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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 45980/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANESSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria del 28 febbraio 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e quelle del ricorrente, con atto del 17 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. peli., ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentato omicidio volontario aggrava:o in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], e dei connessi reati di detenzione e porto in luogo pubblico non autorizzati di arma comune da sparo.

2. La vicenda nell'ambito della quale sono stati emessi i menzionati provvedimenti è scaturita dai contrasti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'odierno ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA], che raggiunsero l'acme 1'8 settembre 2021, giorno in cui i due, incontratisi in Gela, sulla pubblica via mentre procedevano a bordo delle rispettive vetture (due [OSCURATO:PERSONA], nera, quella di [OSCURATO:PERSONA], bianca, quella della Maganuco), si diressero, dopo uno scambio di improperi; verso [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del civico 4, ove [OSCURATO:PERSONA], al pari del padre, risiede.

Qui giunti, intervenne [OSCURATO:PERSONA], il quale esplose due colpi di pistola cal. 6,35, uno dei quali attinse la Magethigoche, in quel momento, si trovava di spalle, al braccio sinistro.

Il Tribunale del riesame ha, in proposito, ritenuto che, quale che sia stato l'antecedente prossimo del fatto in contestazione, la condotta di [OSCURATO:PERSONA], posta in essere ai danni di un soggetto disarmato ed intento alla fuga, non possa dirsi scriminata dalla legittima difesa perché, comunque, connotata da tangibile sproporzione dei beni posti in pericolo e dei comportamenti realizzati per sottrarvisi.

Qualificato il fatto, caratterizzato da dolo perlomeno diretto, in termini di tentato omicidio, ha condiviso con il Giudice per le indagini preliminari la valutazione di futilità dei motivi sottesi ad un'azione non preceduta, per quanto evincibile dagli elementi disponibili, da una previa aggressione, da parte della vittima, a colpi di bastone.

Sul piano cautelare, ha osservato che l'efferatezza della condotta, sintomatica della propensione a risolvere con la violenza delle armi, peraltro illegalmente detenute, i conflitti interpersonali, anche estemporanei, concorre con la persistenza di non sopiti contrasti con persone legate alla vittima e con il preoccupante curriculum criminale dell'indagato — già condannato in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione, tentata estorsione, associazione finalizzata al narcotraffico, lesioni personal , violazione delle prescrizioni derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione — nel convincere del fatto che egli, se non adeguatamente contenuto, non esiterà a reiterare condotte del tipo di quella qui ascrittagli.

Il Tribunale del riesame ha, pertanto, opinato che «La dimostrata aggressività e la palesata noncuranza per la vita altrui inducono [...] a formulare una prognosi altamente negativa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], al punto da ritenere che neppure la misura degli arresti domiciliari con braccialc:to elettronico offra adeguata garanzia di salvaguardia delle sottese esigenza cautelar' e che dette esigenze possano essere assicurate con la misura carceraria», conclusione che, ha soggiunto, «risulta rafforzata ove si consideri che i fatti sono accaduti nei pressi della privata dimora dell'indagato e che egli è stato condannato in via definitiva pure per il delitto di violazione delle misure di prevenzione: elementi che comprovano l'inidoneità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, e più in generale la sua inaffidabilità».

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione vertente su tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale del riesame avallato l'impostazione accusatoria, già recepita dal Giudice per le indagini preliminari, senza tener conto delle dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] la quale, trovandosi, al pari del figlio infante, sulla macchina condotta dal compagno [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che le persone che viaggiavano a bordo della Panda bianca (la Maganuco, [OSCURATO:PERSONA] ed un giovane) avevano inscenato un inseguimento e, dopo averli raggiunti nei pressi delle abitazioni dei [OSCURATO:PERSONA], avevano prelevato dal cofano della macchina dei bastoni, di grande diametro e lunghezza di circa un metro, per poi dirigersi nei confronti del suocero, costretto pertanto ad indietreggiare.

Il ricorrente, quindi, avrebbe, secondo la sua perscnale ricostruzione, estratto l'arma a fini meramente difensivi ed esploso, a scopo intimidatorio, alcuni colpi verso l'alto senza, tuttavia, convincere i tre energumeni, certi che la pistola fosse caricata a salve, a desistere dal proposito criminoso, ciò che gli aveva, infine, imposto di rivolgere un ulteriore colpo verso il lunotto della vettura.

Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame escluso che egli abbia agito per legittima difesa trascurando come le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nella zona interessata dal transito delle due [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] convergano nel dimostrare che l'episodio ha tratto origine dall'iniziativa della vittima anziché da quella dei [OSCURATO:PERSONA], ai quali viene illogicamente ascritto, in contrasto con ogni evidenza, di avere organizzato un vero e proprio agguato. [OSCURATO:PERSONA], sorpreso dalla spiccata aggressività dei contendenti, superiori per numero, più vigorosi per età e muniti di bastoni, avrebbe dato vita all'unica reazione — nella sua peculiare prospettiva — possibile, avvalendosi della pistola provvidenzialmente portata seco ed incorrendo, al più, in un errore esecutivo concretatosi nell'indirizzare l'ultimo colpo ad altezza d'uomo invece che, come gli altri, verso l'alto.

Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce vizic di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, che il Tribunale del riesame ha contraddittoriamente ricollegato al carattere premeditato del delitto che, pure, ha, in altra parte dell'ordinanza impugnata, escluso.

Addebita, vieppiù, ai giudici nisseni di avere sottostimato l'età avanzata, la precarietà delle condizioni di salute, l'estemporaneità e fulmineità della condotta.

4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale, con requisitcria del 28 febbraio 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 17 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. In line preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati in contestazione.

Le conclusioni in ordine alla qualificazione giuridica della condotta non mutano, d'altro canto, laddove, nella ricostruzione dei momenti precedenti l'esplosione del colpo che ha attinto la Maganuco, si privilegi, invece, la versione difensiva rispetto a quella avallata dal Tribunale del riesame, Pure ammettendo, invero, che la Maganuco, avendo accettato la sfida lanciatale da [OSCURATO:PERSONA], lo abbia seguito con intenti bellicosi e che ella ed i suoi accompagnatori (ivi compreso l'uomo, la cui presenza la persona offesa e la Natoli hanno, invece escluso) abbiano manifestano l'intenzione di percuotere [OSCURATO:PERSONA] e, mazze alla mano, gli si siano appropinquati, va rilevato che la disponibilità, illegale, di una pistola cal. 6,35 avrebbe senz'altro consentito all'odierno indagato di sottrarsi alla paventata minaccia senza dirigere un colpo alla figura della Maganuco.

Decisivo si palesa, nell'ottica dell'apprezzamento della gravità indiziaria, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esploso il primo (o i primi, non risultando ancora accertato con precisione il numero complessivo di proiettili esplosi ) colpo in aria, abbia mirato, trovandosi alla distanza di circa venti metri, a persona che gli volgeva le spalle, posizione che appare senz'altro espressiva del contingente allontanamento e non già, come sostenuto dal ricorrente, di una incipiente, progressiva riduzione della distanza, peraltro talmente ampia — perché approssimativamente calcolata, appunto, in venti metri — da smentire l'assunto difensivo che colloca [OSCURATO:PERSONA] nella posizione di chi, quantomeno putativamente, percepisce di essere bersaglio di un'aggressione che, di lì a poco, metterà a repentaglio la sua vita, oltre che l'incolumità personale.

In altre parole, anche a volere credere alla Commandatore, anziché alla vittima ed alla Natoli, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso autore di un contegno di sicura direzione omicida (l'esplosione, da media distanza, di lun colpo ad altezza d'uomo, che ha attinto un'area del corpo prossima ad organi vitali, primo tra tutti il cuore) in un contesto che, stanti l'indisponibilità, in capo alle controparti, di armi di analoga offensività, la non attualità di un'aggressicne temuta ma non eseguita, l'intervenuto allontanamento della donna e dei suoi accompagnatori, deve essere ritenuto, per le ragioni convenientemente esposte dal Tribunale del riesame, privo del requisito di proporzione, carente il quale non può discorrersi di legittima difesa, neanche sub specie di eccesso colposo.

Inquadrate in questa cornice, sostanzialmente ininfluenti si palesano le questioni, poste con il ricorso, che investono la genesi del contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la paternità della decisione (probabilmente condivisa dai duellanti) di portarsi in un luogo in cui potere risolvere, una volta per tutte, la contesa, l'effettiva presenza del ragazzo sulla Panda della vittima, la disponibilità dei bastoni, restando fermo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto sottrarsi al pericolo di soccombere nel temuto, imminente tafferuglio — mai verificatosi, va opportunamente ribadito, non risultando che la Maganuco o altri siano, quel giorno, passati alle vie di fatto contro l'odierno ricorrente — rientrando nella propria abitazione, o, al più, esibendo la pistola in funzione minatoria o dirigendo i colpi verso l'alto o le cose e non anche, come in realtà avvenuto, verso la persona.

