinanziaria, che comunque aveva proceduto in maniera irregolare, neancheistituendo il contraddittorio preventivo, sebbene tra i tributi contestati visia l’IVA, e l’Ente impositore neppure ha operato alcun riferimento ai costi,che comunque il contribuente, in quanto ritenuto imprenditore, nonpoteva non aver sostenuto.3.1.

Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione ilcontribuente contesta, a quanto è dato comprendere, la nullità dellasentenza impugnata per omessa pronuncia, anche se lamentando un viziodi motivazione, e comunque l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,peraltro commistionando con una censura di violazione di legge (terzomotivo).

I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possonoessere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezzaespositiva.3.2.

Un primo argomento che il contribuente ritiene decisivo è chel’accertamento, per come compiuto basandosi esclusivamente, nella suaNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026prospettazione, su accertamenti bancari, poteva essere effettuato solo neiconfronti di un imprenditore, ma lui non lo era, e l’Amministrazionefinanziaria non ha provato che lo fosse.

Inoltre, il contribuente allega diavere prodotto contratti di associazione, evidentemente in partecipazionee, a quanto è dato comprendere, in veste di associato, i qualidimostrerebbero che lui non era un imprenditore.Partendo da quest’ultimo argomento, pare sufficiente osservare chenulla impedisce che un associato in partecipazione svolga attivitàimprenditoriale.

Peraltro il contribuente non illustra neppure in sintesiquesti contratti di associazione che cosa prevedessero, ed in tal modo nonconsente di stimare la loro rilevanza.

Ancor più, non indica come abbiaprovato ciascuna delle operazioni bancarie contestategli con qualecontratto di associazione avessero pertinenza e per quale importo.Ritiene quindi il contribuente che l’Amministrazione finanziaria avrebbedovuto provare la sua qualità di imprenditore.

La CTR afferma che lacircostanza che egli fosse un imprenditore risultava da plurime circostanzedi valenza indiziaria, motivazione scarna, invero, ma aggiunge che risultalegittima pure la “valenza degli accertamenti bancari” (sent.

CTR, p.

III).L’Amministrazione finanziaria sottolinea in controricorso che “i rilevantiimporti delle movimentazioni” bancarie “erano sintomi di attivitàimprenditoriale occulta giacché il contribuente non aveva fornitogiustificazioni sufficienti” (controric., p. 3).3.2.1.

La CTR ha pertanto ritenuto che fosse già l’analisi dellemovimentazioni bancarie, tante, su più conti, per importi rilevanti, afornire una prova presuntiva dello svolgimento di attività d’impresa,presunzione a fronte della quale il contribuente non ha mai fornitogiustificazione alcuna.La tesi sostenuta dal giudice dell’appello, in considerazione dellapresunzione legale (relativa) che assiste gli accertamenti tributari fondatisulle movimentazioni bancarie, che importano l’inversione dell’onere dellaNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026prova, risulta condivisibile.

Questa Corte di legittimità ha avuto occasionedi chiarire che in materia di accertamento delle imposte sui redditi edell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia inaccredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e isecondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizireimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la provacontraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili, Cass.sez.

V, 18.9.2024, n. 25043; e non si è mancato di specificare che in temadi accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamentoeffettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che glielementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili adoperazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, maanalitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamentobancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuatesia estranea a fatti imponibili, Cass. sez.

V, 31.1.2024, n. 2928.3.2.2.

Ancor più specificamente, già in precedenza si era chiarito,sempre condivisibilmente, che l'utilizzazione dei dati acquisiti presso leaziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioniimponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, deld.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972,non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresao di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimitàdell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimipossono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventualeNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che imovimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle suedichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti, Cass. sez.

V, 28.2.2017, n.5135 (conf.

Cass. sez.

V, 13.10.2011, n. 21132, Cass. sez.

V, 23.4.2007,n. 9573, ed altre).Pertanto, non era necessario che l’Amministrazione finanziariadimostrasse la qualità di imprenditore commerciale del contribuente perpoter azionare nei suoi confronti una pretesa fondata sulle movimentazioniriscontrate sui suoi conti correnti bancari ed in relazione alle quali ilcontribuente non ha fornito alcuna giustificazione analitica, comeaccertato dalla CTR.3.3.

Sebbene il contribuente non sembri proporre motivi di ricorso inproposito, limitandosi ad introdurre gli argomenti per criticare la ritenutasuperficialità dell’accertamento tributario, appare opportuno aggiungere,innanzitutto, che il contribuente il quale intenda contestare la mancataha comunque l’onere di superare la c.d. prova di resistenza, e deve quindiindicare quali siano gli argomenti che avrebbe potuto proporre in sede dicontraddittorio, dimostrandone la rilevanza, ma in questo giudizio ilcontribuente non vi ha provveduto.In ordine alla omessa considerazione dei costi da parte dell’Enteimpositore, il contribuente neppure indica di aver proposto una similecensura nei gradi di merito del giudizio.Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertantoinfondati e devono perciò essere respinti.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.4.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della controversia.Numero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/20264.1.

Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condannadel ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, ele liquida in complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tornambè del Foro di Sciacca,che ha indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 1225, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia il 12.2.2019, e pubblicata il 28.2.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] di finanza svolgeva verifiche fiscali relative a più annid’imposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], istituendo il contraddittorio eNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026recependo anche alcuni suoi rilievi (ric., p. 2), e provvedeva pure adindagini sui suoi conti correnti bancari, giungendo alla conclusione cheaveva svolto attività d’impresa conseguendo redditi non dichiarati. All’esitonotificava al contribuente [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione. L’Agenziadelle Entrate, recepiti gli esiti delle verifiche effettuate dai Militari,notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. RJ001VS00276,avente ad oggetto maggiori imposte per Irpef, Iva ed Irap, con riferimentoall’anno 2004, richiedendo tributi per un valore dichiarato di Euro1.339.738,00.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Agrigento che lo accoglieva, ritenendo nonprovato che il contribuente avesse svolto attività d’impresa, ed annullaval’avviso di accertamento.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia che, confermando i propriprecedenti relativi ai rapporti tra le stesse parti con riferimento agli annid’imposta 2005 e 2006, ritenuto corretto l’accertamento eseguitodell’Amministrazione finanziaria, la quale aveva fondato i suoi rilievi suaccertamenti bancari in ordine ai quali il contribuente non aveva fornitogiustificazioni, riformava la decisione della CTP e riaffermava la pienavalidità ed efficacia dell’atto impositivo.4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi di ricorso, Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta laviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 4,c.p.c., e dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., per avere il giudice dell’appello“omesso la concisa esposizione dello svolgimento del processo, le richiesteNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026delle parti, nonché la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”(ric., p. 7) lamentando, in particolare, che la CTR non ha esaminato leragioni di accoglimento del ricorso poste a fondamento della sentenza diprimo grado e le critiche proposte per censurare la mancanza deipresupposti per l’applicazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, peraltrosolo parzialmente riportato.1.1. Il contribuente propone in sostanza una contestazione di nullitàdella sentenza del giudice dell’appello, che però non appare fondata.La CTR innanzitutto ricostruisce, in sintesi ma con chiarezza, losviluppo degli accertamenti svolti nei confronti del contribuente e lecontestazioni che gli sono state mosse. Poi illustra la ragione delladecisione della CTP, la quale ha accolto il ricorso della parte privataritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse provato la qualitàdi imprenditore commerciale di [OSCURATO:PERSONA].Quindi opera richiamo alle proprie pronunce relative ad altri annid’imposta e sintetizza la sua valutazione affermando la correttezzadell’accertamento tributario “sia” con riferimento alla “legittima valenzadegli accertamenti bancari, sia riguardo alla qualifica di imprenditoredesumibile da circostanze di valenza indiziaria che il contribuente si èlimitato a negare senza fornire alcun concreto elemento di riscontro”(sent. CTR, p. III).Non è compito del giudice del merito esaminare ciascuna delleargomentazioni proposte dalle parti, ma illustrare con chiarezza le ragionidella sua decisione, A tanto ha provveduto il giudice di secondo grado,anche se esprimendosi con estrema concisione ed operando richiamo adaltri provvedimenti, comunque intervenuti tra le stesse parti, e quindidalle stesse ben conosciuti.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere respinto.Numero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, indicato comeintrodotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrentecensura la violazione dell’art. 112 c.p.c., “sia sotto il profilo dell’omessapronuncia che dell’ultrapetizione” (ric., p. 7), per non avere il giudicedell’appello tenuto conto delle ragioni della decisione di primo grado e nonaver rilevato che l’accertamento, come effettuato, poteva svolgersilegittimamente solo nei confronti di un imprenditore, mentre ilcontribuente ha provato di avere stipulato contratti di associazione inpartecipazione quale associato, e non aveva pertanto assunto la qualità diimprenditore.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., il contribuente critica l’omesso esame, da partedel giudice del gravame, del fatto che non erano sufficienti le indaginibancarie ad attribuire la qualità di imprenditore, in assenza di ogni altroelemento di riscontro che doveva essere fornito dall’Amministrazionefinanziaria, che comunque aveva proceduto in maniera irregolare, neancheistituendo il contraddittorio preventivo, sebbene tra i tributi contestati visia l’IVA, e l’Ente impositore neppure ha operato alcun riferimento ai costi,che comunque il contribuente, in quanto ritenuto imprenditore, nonpoteva non aver sostenuto.3.1. Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione ilcontribuente contesta, a quanto è dato comprendere, la nullità dellasentenza impugnata per omessa pronuncia, anche se lamentando un viziodi motivazione, e comunque l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,peraltro commistionando con una censura di violazione di legge (terzomotivo). I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possonoessere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezzaespositiva.3.2. Un primo argomento che il contribuente ritiene decisivo è chel’accertamento, per come compiuto basandosi esclusivamente, nella suaNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026prospettazione, su accertamenti bancari, poteva essere effettuato solo neiconfronti di un imprenditore, ma lui non lo era, e l’Amministrazionefinanziaria non ha provato che lo fosse. Inoltre, il contribuente allega diavere prodotto contratti di associazione, evidentemente in partecipazionee, a quanto è dato comprendere, in veste di associato, i qualidimostrerebbero che lui non era un imprenditore.Partendo da quest’ultimo argomento, pare sufficiente osservare chenulla impedisce che un associato in partecipazione svolga attivitàimprenditoriale. Peraltro il contribuente non illustra neppure in sintesiquesti contratti di associazione che cosa prevedessero, ed in tal modo nonconsente di stimare la loro rilevanza. Ancor più, non indica come abbiaprovato ciascuna delle operazioni bancarie contestategli con qualecontratto di associazione avessero pertinenza e per quale importo.Ritiene quindi il contribuente che l’Amministrazione finanziaria avrebbedovuto provare la sua qualità di imprenditore. La CTR afferma che lacircostanza che egli fosse un imprenditore risultava da plurime circostanzedi valenza indiziaria, motivazione scarna, invero, ma aggiunge che risultalegittima pure la “valenza degli accertamenti bancari” (sent. CTR, p. III).L’Amministrazione finanziaria sottolinea in controricorso che “i rilevantiimporti delle movimentazioni” bancarie “erano sintomi di attivitàimprenditoriale occulta giacché il contribuente non aveva fornitogiustificazioni sufficienti” (controric., p. 3).3.2.1. La CTR ha pertanto ritenuto che fosse già l’analisi dellemovimentazioni bancarie, tante, su più conti, per importi rilevanti, afornire una prova presuntiva dello svolgimento di attività d’impresa,presunzione a fronte della quale il contribuente non ha mai fornitogiustificazione alcuna.La tesi sostenuta dal giudice dell’appello, in considerazione dellapresunzione legale (relativa) che assiste gli accertamenti tributari fondatisulle movimentazioni bancarie, che importano l’inversione dell’onere dellaNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026prova, risulta condivisibile. Questa Corte di legittimità ha avuto occasionedi chiarire che in materia di accertamento delle imposte sui redditi edell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia inaccredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e isecondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizireimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la provacontraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili, Cass.sez. V, 18.9.2024, n. 25043; e non si è mancato di specificare che in temadi accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamentoeffettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che glielementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili adoperazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, maanalitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamentobancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuatesia estranea a fatti imponibili, Cass. sez. V, 31.1.2024, n. 2928.3.2.2. Ancor più specificamente, già in precedenza si era chiarito,sempre condivisibilmente, che l'utilizzazione dei dati acquisiti presso leaziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioniimponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, deld.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972,non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresao di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimitàdell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimipossono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventualeNumero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/2026da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che imovimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle suedichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti, Cass. sez. V, 28.2.2017, n.5135 (conf. Cass. sez. V, 13.10.2011, n. 21132, Cass. sez. V, 23.4.2007,n. 9573, ed altre).Pertanto, non era necessario che l’Amministrazione finanziariadimostrasse la qualità di imprenditore commerciale del contribuente perpoter azionare nei suoi confronti una pretesa fondata sulle movimentazioniriscontrate sui suoi conti correnti bancari ed in relazione alle quali ilcontribuente non ha fornito alcuna giustificazione analitica, comeaccertato dalla CTR.3.3. Sebbene il contribuente non sembri proporre motivi di ricorso inproposito, limitandosi ad introdurre gli argomenti per criticare la ritenutasuperficialità dell’accertamento tributario, appare opportuno aggiungere,innanzitutto, che il contribuente il quale intenda contestare la mancataha comunque l’onere di superare la c.d. prova di resistenza, e deve quindiindicare quali siano gli argomenti che avrebbe potuto proporre in sede dicontraddittorio, dimostrandone la rilevanza, ma in questo giudizio ilcontribuente non vi ha provveduto.In ordine alla omessa considerazione dei costi da parte dell’Enteimpositore, il contribuente neppure indica di aver proposto una similecensura nei gradi di merito del giudizio.Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertantoinfondati e devono perciò essere respinti.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della controversia.Numero registro generale 24769/2019Numero sezionale 3905/2026Numero di raccolta generale 17906/2026Data pubblicazione 04/06/20264.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condannadel ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, ele liquida in complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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