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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 00942/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZYABN ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 16 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 5 dicembre 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata in luogo della recidiva semplice, essendo le precedenti condanne unite dal vincolo della continuazione, è manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di legittimità «Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale» (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296), di modo che è immune da censure la sentenza che riconosca la recidiva reiterata riguardo più precedenti condanne inflitte al ricorrente, tra le quali sia stata riconosciuta la continuazione (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZYABN ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 16 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 5 dicembre 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata in luogo della recidiva semplice, essendo le precedenti condanne unite dal vincolo della continuazione, è manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di legittimità «Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale» (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296), di modo che è immune da censure la sentenza che riconosca la recidiva reiterata riguardo più precedenti condanne inflitte al ricorrente, tra le quali sia stata riconosciuta la continuazione (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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