Rebus sic stantibus, palese appare l'infondatezza, in chiave innanzitutto logica, dell'assunto, sul quale si impernia il secondo motivo di ricorso, secondo cui «La difesa è stata proporzionata all'offesa, poiché tre persone armate di bastoni massici con altissima probabilità cagionano la morte dell'aggredito, non ponendosi in termini probabilistici in ragione rispetto ad una pistola.

Se il [OSCURATO:PERSONA] non si fosse difeso, sarebbe morto o comunque avrebbe riportato lesioni gravissime».

Per quanto concerne, poi, l'aggravante dei futili motivi, deve prendersi atto, allo stato, della carenza di interesse dell'indagato alla riqualificazione della condotta, dalla quale non scaturirebbero ripercussioni di sorta in ordine all'an o al quomodo della cautela e, quindi, sulla legittimità della disposta misura (in proposito, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 - 01).

Non meno sfavorevoli al ricorrente sono, da ultimo, le valutazioni che si impongono con riferimento alle esigenze cautelari, di tipo specialpreventivo, che il Tribunale del riesame àncora, oltre che alla sua elevatissima propensione criminale, alle modalità della condotta, reazione del tutto ingiustificata e spropositata rispetto all'occasione che la ha generata e, perciò, indicativa di una allarmante mancanza di autocontrollo e dell'incapacità dell'indagato di frenare i propri istinti e contenere la propria indole violenta.

Il collegio nisseno ha, peraltro, ritenuto che il pericolo di reiterazione della condotta criminosa sia tanto intenso da lasciar temere che [OSCURATO:PERSONA], se sottoposto ad una misura meno restrittiva, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con il c.d.

«braccialetto elettronico», non esiterebbe a rendersi protagonista di nuove imprese criminose: giudizio, questo, che, in quanto espressione della valutazione discrezionale del giudice della cautela, non manifestamente illogico né contraddittorio, sfugge alle censure del ricorrente il quale, lungi dal confrontarsi con le ampie ed argomentate considerazioni poste a base dell'ordinanza impugnata, pone l'accento su profili del tutto marginali, quale quello che afferisce all'estemporaneità dell'episodio, ovvero già debitamente vagliati dal Tribunale del riesame, quale quello attinente ad età e condizioni di salute, ritenute compatibili con la restrizione carceraria, sia pure in istituto munito di idoneo centro diagnostico-terapeutico. 4.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANESSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria del 28 febbraio 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e quelle del ricorrente, con atto del 17 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. peli., ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentato omicidio volontario aggrava:o in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], e dei connessi reati di detenzione e porto in luogo pubblico non autorizzati di arma comune da sparo. 2. La vicenda nell'ambito della quale sono stati emessi i menzionati provvedimenti è scaturita dai contrasti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'odierno ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA], che raggiunsero l'acme 1'8 settembre 2021, giorno in cui i due, incontratisi in Gela, sulla pubblica via mentre procedevano a bordo delle rispettive vetture (due [OSCURATO:PERSONA], nera, quella di [OSCURATO:PERSONA], bianca, quella della Maganuco), si diressero, dopo uno scambio di improperi; verso [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del civico 4, ove [OSCURATO:PERSONA], al pari del padre, risiede. Qui giunti, intervenne [OSCURATO:PERSONA], il quale esplose due colpi di pistola cal. 6,35, uno dei quali attinse la Magethigoche, in quel momento, si trovava di spalle, al braccio sinistro. Il Tribunale del riesame ha, in proposito, ritenuto che, quale che sia stato l'antecedente prossimo del fatto in contestazione, la condotta di [OSCURATO:PERSONA], posta in essere ai danni di un soggetto disarmato ed intento alla fuga, non possa dirsi scriminata dalla legittima difesa perché, comunque, connotata da tangibile sproporzione dei beni posti in pericolo e dei comportamenti realizzati per sottrarvisi. Qualificato il fatto, caratterizzato da dolo perlomeno diretto, in termini di tentato omicidio, ha condiviso con il Giudice per le indagini preliminari la valutazione di futilità dei motivi sottesi ad un'azione non preceduta, per quanto evincibile dagli elementi disponibili, da una previa aggressione, da parte della vittima, a colpi di bastone. Sul piano cautelare, ha osservato che l'efferatezza della condotta, sintomatica della propensione a risolvere con la violenza delle armi, peraltro illegalmente detenute, i conflitti interpersonali, anche estemporanei, concorre con la persistenza di non sopiti contrasti con persone legate alla vittima e con il preoccupante curriculum criminale dell'indagato — già condannato in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione, tentata estorsione, associazione finalizzata al narcotraffico, lesioni personal , violazione delle prescrizioni derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione — nel convincere del fatto che egli, se non adeguatamente contenuto, non esiterà a reiterare condotte del tipo di quella qui ascrittagli. Il Tribunale del riesame ha, pertanto, opinato che «La dimostrata aggressività e la palesata noncuranza per la vita altrui inducono [...] a formulare una prognosi altamente negativa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], al punto da ritenere che neppure la misura degli arresti domiciliari con braccialc:to elettronico offra adeguata garanzia di salvaguardia delle sottese esigenza cautelar' e che dette esigenze possano essere assicurate con la misura carceraria», conclusione che, ha soggiunto, «risulta rafforzata ove si consideri che i fatti sono accaduti nei pressi della privata dimora dell'indagato e che egli è stato condannato in via definitiva pure per il delitto di violazione delle misure di prevenzione: elementi che comprovano l'inidoneità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, e più in generale la sua inaffidabilità». 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione vertente su tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale del riesame avallato l'impostazione accusatoria, già recepita dal Giudice per le indagini preliminari, senza tener conto delle dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] la quale, trovandosi, al pari del figlio infante, sulla macchina condotta dal compagno [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che le persone che viaggiavano a bordo della Panda bianca (la Maganuco, [OSCURATO:PERSONA] ed un giovane) avevano inscenato un inseguimento e, dopo averli raggiunti nei pressi delle abitazioni dei [OSCURATO:PERSONA], avevano prelevato dal cofano della macchina dei bastoni, di grande diametro e lunghezza di circa un metro, per poi dirigersi nei confronti del suocero, costretto pertanto ad indietreggiare. Il ricorrente, quindi, avrebbe, secondo la sua perscnale ricostruzione, estratto l'arma a fini meramente difensivi ed esploso, a scopo intimidatorio, alcuni colpi verso l'alto senza, tuttavia, convincere i tre energumeni, certi che la pistola fosse caricata a salve, a desistere dal proposito criminoso, ciò che gli aveva, infine, imposto di rivolgere un ulteriore colpo verso il lunotto della vettura. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame escluso che egli abbia agito per legittima difesa trascurando come le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nella zona interessata dal transito delle due [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] convergano nel dimostrare che l'episodio ha tratto origine dall'iniziativa della vittima anziché da quella dei [OSCURATO:PERSONA], ai quali viene illogicamente ascritto, in contrasto con ogni evidenza, di avere organizzato un vero e proprio agguato. [OSCURATO:PERSONA], sorpreso dalla spiccata aggressività dei contendenti, superiori per numero, più vigorosi per età e muniti di bastoni, avrebbe dato vita all'unica reazione — nella sua peculiare prospettiva — possibile, avvalendosi della pistola provvidenzialmente portata seco ed incorrendo, al più, in un errore esecutivo concretatosi nell'indirizzare l'ultimo colpo ad altezza d'uomo invece che, come gli altri, verso l'alto. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce vizic di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, che il Tribunale del riesame ha contraddittoriamente ricollegato al carattere premeditato del delitto che, pure, ha, in altra parte dell'ordinanza impugnata, escluso. Addebita, vieppiù, ai giudici nisseni di avere sottostimato l'età avanzata, la precarietà delle condizioni di salute, l'estemporaneità e fulmineità della condotta. 4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale, con requisitcria del 28 febbraio 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 17 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. In line preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati in contestazione. Le conclusioni in ordine alla qualificazione giuridica della condotta non mutano, d'altro canto, laddove, nella ricostruzione dei momenti precedenti l'esplosione del colpo che ha attinto la Maganuco, si privilegi, invece, la versione difensiva rispetto a quella avallata dal Tribunale del riesame, Pure ammettendo, invero, che la Maganuco, avendo accettato la sfida lanciatale da [OSCURATO:PERSONA], lo abbia seguito con intenti bellicosi e che ella ed i suoi accompagnatori (ivi compreso l'uomo, la cui presenza la persona offesa e la Natoli hanno, invece escluso) abbiano manifestano l'intenzione di percuotere [OSCURATO:PERSONA] e, mazze alla mano, gli si siano appropinquati, va rilevato che la disponibilità, illegale, di una pistola cal. 6,35 avrebbe senz'altro consentito all'odierno indagato di sottrarsi alla paventata minaccia senza dirigere un colpo alla figura della Maganuco. Decisivo si palesa, nell'ottica dell'apprezzamento della gravità indiziaria, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esploso il primo (o i primi, non risultando ancora accertato con precisione il numero complessivo di proiettili esplosi ) colpo in aria, abbia mirato, trovandosi alla distanza di circa venti metri, a persona che gli volgeva le spalle, posizione che appare senz'altro espressiva del contingente allontanamento e non già, come sostenuto dal ricorrente, di una incipiente, progressiva riduzione della distanza, peraltro talmente ampia — perché approssimativamente calcolata, appunto, in venti metri — da smentire l'assunto difensivo che colloca [OSCURATO:PERSONA] nella posizione di chi, quantomeno putativamente, percepisce di essere bersaglio di un'aggressione che, di lì a poco, metterà a repentaglio la sua vita, oltre che l'incolumità personale. In altre parole, anche a volere credere alla Commandatore, anziché alla vittima ed alla Natoli, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso autore di un contegno di sicura direzione omicida (l'esplosione, da media distanza, di lun colpo ad altezza d'uomo, che ha attinto un'area del corpo prossima ad organi vitali, primo tra tutti il cuore) in un contesto che, stanti l'indisponibilità, in capo alle controparti, di armi di analoga offensività, la non attualità di un'aggressicne temuta ma non eseguita, l'intervenuto allontanamento della donna e dei suoi accompagnatori, deve essere ritenuto, per le ragioni convenientemente esposte dal Tribunale del riesame, privo del requisito di proporzione, carente il quale non può discorrersi di legittima difesa, neanche sub specie di eccesso colposo. Inquadrate in questa cornice, sostanzialmente ininfluenti si palesano le questioni, poste con il ricorso, che investono la genesi del contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la paternità della decisione (probabilmente condivisa dai duellanti) di portarsi in un luogo in cui potere risolvere, una volta per tutte, la contesa, l'effettiva presenza del ragazzo sulla Panda della vittima, la disponibilità dei bastoni, restando fermo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto sottrarsi al pericolo di soccombere nel temuto, imminente tafferuglio — mai verificatosi, va opportunamente ribadito, non risultando che la Maganuco o altri siano, quel giorno, passati alle vie di fatto contro l'odierno ricorrente — rientrando nella propria abitazione, o, al più, esibendo la pistola in funzione minatoria o dirigendo i colpi verso l'alto o le cose e non anche, come in realtà avvenuto, verso la persona. Rebus sic stantibus, palese appare l'infondatezza, in chiave innanzitutto logica, dell'assunto, sul quale si impernia il secondo motivo di ricorso, secondo cui «La difesa è stata proporzionata all'offesa, poiché tre persone armate di bastoni massici con altissima probabilità cagionano la morte dell'aggredito, non ponendosi in termini probabilistici in ragione rispetto ad una pistola. Se il [OSCURATO:PERSONA] non si fosse difeso, sarebbe morto o comunque avrebbe riportato lesioni gravissime». Per quanto concerne, poi, l'aggravante dei futili motivi, deve prendersi atto, allo stato, della carenza di interesse dell'indagato alla riqualificazione della condotta, dalla quale non scaturirebbero ripercussioni di sorta in ordine all'an o al quomodo della cautela e, quindi, sulla legittimità della disposta misura (in proposito, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 - 01). Non meno sfavorevoli al ricorrente sono, da ultimo, le valutazioni che si impongono con riferimento alle esigenze cautelari, di tipo specialpreventivo, che il Tribunale del riesame àncora, oltre che alla sua elevatissima propensione criminale, alle modalità della condotta, reazione del tutto ingiustificata e spropositata rispetto all'occasione che la ha generata e, perciò, indicativa di una allarmante mancanza di autocontrollo e dell'incapacità dell'indagato di frenare i propri istinti e contenere la propria indole violenta. Il collegio nisseno ha, peraltro, ritenuto che il pericolo di reiterazione della condotta criminosa sia tanto intenso da lasciar temere che [OSCURATO:PERSONA], se sottoposto ad una misura meno restrittiva, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con il c.d. «braccialetto elettronico», non esiterebbe a rendersi protagonista di nuove imprese criminose: giudizio, questo, che, in quanto espressione della valutazione discrezionale del giudice della cautela, non manifestamente illogico né contraddittorio, sfugge alle censure del ricorrente il quale, lungi dal confrontarsi con le ampie ed argomentate considerazioni poste a base dell'ordinanza impugnata, pone l'accento su profili del tutto marginali, quale quello che afferisce all'estemporaneità dell'episodio, ovvero già debitamente vagliati dal Tribunale del riesame, quale quello attinente ad età e condizioni di salute, ritenute compatibili con la restrizione carceraria, sia pure in istituto munito di idoneo centro diagnostico-terapeutico. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
Sentenza Cassazione n. 45980/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris